Art. 12 Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo 1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco puo' nominare con proprio decreto fino a quattro assessori. 2. L'indennita' mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Porte di Rendena e' pari a tre volte l'indennita' mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 3 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennita' mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.