Art. 3 
 
   Successione nella titolarita' dei beni e dei rapporti giuridici 
 
  1. Il Comune di Porte di  Rendena  subentra  nella  titolarita'  di
tutti i beni mobili e immobili e di tutte  le  situazioni  giuridiche
attive e passive dei Comuni di origine di Dare', Vigo Rendena e Villa
Rendena. 
  2. In caso  di  contrasto  tra  gli  enti  di  origine,  la  giunta
provinciale di Trento e' delegata a definire i rapporti  controversi,
secondo  i  principi  che  regolano  la  successione  delle   persone
giuridiche. 
  3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi
127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni».