Art. 10 
 
Disposizioni per la  prima  elezione  del  sindaco  e  del  consiglio
                              comunale 
 
  1. La prima elezione del sindaco e  del  consiglio  del  Comune  di
Castel Ivano si svolge nel turno elettorale che sara' indetto in  una
domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. 
  2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano
le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e
del consiglio dei comuni con popolazione superiore a  3.000  abitanti
della provincia di Trento. 
  3. In prima applicazione, tre seggi  del  consiglio  comunale  sono
assegnati ai candidati  piu'  votati  rispettivamente  nelle  sezioni
elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni
originari.  A  tal  fine  l'ufficio  centrale,  prima  di   procedere
all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo  34,
comma 1, lettere da f) fino ad i) della legge regionale  30  novembre
1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22
dicembre 2004, n. 7  e  dall'articolo  11  della  legge  regionale  5
febbraio 2013, n. 1, dopo aver  svolto  le  operazioni  indicate  dal
medesimo articolo 34, comma 1, lettere da a) fino  a  e),  compie  le
seguenti operazioni: 
    1) forma per ognuno dei tre Comuni  originari,  una  graduatoria,
disponendo i nominativi dei  candidati  alla  carica  di  consigliere
comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti
nelle sezioni elettorali del  rispettivo  ex  Comune  e  prescindendo
dalla lista di appartenenza.  A  parita'  di  voti  precede  il  piu'
anziano di eta'; 
    2) proclama eletti i candidati risultanti al  primo  posto  nelle
tre graduatorie. Proclama eletti i  candidati  risultanti  nei  posti
successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando
i seguenti criteri nei seguenti casi: 
      2.1 candidato risultato primo in piu' di  una  graduatoria:  lo
stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto  il  maggior
numero di preferenze. Nell'altra graduatoria  e'  eletto  il  secondo
candidato; 
      2.2 candidato risultato primo in piu' graduatorie con un uguale
numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui
e' maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo
candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parita' si
procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria e'  eletto  il  secondo
candidato; 
    3)  assegna  gli  ulteriori   seggi   secondo   quanto   disposto
dall'articolo 34, comma 1, lettere  da  f)  fino  a  i)  della  legge
regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama  eletti
i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della
lettera d) del medesimo articolo 34; al computo  concorrono  i  seggi
assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2); 
    4) i seggi assegnati ai sensi del punto  2)  che  nel  corso  del
mandato rimangono vacanti sono attribuiti  al  candidato  non  eletto
appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare  e  che
precede nella graduatoria in relazione alla quale il  consigliere  da
surrogare e' stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato  della
medesima  lista  sia  inserito  nella  graduatoria,  la  surrogazione
avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e  non  comporta
la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base
al punto 3).