Art. 10 
 
Disposizioni per la  prima  elezione  del  sindaco  e  del  consiglio
                              comunale 
 
  1. La prima elezione del sindaco e  del  consiglio  del  Comune  di
Conta' si svolge nel  turno  elettorale  che  sara'  indetto  in  una
domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. 
  2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano
le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e
del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a  3.000  abitanti
della provincia di Trento. 
  3. In prima applicazione, tre seggi  del  consiglio  comunale  sono
assegnati ai candidati  piu'  votati  rispettivamente  nelle  sezioni
elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni
originari.  A  tal  fine  l'ufficio  centrale,  prima  di   procedere
all'attribuzione dei seggi  secondo  quanto  disposto  dall'art.  33,
comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994,  n.
3, dopo aver svolto le operazioni  indicate  dal  medesimo  art.  33,
comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni: 
    1) forma, per ognuno dei tre Comuni originari,  una  graduatoria,
disponendo i nominativi dei  candidati  alla  carica  di  consigliere
comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti
nella sezione elettorale del  rispettivo  ex  Comune  e  prescindendo
dalla lista di appartenenza.  A  parita'  di  voti  precede  il  piu'
anziano di eta'; 
    2) proclama eletti i candidati risultanti al  primo  posto  nelle
tre graduatorie. Proclama eletti i  candidati  risultanti  nei  posti
successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando
i seguenti criteri nei seguenti casi: 
      2.1 candidato risultato primo in piu' di  una  graduatoria:  lo
stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto  il  maggior
numero di preferenze. Nell'altra graduatoria  e'  eletto  il  secondo
candidato; 
      2.2 candidato risultato primo in piu' graduatorie con un uguale
numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui
e' maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo
candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parita' si
procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria e'  eletto  il  secondo
candidato; 
    3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto  dall'art.
33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del  1994  e
proclama  eletti  i  candidati  secondo  l'ordine  della  graduatoria
formata ai sensi della lettera c) del medesimo art.  33;  al  computo
concorrono i seggi assegnati ai candidati  proclamati  ai  sensi  del
precedente punto 2); 
    4) i seggi assegnati ai sensi del punto  2)  che  nel  corso  del
mandato rimangono vacanti sono attribuiti  al  candidato  non  eletto
appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare  e  che
precede nella graduatoria in relazione alla quale il  consigliere  da
surrogare e' stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato  della
medesima  lista  sia  inserito  nella  graduatoria,  la  surrogazione
avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e  non  comporta
la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base
al punto 3).