Art. 15 
 
                           Norma di rinvio 
 
  1. Al Comune di Porte di Rendena spettano i  contributi  che  erano
previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993,
n. 1, nel testo vigente prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto  disposto  dall'art.
22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.