Art. 14 
 
                           Norma di rinvio 
 
  1. Al Comune  di  Borgo  Lares  spettano  i  contributi  che  erano
previsti dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale  4  gennaio
1993, n. 1, nel testo vigente  prima  dell'entrata  in  vigore  della
legge regionale 9 dicembre  2014,  n.  11,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 22, comma 3, della stessa legge  regionale  n.  11  del
2014.