Art. 11 
 
     Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo 
 
  1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di
soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel  primo  mandato
amministrativo il sindaco puo' nominare con proprio  decreto  fino  a
cinque assessori. 
  2. L'indennita' mensile di carica spettante  complessivamente  agli
assessori del  Comune  di  Castel  Ivano  e'  pari  a  quattro  volte
l'indennita' mensile di carica dell'assessore indicata  nell'articolo
12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di  assessori
superiore a quattro, le indennita' mensili dei singoli assessori sono
ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale
spettante al vicesindaco.