Art. 3 Successione nella titolarita' dei beni e dei rapporti giuridici 1. Il Comune di Altopiano della Vigolana subentra nella titolarita' di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Bosentino, Centa San Nicolo', Vattaro e Vigolo Vattaro. 2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento e' delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche. 3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".