Art. 15 Norma di rinvio 1. Al Comune di Porte di Rendena spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.