Art. 5 
 
                              Municipi 
 
  1. Lo statuto del nuovo  Comune  puo'  prevedere  l'istituzione  di
municipi, quali organismi privi di  personalita'  giuridica,  con  lo
scopo di valorizzare le comunita' locali. Il funzionamento di ciascun
municipio e' affidato ad un  comitato  di  gestione,  che  svolge  le
proprie funzioni a titolo gratuito, composto da un prosindaco e da un
minimo di due a un  massimo  di  quattro  consultori,  eletti  fra  i
cittadini residenti nella circoscrizione del  municipio  in  possesso
dei requisiti  di  eleggibilita'  e  compatibilita'  alla  carica  di
consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore  e  consigliere
comunale del Comune di cui fa parte il municipio e' incompatibile con
la carica di componente del comitato di gestione. 
  2. Per ciascun Comune estinto  potra'  essere  costituito  un  solo
municipio. 
  3. Lo statuto stabilisce: 
    a) il numero dei componenti di ciascun comitato  entro  i  limiti
fissati dal comma 1; 
    b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato  che  deve
avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale; 
    c) le funzioni consultive e partecipative del comitato. 
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera  b),  la  prima
elezione  dei  componenti  del  comitato  avviene  entro  il  termine
stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Altopiano  della
Vigolana.