Allegato 
 
 
                                                             Allegato 
Regolamento concernente condizioni, criteri,  modalita'  e  procedure
  per l'attuazione degli interventi  a  favore  dell'innovazione  nei
  settori del commercio, del turismo e dei  servizi  alle  imprese  e
  alle  persone  previsti  dall'art.  11  della  legge  regionale  10
  novembre  2005,  n.  26  (Disciplina   generale   in   materia   di
  innovazione, ricerca scientifica e sviluppo  tecnologico)  e  dalla
  programmazione comunitaria 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
 
 
                  Finalita' e disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento  disciplina  le  misure  di  aiuto,  i
criteri e le modalita' per la  concessione  dei  contributi  volti  a
promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione  nei  settori  del
commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone,  in
attuazione dell'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26
(Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico), di seguito denominata legge. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                           Regime di aiuto 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono  concessi  in
osservanza  delle  condizioni  prescritte  dal  Regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione   del   18   dicembre   2013   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
      b) sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
      c) innovazione di processo:  l'applicazione  di  un  metodo  di
produzione o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato,
inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle  attrezzature
o nel software, esclusi  i  cambiamenti  o  i  miglioramenti  minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o  di  sistemi  logistici  che
sono  molto  simili   a   quelli   gia'   in   uso,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dei  beni  strumentali,  i  cambiamenti   derivanti   unicamente   da
variazioni del prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di  prodotti  nuovi  o
sensibilmente migliorati; 
      d) innovazione  dell'organizzazione:  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i
cambiamenti che si basano su  metodi  organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
      e) imprese del  commercio,  del  turismo  e  dei  servizi  alle
persone e alle imprese assimilati ai medesimi settori: le imprese che
svolgono le attivita' identificate secondo la  classificazione  ATECO
2007, di cui all'Allegato A. L'Allegato medesimo  e'  aggiornato  con
decreto del Direttore centrale competente in materia di  commercio  e
turismo (di seguito Direttore centrale  competente),  da  pubblicarsi
nel Bollettino ufficiale della Regione; 
      f) centri di ricerca, di trasferimento tecnologico e centri per
l'innovazione con  personalita'  giuridica  autonoma:  i  centri  che
svolgono attivita' di ricerca e  sviluppo  sperimentale  e  studi  di
fattibilita' rivolti anche ai settori del commercio,  del  turismo  e
dei servizi alle imprese e alle persone, con codice 73.10 secondo  la
classificazione ATECO 2002,  ovvero  72.11.0  o  72.19.0  secondo  la
classificazione ATECO 2007 di cui all'Allegato A e che non  rientrano
tra i soggetti individuati  all'art.  23  della  legge  regionale  n.
26/2005 e all'art. 3 del relativo regolamento di attuazione,  emanato
con DPReg. 4 maggio 2007, n. 120 (Regolamento per la  concessione  di
contributi per la realizzazione di progetti di  ricerca  scientifica,
applicata o industriale di elevato impatto sistemico per  il  settore
produttivo,  del  welfare  e  della  Pubblica  Amministrazione  e  di
diffusione dei risultati della ricerca); 
      g) associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e
di servizi: le aggregazioni temporanee e occasionali tra imprese  per
la realizzazione di un programma di ricerca applicata o industriale o
di sviluppo sperimentale, limitatamente al periodo necessario per  il
suo compimento, rappresentate da una delle imprese  associate  munita
di  mandato  collettivo   speciale   con   rappresentanza.   Per   la
determinazione delle dimensioni si fa  riferimento  al  soggetto  con
dimensioni maggiori, ai sensi delle lettere h) e i); 
      h) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese  che
soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,  richiamato  dall'art.
2, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 febbraio 2015,  n.  3
(Rilancim presa FVG - Riforma delle politiche industriali); 
      i)  grandi  imprese:  le  imprese  che  non   rientrano   nella
definizione di microimprese, piccole e medie imprese; 
      j) enti di ricerca  e  diffusione  della  conoscenza:  entita',
quali universita' o  istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del
trasferimento di tecnologia, intermediari  dell'innovazione,  entita'
collaborative reali o virtuali orientate alla  ricerca,  pubbliche  o
private, la cui  finalita'  principale  consiste  nello  svolgere  in
maniera indipendente attivita' di ricerca o di sviluppo definite alle
lettere a) e b) o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati  di
tali  attivita'  mediante  l'insegnamento,  la  pubblicazione  o   il
trasferimento  di  conoscenze.  Qualora  tale  entita'  svolga  anche
attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i  ricavi  di  tali
attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata.
Le imprese in grado  di  esercitare  un'influenza  decisiva  su  tale
entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci,  non  possono
godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; 
      k)  laboratori  riconosciuti  dalla   Regione:   i   laboratori
riconosciuti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia  ai  sensi
dell'art.  22  della  legge  regionale   3   giugno   1978,   n.   47
(Provvedimenti  a  favore   dell'industria   regionale   e   per   la
realizzazione di infrastrutture commerciali); 
      l) soggetti altamente qualificati: le universita' e i centri di
ricerca e di trasferimento tecnologico o i centri  per  l'innovazione
competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca ovvero
i laboratori e gli istituti altamente qualificati  e  riconosciuti  a
tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di  cui  all'art.  14  del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica  dell'8  agosto  2000  (Modalita'  procedurali   per   la
concessione delle agevolazioni previste dal  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o i  consorzi  composti
dai soggetti citati; 
      m) progetto congiunto:  il  progetto  di  ricerca  applicata  o
industriale,  sviluppo   sperimentale   o   innovazione   svolto   in
collaborazione  da  almeno  due  imprese  e  oggetto  di  altrettante
domande, distinte e presentate  contestualmente,  che  illustrano  le
parti del programma  realizzate  da  ciascuna  impresa,  le  distinte
attivita' alle stesse afferenti e  i  relativi  costi  rapportati  al
costo totale dell'iniziativa nel suo complesso; 
      n) studio di  fattibilita':  la  valutazione  e  l'analisi  del
potenziale di  un  progetto,  finalizzate  a  sostenere  il  processo
decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i  suoi  punti
di forza e di debolezza,  le  opportunita'  e  i  rischi,  nonche'  a
individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in
ultima analisi, le sue prospettive di successo; 
      o) Comitato: organo dell'Amministrazione regionale deputato, ai
sensi dell'art. 15 della legge, a esprimere pareri tecnici in materia
di ricerca, sviluppo, innovazione  e  trasferimento  tecnologico  nei
casi previsti dal presente regolamento relativamente agli  interventi
di sostegno ai comparti del commercio, del turismo e dei servizi; 
      p) zone di svantaggio socio economico: 
        1. comuni dell'area montana, suddivisi in tre fasce omogenee,
elencati nell'Allegato C; 
        2. aree 107.3.c. ex 87.3.c, elencate nell'Allegato C. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                           Settori esclusi 
 
