Art. 11 
 
     Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo 
 
  1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di
soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel  primo  mandato
amministrativo il sindaco puo' nominare con proprio  decreto  fino  a
quattro assessori. 
  2. L'indennita' mensile di carica spettante  complessivamente  agli
assessori del Comune di Conta'  e'  pari  a  tre  volte  l'indennita'
mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente
legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore  a  tre,
le indennita' mensili dei singoli assessori sono  ridotte  in  misura
uguale, ferma restando  la  maggiorazione  percentuale  spettante  al
vicesindaco.