Art. 16 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 24 luglio 2015 ROSSI