Art. 9 
 
   Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale 
 
  1. Lo statuto comunale puo' prevedere strumenti di partecipazione e
di collegamento tra il nuovo Comune e le comunita' e le frazioni  che
appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni  territoriali
dei Comuni originari possono  essere  assicurate  adeguate  forme  di
decentramento dei servizi comunali. 
  2. I Comuni  che  hanno  dato  avvio  al  procedimento  di  fusione
possono, prima dell'istituzione del nuovo  Comune  di  Castel  Ivano,
mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i  consigli
comunali,  definire  lo  statuto   che   entrera'   in   vigore   con
l'istituzione del nuovo Comune e rimarra' vigente fino alle modifiche
dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Castel Ivano. 
  3. In assenza dello statuto di cui  al  comma  2,  gli  organi  del
Comune di Castel Ivano, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano
lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del  consiglio
comunale. 
  4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e  del  regolamento  di
cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le  disposizioni
dello  statuto,  del  regolamento  sul  funzionamento  del  consiglio
comunale  e  dei  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  interna
dell'estinto Comune di Strigno vigenti  alla  data  del  31  dicembre
2015.