Art. 6 
 
              Organizzazione amministrativa provvisoria 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci  dei  Comuni  oggetto  della
fusione,   d'intesa   tra    loro,    definiscono    l'organizzazione
amministrativa provvisoria del Comune di Conta' e il relativo impiego
del personale ad esso trasferito. 
  2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui  al  comma  1,  o  in
assenza, decide il commissario.