    1. Il presente regolamento si applica agli  aiuti  concessi  alle
imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: 
      a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca  e
dell'acquacoltura  di  cui  al  Regolamento  (UE)  n.  1379/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
      b)  aiuti  concessi  a  imprese  operanti  nel  settore   della
produzione primaria dei prodotti agricoli; 
      c)  aiuti  concessi  a  imprese  operanti  nel  settore   della
trasformazione e commercializzazione di prodotti  agricoli  nei  casi
seguenti: 
        1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo
o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o
immessi sul mercato dalle imprese interessate; 
        2)  qualora  l'aiuto  sia  subordinato  al  fatto  di  venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 
      d) aiuti per attivita' connesse  all'esportazione  verso  Paesi
terzi  o  Stati  membri,  ossia  aiuti  direttamente   collegati   ai
quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una  rete  di
distribuzione o ad altre  spese  correnti  connesse  con  l'attivita'
d'esportazione; 
      e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto
a quelli d'importazione. 
    2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a),  b)
o c) del comma 1 opera anche in uno o piu' dei settori o svolge anche
altre attivita' che rientrano nel campo di applicazione del  presente
regolamento,  il  regolamento  si  applica  agli  aiuti  concessi  in
relazione a questi ultimi settori o attivita'  a  condizione  che  lo
Stato membro interessato garantisca,  con  mezzi  adeguati  quali  la
separazione delle attivita'  o  la  distinzione  dei  costi,  che  le
attivita' esercitate nei settori esclusi dal  campo  di  applicazione
del presente regolamento non beneficiano  degli  aiuti  «de  minimis»
concessi a norma di detto regolamento. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1.  Gli  aiuti  «de  minimis»  concessi  a  norma  del   presente
regolamento possono  essere  cumulati  con  gli  aiuti  «de  minimis»
concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a
concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi  possono
essere cumulati con aiuti «de minimis»  concessi  a  norma  di  altri
regolamenti «de minimis» a condizione che non superino  il  massimale
pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del  Regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
    2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di  Stato
concessi per gli stessi  costi  ammissibili  o  con  aiuti  di  Stato
relativi alla stessa misura di  finanziamento  del  rischio  se  tale
cumulo  comporta  il   superamento   dell'intensita'   di   aiuto   o
dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati  fissati,  per  le  specifiche
circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria
o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis»
che non sono concessi per specifici costi ammissibili o  non  sono  a
essi imputabili possono essere cumulati  con  altri  aiuti  di  Stato
concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una
decisione adottata dalla Commissione. 
 
