Art. 14 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
  1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del Comune di Ville
d'Anaunia,  e'  consentito   l'esercizio   provvisorio   secondo   la
disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L
come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre  2001,  n.  16/L.
Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come  riferimento
la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015
dei Comuni estinti.