Art. 13 Esercizio provvisorio 1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Conta', e' consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.