                               Art. 6. 
 
 
               Comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 e  seguenti  della  legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione  regionale
comunica al soggetto richiedente il contributo: 
      a) l'oggetto del procedimento; 
      b) la struttura competente, i nominativi del  responsabile  del
procedimento e del responsabile del l'istruttoria; 
      c) i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento
dei dati; 
      d) l'ufficio competente presso cui  si  puo'  prendere  visione
degli atti o estrarne copia. 
    2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma  1,  il
responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa
e la rende disponibile in allegato allo schema di  domanda  sul  sito
internet della Regione Autonoma Friuli Venezia  Giulia  all'indirizzo
www.regione.fvg.it nella sezione  dedicata  al  settore  commercio  e
servizi o al settore turismo. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                             Istruttoria 
 
    1. Ai sensi dell'art. 11 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di  tutti  i
presupposti di fatto e di diritto previsti per la  singola  tipologia
di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti
anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 
    2. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile  dell'istruttoria  da'   comunicazione   all'interessato
assegnando un termine massimo di trenta giorni  per  provvedere  alla
relativa regolarizzazione o integrazione. E' consentita la  richiesta
di proroga del termine a condizione che sia  debitamente  motivata  e
presentata prima della scadenza  dello  stesso.  Qualora  il  termine
assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra
inutilmente, la domanda e' archiviata d'ufficio. 
    3. L'Amministrazione regionale, prima della formale adozione  del
provvedimento  negativo,  dovuto  a  insussistenza   dei   requisiti,
comunica  tempestivamente  agli   istanti   i   motivi   che   ostano
all'accoglimento della domanda. 
    4. Limitatamente agli interventi finanziati con risorse  previste
dal Programma Attuativo Regionale del Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la
Coesione (PAR FSC 2007-2013), rientra nelle verifiche di cui al comma
1, tra l'altro, quella relativa alla coerenza degli interventi stessi
con gli obiettivi del Programma Attuativo Regionale del Fondo per  lo
Sviluppo e la  Coesione  (PAR  FSC)  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione dell'art. 73 della legge  regionale  5  dicembre
2003,  n.  18  (Interventi  urgenti   nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in
materia di sicurezza sul lavoro, asili nido  nei  luoghi  di  lavoro,
nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi),  la
concessione  dei  contributi  alle  imprese  e'   subordinata,   alla
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
redatta ai sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa), di data non antecedente a  sei  mesi  rispetto  alla
presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo  e
resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante  il  rispetto
delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge in caso di accertata falsita', la non rispondenza al vero della
dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1  e'  causa  di  decadenza
dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato gia'  erogato,
il  beneficiario  del  contributo  e  l'autore  della   dichiarazione
sostitutiva  sono  tenuti  solidalmente  a   restituirne   l'importo,
comprensivo degli interessi legali. 
 
                               Capo II 
 
 
     Contributi per progetti di ricerca applicata o industriale, 
                 sviluppo sperimentale, innovazione 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a) e b),  della  legge
sono finanziabili i progetti di ricerca applicata o industriale e  di
attivita' di sviluppo sperimentale nei settori del commercio, turismo
e dei servizi alle imprese e alle persone di cui all'art. 3, comma 1,
lettera e), in seguito denominati rispettivamente progetti di ricerca
e progetti di sviluppo, finalizzati alla creazione di nuovi prodotti,
processi  produttivi  o  servizi  o  al  notevole  miglioramento  dei
prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. 
    2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a) e b),  della  legge
sono finanziabili i progetti congiunti realizzati da  grandi  imprese
in collaborazione con PMI dei settori del commercio,  del  turismo  e
dei servizi alle imprese e alle persone, di cui all'art. 3, comma  1,
lettera e), nonche' progetti realizzati, anche in forma congiunta, da
PMI dei medesimi settori, finalizzati all'innovazione dei processi  e
dell'organizzazione  nelle  attivita'   di   servizio,   di   seguito
denominati rispettivamente progetti di  innovazione  dei  processi  e
progetti di innovazione dell'organizzazione. 
    3. I progetti di ricerca,  di  sviluppo  e  di  innovazione  sono
riferiti alle attivita' svolte nel  territorio  regionale  presso  la
sede o l'unita' operativa dell'impresa istante. 
    4. I progetti di ricerca applicata o industriale  possono  essere
realizzati dai soggetti altamente  qualificati  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera l). 
 
