Art. 13 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
  1. Fino all'adozione del  bilancio  di  previsione  del  Comune  di
Conta', e' consentito l'esercizio provvisorio secondo  la  disciplina
prevista  dall'art.  33  del  DPGR  27  ottobre  1999,  n.  8/L  come
sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001,  n.  16/L.  Per  gli
stanziamenti dell'anno  precedente  si  assume  come  riferimento  la
sommatoria delle risorse definitivamente iscritte  nei  bilanci  2015
dei Comuni estinti.