Allegato Allegato Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria (Omissis). Capo I Finalita' e disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi volti a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominata legge. Art. 2. Regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; c) innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software, esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; d) innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; e) imprese del commercio, del turismo e dei servizi alle persone e alle imprese assimilati ai medesimi settori: le imprese che svolgono le attivita' identificate secondo la classificazione ATECO 2007, di cui all'Allegato A. L'Allegato medesimo e' aggiornato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio e turismo (di seguito Direttore centrale competente), da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione; f) centri di ricerca, di trasferimento tecnologico e centri per l'innovazione con personalita' giuridica autonoma: i centri che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo sperimentale e studi di fattibilita' rivolti anche ai settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, con codice 73.10 secondo la classificazione ATECO 2002, ovvero 72.11.0 o 72.19.0 secondo la classificazione ATECO 2007 di cui all'Allegato A e che non rientrano tra i soggetti individuati all'art. 23 della legge regionale n. 26/2005 e all'art. 3 del relativo regolamento di attuazione, emanato con DPReg. 4 maggio 2007, n. 120 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica, applicata o industriale di elevato impatto sistemico per il settore produttivo, del welfare e della Pubblica Amministrazione e di diffusione dei risultati della ricerca); g) associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e di servizi: le aggregazioni temporanee e occasionali tra imprese per la realizzazione di un programma di ricerca applicata o industriale o di sviluppo sperimentale, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, rappresentate da una delle imprese associate munita di mandato collettivo speciale con rappresentanza. Per la determinazione delle dimensioni si fa riferimento al soggetto con dimensioni maggiori, ai sensi delle lettere h) e i); h) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato dall'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancim presa FVG - Riforma delle politiche industriali); i) grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese; j) enti di ricerca e diffusione della conoscenza: entita', quali universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca, pubbliche o private, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca o di sviluppo definite alle lettere a) e b) o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; k) laboratori riconosciuti dalla Regione: i laboratori riconosciuti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali); l) soggetti altamente qualificati: le universita' e i centri di ricerca e di trasferimento tecnologico o i centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca ovvero i laboratori e gli istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'art. 14 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o i consorzi composti dai soggetti citati; m) progetto congiunto: il progetto di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale o innovazione svolto in collaborazione da almeno due imprese e oggetto di altrettante domande, distinte e presentate contestualmente, che illustrano le parti del programma realizzate da ciascuna impresa, le distinte attivita' alle stesse afferenti e i relativi costi rapportati al costo totale dell'iniziativa nel suo complesso; n) studio di fattibilita': la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunita' e i rischi, nonche' a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo; o) Comitato: organo dell'Amministrazione regionale deputato, ai sensi dell'art. 15 della legge, a esprimere pareri tecnici in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nei casi previsti dal presente regolamento relativamente agli interventi di sostegno ai comparti del commercio, del turismo e dei servizi; p) zone di svantaggio socio economico: 1. comuni dell'area montana, suddivisi in tre fasce omogenee, elencati nell'Allegato C; 2. aree 107.3.c. ex 87.3.c, elencate nell'Allegato C. Art. 4. Settori esclusi 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attivita' connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione; e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. 2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del comma 1 opera anche in uno o piu' dei settori o svolge anche altre attivita' che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita' a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che le attivita' esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. Art. 5. Divieto di cumulo 1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. Art. 6. Comunicazione di avvio del procedimento 1. Ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale comunica al soggetto richiedente il contributo: a) l'oggetto del procedimento; b) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile del l'istruttoria; c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati; d) l'ufficio competente presso cui si puo' prendere visione degli atti o estrarne copia. 2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo. Art. 7. Istruttoria 1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria da' comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda e' archiviata d'ufficio. 3. L'Amministrazione regionale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 4. Limitatamente agli interventi finanziati con risorse previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC 2007-2013), rientra nelle verifiche di cui al comma 1, tra l'altro, quella relativa alla coerenza degli interventi stessi con gli obiettivi del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. Art. 8. Sicurezza sul lavoro 1. In attuazione dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), la concessione dei contributi alle imprese e' subordinata, alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali. Capo II Contributi per progetti di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale, innovazione Art. 9. Iniziative finanziabili 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a) e b), della legge sono finanziabili i progetti di ricerca applicata o industriale e di attivita' di sviluppo sperimentale nei settori del commercio, turismo e dei servizi alle imprese e alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), in seguito denominati rispettivamente progetti di ricerca e progetti di sviluppo, finalizzati alla creazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a) e b), della legge sono finanziabili i progetti congiunti realizzati da grandi imprese in collaborazione con PMI dei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), nonche' progetti realizzati, anche in forma congiunta, da PMI dei medesimi settori, finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione nelle attivita' di servizio, di seguito denominati rispettivamente progetti di innovazione dei processi e progetti di innovazione dell'organizzazione. 3. I progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono riferiti alle attivita' svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unita' operativa dell'impresa istante. 4. I progetti di ricerca applicata o industriale possono essere realizzati dai soggetti altamente qualificati di cui all'art. 3, comma 1, lettera l). Art. 10. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo i soggetti di seguito elencati: a) imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone; b) consorzi o societa' consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alla lettera a); c) associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e di servizi di cui alla lettera a); d) consorzi fra imprese di cui alla lettera a) e altri soggetti pubblici o privati. 