Art. 8 
 
                       Mobilita' del personale 
 
  1. Il personale dei Comuni d'origine e' trasferito al nuovo  Comune
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento  del
personale  si  osservano  le   procedure   di   informazione   e   di
consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge  29
dicembre 1990, n. 428. 
  2. Ai  segretari  comunali  si  applica  la  disposizione  prevista
dall'articolo 59  della  legge  regionale  5  marzo  1993,  n.  4,  e
successive modificazioni.