Art. 5 Municipi 1. Lo statuto del nuovo Comune puo' prevedere l'istituzione di municipi, quali organismi privi di personalita' giuridica, con lo scopo di valorizzare le comunita' locali. Il funzionamento di ciascun municipio e' affidato ad un comitato di gestione, che svolge le proprie funzioni a titolo gratuito, composto da un prosindaco e da un minimo di due a un massimo di quattro consultori, eletti fra i cittadini residenti nella circoscrizione del municipio in possesso dei requisiti di eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere comunale. La carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del Comune di cui fa parte il municipio e' incompatibile con la carica di componente del comitato di gestione. 2. Per ciascun Comune estinto potra' essere costituito un solo municipio. 3. Lo statuto stabilisce: a) il numero dei componenti di ciascun comitato entro i limiti fissati dal comma 1; b) le forme per l'elezione dei componenti del comitato che deve avvenire contestualmente all'elezione del consiglio comunale; c) le funzioni consultive e partecipative del comitato. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera b), la prima elezione dei componenti del comitato avviene entro il termine stabilito dallo statuto comunale del nuovo Comune di Ville d'Anaunia.