2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione: a) le grandi imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone quando collaborano con le PMI e queste ultime sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili nell'ambito di un progetto congiunto; b) le PMI del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio; b) avere sede o almeno un'unita' operativa attiva nel territorio regionale, con attivita' effettiva codificata dai codici ATECO di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo; c) disporre di un meccanismo di contabilita' separata ovvero di un sistema adeguato di separazione delle attivita' e di distinzione dei costi nel caso in cui svolgano anche attivita' di natura o finalita' diversa da quella di impresa cui si riferisce il contributo; d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria; e) non essere iscritti agli Albi provinciali delle imprese artigiane. Art. 11. Spese ammissibili 1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono considerate ammissibili le seguenti spese: a) personale e prestazioni interne: rientrano tra le spese del personale i costi sostenuti per i ricercatori e per la manodopera di supporto all'attivita' di ricerca, come di seguito dettagliati: 1) costo dei ricercatori e del responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unita' operativa ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attivita' produttiva ordinaria e dell'attivita' amministrativo-commerciale. Detto personale e' legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono attivita' nell'ambito dell'iniziativa. Per gli amministratori e i soci e' obbligatorio, a pena dell'inammissibilita' della spesa, espresso specifico incarico di data anteriore a quella di inizio del progetto da parte degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa. Il costo del personale e' calcolato con le modalita' di cui all'art. 24. Il responsabile della ricerca puo' essere anche un soggetto esterno alla societa', non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario e' considerato come prestazione di terzi; 2) costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attivita' di ricerca e' calcolato con le modalita' di cui all'art. 25 nella misura in cui essa e' impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attivita' produttiva ordinaria; b) strumentazione e attrezzature: per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di processi sono ammissibili i costi per l'acquisto di strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica. Detti costi sono ammessi nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati per il progetto, rapportata al loro ciclo di vita. Sono pertanto ammessi solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo dei beni nell'arco di durata del progetto, calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento di cinque anni; il periodo di utilizzo decorre dalla data di acquisto o dalla data di consegna del bene se anteriore. I costi per l'acquisizione di strumenti e attrezzature possono essere sostenuti anche con contratto di leasing: in tal caso e' ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie; c) prestazioni di terzi: costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, compresi i costi della ricerca contrattuale utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca, inclusi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista. Soltanto in via eccezionale, su specifica valutazione tecnica del Comitato, puo' essere ammessa a contributo la spesa relativa a consulenze fornite dall'amministratore o socio dell'impresa istante, qualora le prestazioni risultino particolarmente qualificate per competenza e specificita': l'impresa a comprova di cio' documenta con dettagliato curriculum che il soggetto cointeressato e' in possesso di conoscenze non reperibili all'esterno dell'azienda necessarie per la realizzazione del progetto, nonche' presenta una dettagliata relazione sulle attivita' da svolgere nell'ambito della consulenza; d) beni immateriali: costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; e) spese generali di ricerca: costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalita' operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono ammesse e sono rendicontate secondo le modalita' disciplinate all'art. 28; f) materiali: costi per l'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attivita' di ricerca e alla realizzazione di prototipi. In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. E' onere dell'impresa fornire in tal caso la relativa documentazione a supporto della corretta quantificazione di tali costi, quale ad esempio le fatture di acquisto delle tipologie di materiali di cui trattasi, successivamente prelevate a magazzino; g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e puo' essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste. 2. Nella voce Recuperi del modello di domanda approvato ai sensi dell'art. 16, sono riportati con segno negativo i valori che l'impresa prevede di ricavare: a) dall'eventuale alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali, beni immateriali, o di prototipi e prodotti sperimentali pertinenti alla ricerca stessa; b) da un utilizzo degli stessi beni anche nell'attivita' ordinaria, a fini produttivi, o comunque da un utilizzo non esclusivo degli stessi per lo svolgimento del progetto. 3. Non e' ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche. Il finanziamento indiretto non si configura quando: a) nel caso di prestazione di servizi di ricerca, l'ente pubblico di ricerca fornisce il proprio servizio all'impresa a prezzo di mercato o a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole; b) nel caso di collaborazione alla realizzazione del progetto tra imprese ed enti pubblici di ricerca, si verifica in alternativa una delle seguenti condizioni: 1) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti; 2) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprieta' intellettuale possono avere larga diffusione e l'ente pubblico e' titolare dei diritti di proprieta' intellettuale sui risultati derivanti dall'attivita' che ha svolto direttamente; 3) l'ente pubblico di ricerca riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale che risultano dalle attivita' svolte dall'ente stesso nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico e' dedotto da tale compenso; 4) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i diritti di proprieta' intellettuale sui risultati delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner stessi in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto. 4. Il Comitato valuta la pertinenza e la congruita' delle spese evidenziate e puo' prevedere importi a recupero pur se non preventivati dall'impresa Art. 12. Spese non ammissibili 1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione non sono considerate ammissibili, in particolare, le spese relative alle seguenti voci: a) personale che svolge attivita' amministrativa e di ordinaria gestione; b) viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto; c) formazione del personale; d) beni immobili, impianti generali, opere edili; e) beni e materiali usati; f) operazioni di lease-back; g) scorte; h) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilita' o revisione contabile, le iniziative di pubblicita' e la predisposizione della domanda di contributo; i) registrazione del brevetto; j) certificazioni, tra cui qualita' e ambiente, omologazioni, attestazioni; k) ricerche di mercato; l) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; m) IVA e altre imposte e tasse; n) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari; o) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca. Art. 13. Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa 1. L'iniziativa ha avvio in data successiva a quella di presentazione della domanda tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD) e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, di cui all'art. 19, comma 3. 2. Per avvio dell'iniziativa si intende: a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attivita' legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca; b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura; c) nel caso di fornitura di servizi, quali a esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura. 3. Il progetto, la cui realizzazione non puo' eccedere la durata di diciotto mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'art. 21, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel decreto di concessione. 4. Sono ammissibili le spese il cui costo, comprovato da fattura o da altra documentazione giustificativa, e' riferito al periodo di realizzazione del progetto come individuato nel decreto di concessione. Art. 14. Limiti di spesa e contributo 1. Il limite massimo di contributo concedibile e' di 200 mila euro, compresa la spesa per la certificazione della spesa. 2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue: a) microimpresa: 20 mila euro; b) piccola impresa: 50 mila euro; c) media impresa: 150 mila euro; d) grande impresa: 300 mila euro. Art. 15. Intensita' dell'aiuto 1. L'aiuto e' concesso in conto capitale, nel limite dell'intensita' massima di contributo specificata nei commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Fatta salva l'eventuale elevazione dell'intensita' del contributo ai sensi dei commi 3, 4 e 5 nei limiti massimi di cui al comma 6, l'intensita' massima di aiuto applicabile alle spese ammissibili del progetto e' pari al: a) 50 per cento per i progetti di ricerca; b) 25 per cento per i progetti di sviluppo; c) 15 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione. 3. Per i progetti di ricerca e di sviluppo presentati da PMI, l'intensita' massima e' elevata di: a) 20 punti percentuali per le piccole imprese; b) 10 punti percentuali per le medie imprese. 4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo l'intensita' massima dei contributi e' elevata di 15 punti percentuali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra. Nessuna impresa deve sostenere da sola piu' del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. Il subappalto non e' considerato come una collaborazione effettiva; b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di ricerca e sviluppo e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non e' considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un ente di ricerca le maggiorazioni non si applicano all'ente di ricerca. La collaborazione riguarda la realizzazione dell'intero progetto o di alcune fasi complete del progetto stesso e non si limita a una singola prestazione concernente analisi, prove tecniche, consulenze o aspetti marginali del progetto. Alla domanda e' allegato il contratto di collaborazione con l'ente di ricerca; e' ammessa la presentazione di un contratto con condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo. Qualora il contratto non sia disponibile, e' anticipato da lettera di intenti o di incarico allegata alla domanda, fermo restando che il contratto deve essere presentato comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, di cui all'art. 19, comma 3. 5. Per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensita' massima di aiuto e' elevata di: a) 35 punti percentuali per le piccole imprese; b) 25 punti percentuali per le medie imprese. 6. Fermo restando il limite massimo di contributo di cui all'art. 14, comma 1, l'intensita' massima dell'aiuto non puo' in ogni caso superare i limiti di seguito indicati: a) 80 per cento per i progetti di ricerca; b) 60 per cento per i progetti di sviluppo; c) 50 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione. 7. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, sentito il Comitato, secondo i criteri indicati nella scheda di cui all'Allegato B, riferiti sia alle caratteristiche dell'impresa, sia ai contenuti del progetto stesso, sia alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, di cui all'Allegato C. La scheda di valutazione e' aggiornata con deliberazione di Giunta regionale. 8. La valutazione di cui al comma 7 da' origine a un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo non sono ammessi. 9. In relazione alle risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensita' massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, entro il limite delle stesse. Art. 16. Termini e modalita' di presentazione della domanda 1. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione l'apertura del termine di presentazione delle domande; con il medesimo provvedimento puo' disporre altresi' di non procedere alla preselezione delle domande pervenute. 2. La domanda e' presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo (di seguito Direzione centrale competente) esclusivamente in forma elettronica, per via telematica tramite il sistema GOLD secondo le modalita' indicate nelle linee guida, entro il termine di tre giorni dal giorno previsto per l'apertura del termine iniziale di presentazione delle domande, stabilito con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Prima del termine iniziale e' possibile elaborare la domanda e i relativi allegati sul sistema GOLD. La decorrenza della possibilita' di elaborare la domanda e del termine per la sua presentazione sono pubblicati sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo. Il termine per l'inoltro telematico delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno di apertura alle ore 9.15 del giorno di scadenza. Il termine, iniziale o finale, che cade di sabato o in un giorno festivo e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente. 3. La domanda e' redatta esclusivamente a pena di inammissibilita' utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, rispettivamente, al settore commercio e servizi o al settore turismo, unitamente alle note illustrative e alle linee guida per la compilazione della domanda. La domanda, corredata dalla documentazione prevista e' sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternita' e integrita' della stessa. 4. La domanda descrive nel dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa e del progetto che essa intende realizzare, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e le relative spese; comprende dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo. Relativamente agli amministratori e ai soci di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), numero 1, alla domanda e' allegato lo specifico atto di conferimento dell'incarico, con la determinazione dell'impegno previsto e del compenso pattuito per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, sviluppo o innovazione. 5. Ai fini della preselezione di cui all'art. 17, le domande presentate contengono altresi' l'Allegato «Relazione sintetica del progetto», che illustra, nello spazio massimo di tre pagine contenenti complessivamente al massimo novemila caratteri, gli elementi significativi che caratterizzano l'impresa e il progetto da realizzare. 6. Per le ATI la domanda inoltre contiene gli estremi dell'atto costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del mandato con rappresentanza all'impresa referente per i rapporti con la Regione, unitamente all'illustrazione del ruolo svolto da ciascun aderente. 7. Per le sole grandi imprese la documentazione e' integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalita' delle iniziative rispetto all'ordinaria attivita' di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese. Tale requisito e' oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato. 8. Ciascuna impresa presenta una sola domanda. 9. Qualora l'impresa presenti piu' di una domanda, e' sottoposta alla preselezione o istruita solo la prima domanda presentata, secondo il numero progressivo di protocollo assegnato. 10. Non sono sottoposte a preselezione o istruite, ma sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia all'impresa: a) le domande ulteriori rispetto alla prima presentate dalla medesima impresa nell'ambito del periodo di apertura del termine di presentazione delle domande; b) le domande inoltrate con modalita' diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD; c) le domande prive di sottoscrizione del legale rappresentante con firma digitale. 11. L'istante che, in corso d'istruttoria, intenda ritirare la domanda presentata, ne da' tempestiva comunicazione. 12. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalita'. Art. 17. Procedimento di preselezione delle domande 1. La preselezione e' effettuata tra tutte le domande validamente presentate acquisendo il parere del Comitato di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), che assegna un punteggio a ciascun progetto, sulla base della corrispondente relazione sintetica, secondo i parametri indicati all'Allegato D. 2. In esito alla preselezione e' predisposto un elenco con le domande esaminate, collocate in ordine decrescente, a seconda del punteggio assegnato ad ognuna; le prime venti domande di detto elenco sono istruite e portate nuovamente all'attenzione del Comitato per il parere definitivo ai sensi dell'art. 18, sulla base del quale e' stilata la graduatoria. 3. Ai fini della formazione della graduatoria si procede, ove necessario in relazione alle risorse finanziarie disponibili, all'istruttoria di ulteriori domande secondo le modalita' stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3, si procede all'integrazione della graduatoria, qualora si rendano disponibili nuove risorse finanziarie, ferme restando le assegnazioni risultanti dal riparto gia' approvato. Art. 18. Parere del Comitato 1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi al merito del progetto, valutandone il grado di innovazione e originalita', in base ai criteri di cui all'Allegato B. 2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle fattispecie ricerca applicata o industriale, attivita' di sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione. 3. Il Comitato e' sentito in sede di analisi del rendiconto quando sussistano dubbi circa la conformita' tra il progetto preventivato e quello realizzato, e comunque qualora le spese rendicontate siano inferiori del 20 per cento al costo programmato. Art. 19. Criteri e modalita' di concessione dei contributi 1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo quanto previsto dall'art. 49, comma 2. 2. Ai fini della preselezione, nonche' ai fini della graduatoria, a parita' di punteggio, e' preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD. 3. A seguito dell'approvazione della graduatoria l'Amministrazione provvede a dare comunicazione alle imprese interessate dell'ammissione o della non ammissione a finanziamento. 4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilita' e crescita; in caso di copertura finanziaria non sufficiente per tutte le iniziative ammesse, e' seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, e' disposta la concessione parziale nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. 5. Qualora non tutti i progetti rientranti in un unico riparto trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili risorse all'interno del riparto considerato, derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria. 6. Le domande ammesse che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficienza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario di riferimento sono archiviate. Art. 20. Erogazione in via anticipata 1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di: a) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata ai settori commercio e turismo; b) comunicazione di avvio dell'iniziativa resa dal legale rappresentante dell'impresa corredata della documentazione richiamata nell'art. 13, comma 2. 2. Il contributo in via anticipata e' erogato, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e crescita, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2000. 3. Sull'importo dell'anticipo sono operate le eventuali trattenute previste dalle normative fiscali vigenti, salva la dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', della sussistenza di un particolare regime di esenzione. Art. 21. Proroga e variazioni all'iniziativa 1. La proroga della data di conclusione del progetto e' ammessa una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni ed e' autorizzata dall'Amministrazione regionale, nel rispetto del termine massimo di durata di diciotto mesi, solo a seguito di richiesta inoltrata, a pena di inammissibilita', in forma scritta e adeguatamente motivata prima della scadenza del termine stesso come individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3. La proroga del termine di conclusione del progetto in seguito all'accoglimento della relativa richiesta determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine perentorio stabilito per le iniziative di cui all'art. 49. 2. Nel caso in cui il progetto, una volta ammesso a contributo, necessiti di variazioni relativamente alla sede della ricerca o alla natura o alla progettualita' o alle modalita' di esecuzione, il soggetto beneficiario ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'Amministrazione regionale che provvede alla valutazione della variante proposta per l'eventuale approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4. 3. L'Amministrazione regionale si riserva, in ogni caso, previa valutazione tecnica del Comitato, di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilita' delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa consentita dalla documentazione di rendicontazione di cui all'art. 22, comma 2 e dalla documentazione integrativa eventualmente richiesta. 4. Qualora sia accertato, sentito il parere del Comitato, che l'iniziativa effettivamente realizzata si discosta significativamente dal progetto ammesso a contributo, l'Amministrazione procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso, ai sensi dell'art. 44. 5. In difetto della comunicazione di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale revoca il contributo concesso, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera f). 6. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 9, comma 2, non e' in ogni caso ammissibile la variazione che comporti la riduzione della partecipazione delle PMI al progetto della grande impresa sotto il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile. 7. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera d). Art. 22. Rendicontazione 1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale competente la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di quattro mesi dalla conclusione del progetto, salvo proroga per gravi comprovati motivi e comunque nel rispetto del termine perentorio di rendicontazione stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 49, comma 2; nel decreto di concessione, trasmesso al beneficiario, e' indicata la data di scadenza di tale termine in relazione alla data di conclusione del progetto comunicata dall'impresa, tenuto conto di eventuali richieste di proroga. 2. La rendicontazione evidenzia gli esiti dell'iniziativa e tutti gli oneri, al netto di imposte, sostenuti per la realizzazione della stessa nell'arco temporale stabilito. Per i progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, la rendicontazione si compone dei seguenti documenti: a) relazione tecnico-scientifica dell'attivita' svolta in cui si da' conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti della ricerca, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute. Per le grandi imprese, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalita' delle iniziative rispetto all'ordinaria attivita' di ricerca, di sviluppo e di innovazione svolta dalle imprese; b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, suddivisi per tipologia di attivita', ossia ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione e per categoria di costo; c) elenchi del personale di ricerca e della manodopera operanti nell'ambito del progetto riportanti il numero complessivo di ore svolte da ciascun addetto; d) elenchi dei giustificativi di spesa, suddivisi per tipologia di costo; e) dichiarazioni attestanti i costi del personale utilizzato per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali ricavi e recuperi, nonche' il corretto annullamento delle relative fatture; f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo; g) dichiarazione da parte del soggetto certificatore di cui all'art. 23. 3. Per i progetti presentati da associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e di servizi, i documenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), sono prodotti per ogni aderente, ma integrati in un unico documento di rendicontazione. 4. La rendicontazione e' redatta esclusivamente a pena di inammissibilita' utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo, unitamente alle linee guida per la compilazione. La rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista e' sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternita' e integrita' della stessa. 5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 6. Tutta la documentazione inerente l'attivita' finanziata e' custodita da parte dell'impresa beneficiaria e tenuta a disposizione presso la sede legale o operativa in cui viene realizzata l'iniziativa per la durata stabilita all'art. 46, al fine di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 48 del presente regolamento. Art. 23. Certificazione 1. Le imprese beneficiarie si avvalgono della certificazione per rendicontare la totalita' delle spese, pena la revoca del contributo, fatta salva la facolta' di regolarizzazione ai sensi dell'art. 21, comma 5; l'attivita' di certificazione e' prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 2. L'Amministrazione ha facolta' di richiedere in qualunque momento all'impresa beneficiaria l'esibizione della documentazione di spesa originale e di effettuare gli opportuni controlli. 3. Le spese inerenti l'attivita' di certificazione sono finanziate ai sensi del regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attivita' di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) emanato con DPReg. 30 maggio 2011, n. 123 e s.m.i. 4. L'importo del contributo concedibile e' determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPReg. 123/2011 ed entro il limite massimo di euro 2.500,00 ivi previsto. 5. La spesa relativa all'attivita' di certificazione svolta dall'esperto contabile indipendente e' riconosciuta ammissibile a titolo di «de minimis» a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. Art. 24. Costi del personale di ricerca 1. Le spese per le prestazioni del personale di ricerca, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), punto 1), sono rendicontate con certificazione prestata ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000 che attesta il costo complessivo sostenuto per il responsabile della ricerca e per i ricercatori, calcolato mediante applicazione al numero complessivo di ore da essi dedicate al progetto, delle tariffe orarie forfettarie indicate nelle linee guida e suddivise come segue: a) responsabile della ricerca inquadrato come dirigente, quadro, impiegato o responsabile della ricerca non dipendente che riveste la qualifica di titolare, di socio o amministratore dell'impresa; b) ricercatori. 2. Nell'ipotesi in cui il responsabile della ricerca sia un soggetto esterno alla societa', il suo onorario e' considerato come prestazione di terzi ed e' comprovato da apposita documentazione, ovvero ricevuta, parcella, fattura o altro documento equipollente. 3. Il soggetto beneficiario tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore dedicate al progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori. 4. Sono imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attivita' di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo. 5. Il certificatore verifica in maniera puntuale la corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 3 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio debitamente documentate al certificatore dall'impresa. Art. 25. Prestazioni interne 1. Le spese per le prestazioni interne, di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), punto 2), sono rendicontate con certificazione prestata ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000 che attesta il costo complessivo sostenuto per la manodopera direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato mediante applicazione, al numero complessivo di ore da essa dedicate al progetto, della tariffa oraria forfettaria di cui alle linee guida. 2. Il soggetto beneficiario tiene un diario nel quale il responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore dedicate al progetto da ogni singolo addetto. 3. Sono imputate solo le ore effettivamente e direttamente dedicate al programma, con esclusione dell'attivita' di gestione ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo. 4. Il certificatore verifica in maniera puntuale la corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 2 con il numero di ore di effettiva presenza in servizio debitamente documentate al certificatore dall'impresa. Art. 26. Strumenti e attrezzature 1. Il costo di strumenti e attrezzature, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), e' determinato in base alle fatture, al netto di IVA, piu' dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. 2. Il costo di cui al comma 1 e' riconosciuto limitatamente alle quote di ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo del bene nell'arco di durata del progetto, rapportata a un periodo complessivo di ammortamento fissato in cinque anni. 3. Nell'ipotesi in cui i costi di cui al comma 1 siano sostenuti con contratto di leasing, si tiene conto della quota capitale dei canoni pagati, rapportata al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. Art. 27. Prestazioni di terzi 1. Il costo delle prestazioni di terzi, di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), e' determinato in base alla fattura o parcella al netto dell'IVA, con chiara indicazione della natura, qualita' e quantita' dei servizi forniti. 2. L'Amministrazione regionale si riserva di valutare la congruita' e la pertinenza al progetto dei costi rendicontati ai sensi del comma 1, sentito il parere del Comitato. Art. 28. Spese generali 1. Le spese generali di cui all'art. 11, comma 1, lettera e), sono rendicontate con modalita' forfettaria per un importo non superiore al 20 per cento dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto. Art. 29. Materiali 1. Il costo di acquisto dei materiali, di cui all'art. 11, comma 1, lettera f), e' determinato in base alle fatture, al netto di IVA, piu' dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. 2. In caso di utilizzo di materiali presenti in magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Il soggetto beneficiario deve produrre la lista dei prelievi effettuati per il progetto, recante l'indicazione di unita' di misura, costo unitario e costo complessivo: l'Amministrazione regionale ha facolta' di richiedere il dettaglio della documentazione comprovante i prelievi. Art. 30. Recuperi 1. Nell'ipotesi di recupero derivante dall'alienazione a terzi di beni materiali o immateriali acquistati per la realizzazione del programma, la quantificazione del recupero e' rilevata dalla fattura di vendita. 2. Nell'ipotesi di parziale o completo utilizzo del prototipo nell'attivita' ordinaria dell'impresa, il recupero e' calcolato percentualmente sul suo valore o sul valore complessivo dei suoi componenti. Capo III Contributi per acquisizione di beni immateriali e predisposizione di studi di fattibilita' Art. 31. Iniziative finanziabili 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge sono finanziabili le iniziative dirette a favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione di prodotti o di servizi, ivi compresa l'attivita' di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita. 2. Ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera d), e 2, della legge sono finanziabili le iniziative relative alla predisposizione di studi di fattibilita' e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione. 3. Le iniziative di cui all'art. 11, comma 1, lettera d), della legge possono essere realizzate dai soggetti altamente qualificati di cui all'art. 3, comma 1, lettera l). Art. 32. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 31, comma 1, le imprese di seguito elencate: a) imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone; b) consorzi o societa' consortili, anche cooperative, costituiti da imprese di cui alla lettera a); c) associazioni temporanee di imprese di cui alla lettera a); d) consorzi fra imprese di cui alla lettera a) e altri soggetti pubblici o privati. 2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 31, comma 2, i seguenti soggetti: a) soggetti elencati al comma 1; b) Centri di ricerca, di trasferimento tecnologico e centri per l'innovazione con personalita' giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o piu' dei soggetti di cui al comma 1; c) Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), che hanno la finalita' di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario; d) societa' di servizi alle imprese, societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalita' la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, o l'attivita' di sviluppo sperimentale. 3. I soggetti beneficiari, compreso ciascun componente di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; b) avere dimensione di PMI, limitatamente alle iniziative previste dall'art. 31, comma 1; c) avere sede o almeno un'unita' operativa attiva nel territorio regionale, con attivita' effettiva codificata dai codici ATECO di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo; d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria; e) non essere iscritti agli Albi provinciali delle imprese artigiane. Art. 33. Spese ammissibili 1. Per le iniziative di cui all'art. 31, comma 1, sono ammissibili le seguenti spese: a) spese per l'acquisizione di brevetti o di diritti di utilizzo; b) spese per l'acquisizione di marchi o di diritti di utilizzo; c) spese per l'acquisizione di licenze o conoscenze tecniche non brevettate; d) spese per l'acquisizione di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie; e) spese per servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati; f) spese per servizi di sostegno all'innovazione: la fornitura di locali a uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualita', test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi piu' efficienti. 2. Per la predisposizione degli studi e dei progetti di cui all'art. 31, comma 2, sono ammissibili le spese, al netto di IVA, corrispondenti al costo dello studio. 3. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni e i costi interni; in relazione ai servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione non sono ammessi i costi di esercizio ordinario dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. 4. Le domande sono sottoposte alla valutazione del Comitato che si esprime sulla pertinenza e la congruita' delle spese preventivate. Art. 34. Avvio dell'iniziativa 1. L'iniziativa ha avvio in data successiva a quella di presentazione della domanda tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD). Non sono ammissibili le spese sostenute prima dell'avvio dell'iniziativa. Art. 35. Limiti di spesa e di contributo 1. In relazione alle iniziative di cui al presente Capo i limiti di spesa ammissibile e di contributo concedibile sono i seguenti: a) limite minimo di spesa ammissibile: 5 mila euro; b) limite massimo di contributo concedibile: 100 mila euro. 2. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore a 5 mila euro, il contributo e' revocato. Art. 36. Intensita' dell'aiuto 1. Fermo restando il limite massimo di contributo di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), l'intensita' del contributo in conto capitale per le iniziative di cui all'art. 31, comma 1, non puo' superare: a) per le spese previste dall'art. 33, comma 1, lettere da a) a d): 20 per cento del costo ammissibile per le piccole imprese e 10 per cento del costo ammissibile per le medie imprese; b) per le spese previste dall'art. 33, comma 1, lettere e) e f): 50 per cento dei costi ammissibili. 2. L'intensita' del contributo in conto capitale per le iniziative di cui all'art. 31, comma 2, non puo' superare il 40 per cento delle spese ammissibili. L'intensita' massima di aiuto e' elevata di: a) 20 punti percentuali per le piccole imprese; b) 10 punti percentuali per le medie imprese. Art. 37. Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda e' presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale competente esclusivamente in forma elettronica, per via telematica tramite il sistema GOLD, nei termini di apertura dello sportello previsti dall'avviso pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo. 2. La domanda e' redatta esclusivamente a pena di inammissibilita' utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, rispettivamente, al settore commercio e servizi o al settore turismo, unitamente alle note illustrative di redazione. La domanda, corredata dalla documentazione prevista e' sottoscritta del legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternita' e integrita' della stessa. 3. La domanda descrive nel dettaglio le caratteristiche del soggetto richiedente, l'oggetto e le modalita' di svolgimento dell'iniziativa, le relative finalita' e il costo preventivato, nonche' comprende le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' relativamente ai requisiti necessari per accedere al contributo. 4. Per le ATI la domanda inoltre contiene gli estremi dell'atto costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del mandato con rappresentanza all'impresa referente per i rapporti con la Regione, unitamente all'illustrazione del ruolo svolto da ciascun aderente. 5. Non sono istruite, ma sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia all'impresa: a) le domande inoltrate con modalita' diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD; b) le domande prive di sottoscrizione del legale rappresentante con firma digitale; c) le domande pervenute oltre il termine previsto nell'avviso di cui al comma 1. 6. L'istante che, in corso d'istruttoria, intenda ritirare la domanda presentata, ne da' tempestiva comunicazione. 7. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalita'. Art. 38. Criteri e modalita' di concessione dei contributi 1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. 2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge di bilancio, correlati ai patti di stabilita' e crescita. 3. Le domande ammissibili che nell'anno di presentazione non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria sono archiviate. Art. 39. Rendicontazione 1. Le imprese beneficiarie dei contributi del presente Capo si avvalgono della certificazione di cui all'art. 23, pena la revoca del contributo, fatta salva la facolta' di regolarizzazione di cui al comma 3. 2. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale competente, entro il termine massimo di diciotto mesi dalla concessione del contributo, salvo proroga per gravi comprovati motivi, la seguente documentazione: a) relazione illustrativa dei contenuti dell'iniziativa realizzata; b) elenchi dei giustificativi di spesa, suddivisi per tipologia di costo; c) per le iniziative di cui all'art. 31, comma 2, copia della domanda di contributo e della ricevuta attestante agli uffici statali o comunitari competenti l'avvenuta presentazione della domanda, entro la data di scadenza del relativo bando; d) dichiarazione da parte del soggetto certificatore di cui all'art. 23. 3. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 4. La rendicontazione e' redatta esclusivamente a pena di inammissibilita' utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale competente, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata ai settori commercio e servizi e turismo, unitamente alle linee guida per la compilazione. La rendicontazione, corredata dalla documentazione prevista e' sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale a garanzia della paternita' e integrita' della stessa. 5. Tutta la documentazione inerente l'attivita' finanziata viene custodita da parte dell'impresa beneficiaria e tenuta a disposizione presso la sede legale o operativa in cui viene realizzata l'iniziativa, per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale, come previsto dall'art. 48 del presente regolamento. Capo IV Erogazione dei contributi Art. 40. Regolarita' formale della documentazione di spesa e di pagamento 1. Le spese sostenute sono attestate dall'impresa al certificatore tramite i relativi documenti giustificativi, quali fatture, scontrini, parcelle e documenti equipollenti, recanti il costo sostenuto e tutti gli elementi necessari a ricondurlo all'attivita' del progetto. Nel caso in cui tali documenti ricomprendano forniture piu' ampie, sono debitamente evidenziati i costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto. 2. I documenti giustificativi ammissibili recano le seguenti indicazioni: a) data di emissione compresa nel periodo di svolgimento della ricerca; b) dicitura di annullamento apposta sull'originale del documento, come indicato nelle linee guida, di cui agli articoli 22, comma 4, e 39, comma 4 e volta a evitare l'utilizzo del titolo per l'ottenimento di altri contributi; c) effettuazione della consegna presso la sede dove si e' svolta l'iniziativa, nel caso di acquisto di beni; se tale indicazione non e' presente, e' necessario allegare il relativo documento di trasporto. 3. I titoli di spesa redatti in lingua straniera sono corredati da traduzione in lingua italiana a cura dell'impresa. 4. Il pagamento dei titoli di spesa e' comprovato con quietanza per l'importo complessivo del titolo, attraverso documentazione bancaria o postale attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali, dai quali risulti l'importo e il riferimento al titolo in base al quale il fornitore di beni e servizi e' stato pagato. In via residuale sono altresi' consentite le seguenti modalita': a) nel caso di documenti di spesa saldati in contanti e per un importo fino al limite massimo previsto dalla normativa statale, a comprova dell'avvenuto pagamento sono ammesse sia la dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore apposti sull'originale del titolo, sia la dichiarazione liberatoria specifica del fornitore, in originale o inviata dal fornitore all'impresa via fax o PEC; limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PAR FSC di cui all'art. 49, tale modalita' e' consentita per le sole spese il cui valore e' inferiore a euro 500,00; b) nel caso di documenti di spesa saldati con assegno, a comprova dell'avvenuto pagamento deve essere prodotta copia dell'assegno portato all'incasso dal creditore nonche' l'estratto conto bancario o postale del debitore con evidenza dell'avvenuto addebito per il corrispondente importo. 5. Sono ammissibili pagamenti con strumenti di pagamento elettronico, quali carte di credito o bancomat, purche' accompagnati dal relativo ordine e dall'estratto conto mensile dell'istituto emittente dove risultino dettagliati i pagamenti riferiti all'iniziativa e purche' la carta su cui e' stata addebitata la spesa sia collegata a un conto bancario o postale appartenente all'impresa. 6. Non sono ammessi artificiosi frazionamenti di fatture e simili volti a eludere quanto prescritto al comma 4, lettera a). 7. Nel caso di pagamento cumulativo di piu' titoli di spesa, la documentazione comprovante il pagamento e' accompagnata dal dettaglio dei titoli pagati con specifica evidenza delle spese pertinenti all'iniziativa finanziata. 8. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalita': a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie; b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, rilevabile dai comunicati giornalieri del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e reperibile anche sul sito dell'Ufficio Italiano dei Cambi. 9. Non e' ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile ne' a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. Art. 41. Modalita' di determinazione del contributo da liquidare 1. Il contributo liquidabile non e' in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora i costi rendicontati e ritenuti ammissibili siano superiori a quanto preventivato. 2. Il contributo e' rideterminato proporzionalmente qualora i costi rendicontati e ammessi siano inferiori a quelli ammessi in sede di concessione o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 15, comma 4. 3. Sentito il Comitato, relativamente alle iniziative di cui al Capo II sono ammesse variazioni e compensazioni di importo fra le diverse tipologie di costo, purche' sorrette da adeguata motivazione e all'interno della stessa categoria di attivita', ossia ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione; relativamente alle iniziative di cui al Capo III, sono ammesse variazioni e compensazioni tra tipologie di spesa aventi la medesima intensita' di aiuto. Art. 42. Liquidazione del contributo 1. Il contributo spettante, calcolato sulla base delle spese rendicontate e approvate, detratto l'eventuale anticipo concesso, e' liquidato, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilita' e crescita, entro centottanta giorni dalla presentazione del rendiconto, al beneficiario istante o al soggetto subentrato attraverso l'acquisto dell'impresa o del ramo d'azienda relativi all'iniziativa oggetto del contributo, previa istanza e valutazione da parte dell'Amministrazione regionale. 2. Il termine fissato e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000. 3. Sull'importo del contributo sono operate le eventuali ritenute previste dalle normative fiscali vigenti. Art. 43. Sospensione dell'erogazione del contributo 1. Ai sensi e con le modalita' dell'art. 47 della legge regionale n. 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo puo' essere disposta nei seguenti casi: a) qualora l'Amministrazione regionale abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto; b) qualora la legittimita' del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. 2. Ai sensi e con le modalita' dell'art. 48 della legge regionale n. 7/2000 e' disposta la sospensione dell'erogazione del contributo qualora l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure. Art. 44. