Art. 3 
 
                    Successione nella titolarita' 
                  dei beni e dei rapporti giuridici 
 
  1. Il Comune di Altopiano della Vigolana subentra nella titolarita'
di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche
attive e passive dei  Comuni  di  origine  di  Bosentino,  Centa  San
Nicolo', Vattaro e Vigolo Vattaro. 
  2. In caso  di  contrasto  tra  gli  enti  di  origine,  la  giunta
provinciale di Trento e' delegata a definire i rapporti  controversi,
secondo  i  principi  che  regolano  la  successione  delle   persone
giuridiche. 
  3. Trovano applicazione le disposizioni previste  dall'articolo  1,
commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n.  56  "Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni".