Art. 10 Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale 1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Conta' si svolge nel turno elettorale che sara' indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016. 2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento. 3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati piu' votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni: 1) forma, per ognuno dei tre Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parita' di voti precede il piu' anziano di eta'; 2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi: 2.1 candidato risultato primo in piu' di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria e' eletto il secondo candidato; 2.2 candidato risultato primo in piu' graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui e' maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parita' si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria e' eletto il secondo candidato; 3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo art. 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2); 4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare e' stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).