                              Art. 10. 
 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Sono  beneficiari  dei  contributi  per  la  realizzazione  di
progetti di ricerca e di sviluppo i soggetti di seguito elencati: 
      a) imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle
persone; 
      b)  consorzi  o   societa'   consortili,   anche   cooperative,
costituiti da imprese di cui alla lettera a); 
      c) associazioni temporanee di imprese commerciali, turistiche e
di servizi di cui alla lettera a); 
      d) consorzi fra imprese di cui alla lettera a) e altri soggetti
pubblici o privati. 
    2. Sono  beneficiari  dei  contributi  per  la  realizzazione  di
progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione: 
      a) le grandi imprese del  commercio,  turismo  e  servizi  alle
imprese e alle persone quando collaborano con le PMI e queste  ultime
sostengono almeno il 30 per cento dei costi  ammissibili  nell'ambito
di un progetto congiunto; 
      b) le PMI del commercio, turismo e servizi alle imprese e  alle
persone. 
    3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, compreso ciascun  componente
di consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro  delle
imprese presso la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura (CCIAA) competente per territorio; 
      b)  avere  sede  o  almeno  un'unita'  operativa   attiva   nel
territorio regionale, con attivita' effettiva codificata  dai  codici
ATECO di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), come  risultante  dalla
visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo; 
      c) disporre di un meccanismo di contabilita' separata ovvero di
un sistema adeguato di separazione delle attivita' e  di  distinzione
dei costi nel caso in  cui  svolgano  anche  attivita'  di  natura  o
finalita'  diversa  da  quella  di  impresa  cui  si   riferisce   il
contributo; 
      d)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposti  a  procedure  concorsuali,  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione straordinaria; 
      e) non essere iscritti  agli  Albi  provinciali  delle  imprese
artigiane. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di
innovazione sono considerate ammissibili le seguenti spese: 
      a) personale e prestazioni interne: rientrano tra le spese  del
personale i costi sostenuti per i ricercatori e per la manodopera  di
supporto all'attivita' di ricerca, come di seguito dettagliati: 
        1) costo dei ricercatori e del responsabile della ricerca che
operano nella sede o nell'unita' operativa ove  viene  realizzata  la
ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati  nel  progetto,  con
l'esclusione dell'attivita'  produttiva  ordinaria  e  dell'attivita'
amministrativo-commerciale. Detto personale e' legato all'impresa  da
rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o
da  rapporto  di   collaborazione   attuato   attraverso   le   forme
contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa.
Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a  progetto,
il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i  soci  che
svolgono   attivita'    nell'ambito    dell'iniziativa.    Per    gli
amministratori e i soci e' obbligatorio, a pena dell'inammissibilita'
della spesa, espresso specifico incarico di data anteriore  a  quella
di inizio del progetto da parte  degli  organi  societari  competenti
conformemente allo statuto e alla forma  giuridica  dell'impresa.  Il
costo del personale e' calcolato con le modalita' di cui all'art. 24.
Il responsabile della ricerca puo' essere anche un  soggetto  esterno
alla societa', non avente nessun  tipo  di  partecipazione  o  legame
nell'impresa con la quale collabora come responsabile  del  progetto:
in tal caso il suo onorario e' considerato come prestazione di terzi; 
        2) costo  del  lavoro  svolto  dalla  manodopera  a  supporto
dell'attivita' di ricerca  e'  calcolato  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 25 nella misura in cui essa e'  impiegata  nel  progetto  di
ricerca, con l'esclusione dell'attivita' produttiva ordinaria; 
      b) strumentazione  e  attrezzature:  per  la  realizzazione  di
progetti  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  di  processi   sono
ammissibili i  costi  per  l'acquisto  di  strumenti  e  attrezzature
specifici, nuovi di fabbrica. Detti costi sono ammessi nella misura e
per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati
per il progetto, rapportata al loro  ciclo  di  vita.  Sono  pertanto
ammessi solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al  periodo  di
effettivo  utilizzo  dei  beni  nell'arco  di  durata  del  progetto,
calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento  di
cinque anni; il periodo di utilizzo decorre dalla data di acquisto  o
dalla  data  di  consegna  del  bene  se  anteriore.  I   costi   per
l'acquisizione di strumenti e attrezzature possono  essere  sostenuti
anche  con  contratto  di  leasing:  in  tal  caso  e'   ammissibile,
relativamente al periodo  di  effettivo  utilizzo  del  bene  per  il
progetto, la spesa per la quota  capitale  delle  singole  rate,  con
esclusione della quota interessi e delle spese accessorie; 
      c) prestazioni di terzi: costo dei servizi di consulenza  e  di
servizi equivalenti, compresi  i  costi  della  ricerca  contrattuale
utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' di ricerca,  inclusi
i servizi relativi all'utilizzo di  laboratori,  acquisiti  da  fonti
esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione  effettuata
alle normali condizioni di mercato e che  non  comporti  elementi  di
collusione. Le spese di trasferta  dei  professionisti  sono  ammesse
solo se strettamente connesse alla consulenza  prestata  e  fatturate
dallo  stesso  professionista.  Soltanto  in  via   eccezionale,   su
specifica valutazione tecnica del Comitato,  puo'  essere  ammessa  a
contributo la spesa relativa a consulenze fornite dall'amministratore
o  socio  dell'impresa  istante,  qualora  le  prestazioni  risultino
particolarmente qualificate per competenza e specificita':  l'impresa
a comprova di  cio'  documenta  con  dettagliato  curriculum  che  il
soggetto cointeressato e' in possesso di  conoscenze  non  reperibili
all'esterno  dell'azienda  necessarie  per   la   realizzazione   del
progetto, nonche' presenta una dettagliata relazione sulle  attivita'
da svolgere nell'ambito della consulenza; 
      d)  beni  immateriali:  costi   diretti   all'acquisizione   di
brevetti,  know-how,  risultati  di  ricerca,  diritti  di   licenza,
software  specialistici,  da  utilizzarsi  esclusivamente   ai   fini
dell'attivita' di ricerca e comunque  rapportabili  alla  durata  del
progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito
di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e  che
non comporti elementi di collusione; 
      e) spese generali di ricerca: costi generali  supplementari  di
gestione, derivanti direttamente dal progetto  di  ricerca,  relativi
alle   funzionalita'   operative   dell'impresa,   quali    telefono,
illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il  personale
indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono ammesse  e
sono rendicontate secondo le modalita' disciplinate all'art. 28; 
      f) materiali: costi per  l'acquisto  di  materiali  di  consumo
specifico  o  di  ricambio  e  materiali  durevoli   e   direttamente
imputabili  all'attivita'  di  ricerca  e   alla   realizzazione   di
prototipi. In caso di utilizzo di materiali presenti a  magazzino,  i
medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati  al
costo di inventario  di  magazzino,  con  l'esclusione  di  qualsiasi
ricarico per spese generali. E' onere  dell'impresa  fornire  in  tal
caso  la  relativa   documentazione   a   supporto   della   corretta
quantificazione di  tali  costi,  quale  ad  esempio  le  fatture  di
acquisto   delle   tipologie   di   materiali   di   cui    trattasi,
successivamente prelevate a magazzino; 
      g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura  del
10 per cento sul costo  totale  preventivato,  che  contribuiscono  a
fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce  non
compare nei consuntivi e puo' essere regolarmente rendicontata  nelle
altre voci previste. 
    2. Nella voce Recuperi del modello di domanda approvato ai  sensi
dell'art.  16,  sono  riportati  con  segno  negativo  i  valori  che
l'impresa prevede di ricavare: 
      a) dall'eventuale alienazione a terzi, nel corso del  progetto,
di beni acquistati per la ricerca, tra cui  attrezzature,  materiali,
beni immateriali, o di prototipi e prodotti  sperimentali  pertinenti
alla ricerca stessa; 
      b) da  un  utilizzo  degli  stessi  beni  anche  nell'attivita'
ordinaria, a fini produttivi, o comunque da un utilizzo non esclusivo
degli stessi per lo svolgimento del progetto. 
    3. Non e' ammessa la concessione di aiuti indiretti alle  imprese
attraverso organismi  pubblici  di  ricerca  finanziati  con  risorse
pubbliche. Il finanziamento indiretto non si configura quando: 
      a) nel caso  di  prestazione  di  servizi  di  ricerca,  l'ente
pubblico di ricerca fornisce il proprio servizio all'impresa a prezzo
di mercato o  a  un  prezzo  che  rispecchia  integralmente  i  costi
sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole; 
      b) nel caso di collaborazione alla realizzazione  del  progetto
tra imprese ed enti pubblici di ricerca, si verifica  in  alternativa
una delle seguenti condizioni: 
        1) i costi del progetto sono  integralmente  a  carico  delle
imprese partecipanti; 
        2) i risultati che non fanno sorgere  diritti  di  proprieta'
intellettuale possono avere larga diffusione  e  l'ente  pubblico  e'
titolare  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale  sui  risultati
derivanti dall'attivita' che ha svolto direttamente; 
        3)  l'ente  pubblico  di   ricerca   riceve   dalle   imprese
partecipanti un compenso equivalente  al  prezzo  di  mercato  per  i
diritti di proprieta' intellettuale  che  risultano  dalle  attivita'
svolte  dall'ente  stesso  nell'ambito  del  progetto  e   che   sono
trasferiti alle imprese partecipanti: in tal caso il contributo delle
imprese partecipanti ai costi dell'ente pubblico e' dedotto  da  tale
compenso; 
        4) in base all'accordo contrattuale tra i partner, i  diritti
di proprieta' intellettuale sui risultati delle attivita' di ricerca,
sviluppo e innovazione come i diritti di accesso  a  tali  risultati,
sono  attribuiti  ai  partner  stessi   in   modo   da   rispecchiare
adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e
contributi finanziari e di altro tipo al progetto. 
    4. Il Comitato valuta la pertinenza e la congruita'  delle  spese
evidenziate  e  puo'  prevedere  importi  a  recupero  pur   se   non
preventivati dall'impresa 
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Spese non ammissibili 
 
