Art. 16 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il primo giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto  obbligo  a  chiunque  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione. 
    Trento, 24 luglio 2015 
 
                                ROSSI