Art. 12 
 
     Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo 
 
  1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di
soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel  primo  mandato
amministrativo il sindaco puo' nominare con proprio  decreto  fino  a
quattro assessori. 
  2. L'indennita' mensile di carica spettante  complessivamente  agli
assessori del Comune  di  Porte  di  Rendena  e'  pari  a  tre  volte
l'indennita' mensile di carica dell'assessore  indicata  nell'art.  3
della presente legge. In caso di nomina di  un  numero  di  assessori
superiore a tre, le indennita' mensili  dei  singoli  assessori  sono
ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale
spettante al vicesindaco.