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo 1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, il provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione. 2. Il provvedimento di concessione del contributo e' revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, a seguito del mancato rispetto dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 10, comma 3 e 32, comma 3, fatto salvo quanto previsto all'art. 48 della legge regionale n. 7/2000, oppure qualora: a) non sia rispettato il termine di presentazione del rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 5, e dell'art. 39 o non sia rispettato quanto previsto all'art. 23, comma 1, relativamente all'obbligo di certificazione, sia per i contributi del Capo II, sia per i contributi del Capo III; b) vi sia grave difetto, nella documentazione a consuntivo, dei requisiti di regolarita' formale di cui all'art. 40; c) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'art. 14, comma 2, per le iniziative di cui al Capo II, e a 5 mila euro per le iniziative di cui al Capo III; d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 21, comma 7; e) nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 9, comma 2, la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile; f) in assenza di comunicazione effettuata dall'impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 21, comma 2, sia accertata, sentito il parere del Comitato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, la difformita' sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione; g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto al comma 7; h) siano scaduti i termini della sospensione eventualmente disposta, in particolare ai sensi dell'art. 43 e sia accertato il consolidamento delle situazioni all'origine della stessa, come in seguito a sentenza di primo grado attestante la falsita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'. 3. L'Amministrazione procede altresi' alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso nel caso di variazioni di cui all'art. 21, comma 4. 4. Qualora siano variate le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione, relativamente alla collaborazione con enti di ricerca e alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, il contributo assegnato e' revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, ovvero e' aggiornato nell'intensita' nel caso in cui il nuovo punteggio non comporti l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati, ma implichi la sola variazione del livello di valutazione. 5. Il mancato rispetto della condizione relativa alla collaborazione con enti di ricerca, comporta inoltre la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera b). 6. La mancata realizzazione effettiva del progetto in forma congiunta tra imprese indipendenti comporta la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera a), per collaborazione fra almeno due imprese indipendenti. 7. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non e' stato rispettato. E' fatta salva la revoca prevista al comma 2, lettera g), nei casi in cui l'impresa non abbia in modo assoluto rispettato il vincolo medesimo. 8. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), comporta la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento, sentito il Comitato. 9. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. Art. 45. Sospensione dei termini per la conclusione del procedimento 1. Il termine per la concessione del contributo e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta, ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo. 2. Il termine per la liquidazione del contributo e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. 3. I termini per la concessione e la liquidazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000. 4. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti gia' emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta. Art. 46. Obblighi del beneficiario 1. Il beneficiario del contributo e' tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo per le piccole e medie imprese e nei cinque anni, per le grandi imprese: a) mantenimento della sede o dell'unita' operativa attiva nel territorio regionale e mantenimento dei beni oggetto del contributo; b) sfruttamento dei risultati ottenuti dall'attuazione dell'iniziativa anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati. 2. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria presenta la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' entro il 28 febbraio di ogni anno per la durata del vincolo previsto. 3. Il beneficiario e' tenuto inoltre a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e gli altri obblighi specifici previsti dal presente regolamento. 4. Il beneficiario e' tenuto a conservare la documentazione costituente il fascicolo di progetto, in forma originale o in copia conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente, per il periodo stabilito al comma 1. Limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PAR FSC di cui all'art. 49, il beneficiario e' tenuto a conservare la documentazione costituente il fascicolo di progetto, in forma originale o in copia conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente, per il periodo di cinque anni dalla conclusione del Programma. Art. 47. Operazioni straordinarie 1. In caso di variazioni inerenti le caratteristiche soggettive dell'impresa derivanti da operazioni straordinarie, tra le quali fusioni, incorporazioni o scorpori, cessioni di ramo d'azienda, scissione, trasformazione o conferimento, oppure da operazioni societarie di riorganizzazione, intervenute tra la presentazione della domanda di contributo e l'esaurimento degli obblighi posti in capo al beneficiario ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento, i contributi possono essere trasferiti al soggetto subentrante, alle condizioni previste dall'art. 32-ter, comma 1, della legge regionale n. 7/2000. 2. L'impresa subentrante, entro il termine massimo di trenta giorni dalla registrazione dell'atto, presenta domanda di subentro e richiede conferma della validita' della domanda di contributo o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo o di subentro negli obblighi. In tale domanda indica gli estremi dell'atto registrato comprovante l'intervenuta variazione, dichiara alla Direzione centrale competente il possesso dei requisiti soggettivi, l'impegno alla prosecuzione dell'attivita', l'assunzione dei relativi obblighi e riepiloga in una breve relazione l'operazione straordinaria, le motivazioni a fondamento della stessa, nonche' lo stato delle attivita' riferite al progetto oggetto di contributo. La relazione, ove possibile, e' controfirmata dall'impresa originaria. 3. L'Amministrazione regionale revoca il contributo concesso per l'intero ammontare, sentito il Comitato, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 48 della legge regionale n. 7/2000. 4. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine perentorio massimo di trenta giorni, a pena di revoca del contributo, per la loro presentazione. 5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga dopo la concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, non si procede alla rideterminazione del contributo spettante. Art. 48. Ispezioni e controlli 1. In qualsiasi momento l'Amministrazione regionale puo' disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo richiesti o gia' concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' dello stesso. Capo V Programmazione PAR FSC Art. 49. Programmazione PAR FSC 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in relazione ai contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al Capo II mediante l'impiego delle risorse previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC 2007-2013) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. 2. Nel rispetto dei termini previsti per l'attuazione della programmazione PAR FSC e in deroga a quanto previsto all'art. 19, i contributi sono concessi entro il termine piu' breve eventualmente previsto con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16, comma 1. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale fissa anche il termine perentorio di rendicontazione delle iniziative finanziate. Capo VI Disposizioni transitorie e finali Art. 50. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [Legge finanziaria 2007]). Art. 51. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 52. Abrogazione e disposizioni transitorie 1. E' abrogato il «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273. 2. Il decreto del Presidente della Regione n. 273/2007 continua a trovare applicazione ai procedimenti relativi agli aiuti gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ai successivi rapporti giuridici agli stessi correlati. Art. 53. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).