    1. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di
innovazione non sono  considerate  ammissibili,  in  particolare,  le
spese relative alle seguenti voci: 
      a) personale che svolge attivita' amministrativa e di ordinaria
gestione; 
      b) viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto; 
      c) formazione del personale; 
      d) beni immobili, impianti generali, opere edili; 
      e) beni e materiali usati; 
      f) operazioni di lease-back; 
      g) scorte; 
      h)  servizi  continuativi  o  periodici  connessi  al   normale
funzionamento dell'impresa, come la  consulenza  fiscale,  ordinaria,
economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di  contabilita'
o  revisione  contabile,  le   iniziative   di   pubblicita'   e   la
predisposizione della domanda di contributo; 
      i) registrazione del brevetto; 
      j) certificazioni, tra cui qualita' e  ambiente,  omologazioni,
attestazioni; 
      k) ricerche di mercato; 
      l) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari; 
      m) IVA e altre imposte e tasse; 
      n) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e  altri
oneri meramente finanziari; 
      o) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei  macchinari  di
produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca. 
 
                              Art. 13. 
 
 
             Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa 
 
    1.  L'iniziativa  ha  avvio  in  data  successiva  a  quella   di
presentazione della domanda tramite il sistema di  gestione  on  line
delle domande (GOLD) e comunque entro trenta giorni  dal  ricevimento
della  comunicazione  dell'approvazione  della  graduatoria  e  della
relativa ammissione a finanziamento, di cui all'art. 19, comma 3. 
    2. Per avvio dell'iniziativa si intende: 
      a) nel caso di prestazioni fornite  dal  personale  dipendente,
l'inizio effettivo dell'attivita' legata al progetto, come  attestato
nel diario della ricerca; 
      b) nel caso di fornitura di beni, la  data  di  consegna  degli
stessi specificata nella documentazione di spesa ovvero, in  mancanza
di tale specificazione, la data della prima fattura; 
      c) nel caso di fornitura di servizi, quali a esempio consulenze
e collaborazioni, la data di inizio  della  prestazione,  specificata
nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza
di tale specificazione, la data della prima fattura. 
    3. Il progetto, la cui realizzazione non puo' eccedere la  durata
di diciotto mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi
dell'art. 21, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa  e
riportata nel decreto di concessione. 
    4. Sono ammissibili le spese il cui costo, comprovato da  fattura
o da altra documentazione giustificativa, e' riferito al  periodo  di
realizzazione  del  progetto  come   individuato   nel   decreto   di
concessione. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                    Limiti di spesa e contributo 
 
    1. Il limite massimo di contributo concedibile  e'  di  200  mila
euro, compresa la spesa per la certificazione della spesa. 
    2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ogni  domanda  varia
in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue: 
      a) microimpresa: 20 mila euro; 
      b) piccola impresa: 50 mila euro; 
      c) media impresa: 150 mila euro; 
      d) grande impresa: 300 mila euro. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                        Intensita' dell'aiuto 
 
    1.  L'aiuto  e'  concesso   in   conto   capitale,   nel   limite
dell'intensita' massima di contributo specificata nei commi 2, 3,  4,
5 e 6. 
    2.  Fatta  salva  l'eventuale  elevazione   dell'intensita'   del
contributo ai sensi dei commi 3, 4 e 5 nei limiti massimi di  cui  al
comma  6,  l'intensita'  massima  di  aiuto  applicabile  alle  spese
ammissibili del progetto e' pari al: 
      a) 50 per cento per i progetti di ricerca; 
      b) 25 per cento per i progetti di sviluppo; 
      c) 15 per cento per i progetti di innovazione  dei  processi  e
dell'organizzazione. 
    3. Per i progetti di ricerca e di  sviluppo  presentati  da  PMI,
l'intensita' massima e' elevata di: 
      a) 20 punti percentuali per le piccole imprese; 
      b) 10 punti percentuali per le medie imprese. 
    4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo  l'intensita'  massima
dei contributi e' elevata di 15 punti percentuali se  ricorre  almeno
una delle seguenti condizioni: 
      a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra  almeno
due imprese  indipendenti  l'una  dall'altra.  Nessuna  impresa  deve
sostenere da sola piu' del 70 per cento  dei  costi  ammissibili  del
progetto di collaborazione. Per le  grandi  imprese  l'incremento  si
applica unicamente se collaborano con almeno una PMI.  Il  subappalto
non e' considerato come una collaborazione effettiva; 
      b)  il  progetto  comporta  un'effettiva   collaborazione   fra
un'impresa e un ente di ricerca,  in  particolare  nel  contesto  del
coordinamento delle politiche  nazionali  di  ricerca  e  sviluppo  e
l'ente  di  ricerca  sostiene  almeno  il  10  per  cento  dei  costi
ammissibili del progetto e ha il diritto di  pubblicare  i  risultati
dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da  ricerche  da
esso svolte. Il subappalto non e' considerato come una collaborazione
effettiva. In caso di collaborazione tra  un'impresa  e  un  ente  di
ricerca le maggiorazioni non si applicano  all'ente  di  ricerca.  La
collaborazione riguarda la realizzazione dell'intero  progetto  o  di
alcune fasi complete del progetto  stesso  e  non  si  limita  a  una
singola prestazione concernente analisi, prove tecniche, consulenze o
aspetti marginali del progetto. Alla domanda e' allegato il contratto
di collaborazione con l'ente di ricerca; e' ammessa la  presentazione
di  un  contratto  con  condizione  sospensiva   che   ne   subordina
l'efficacia alla concessione del contributo. Qualora il contratto non
sia disponibile, e' anticipato da lettera di intenti  o  di  incarico
allegata alla domanda, fermo restando che il  contratto  deve  essere
presentato  comunque  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento   della
comunicazione dell'approvazione della graduatoria  e  della  relativa
ammissione a finanziamento, di cui all'art. 19, comma 3. 
    5.   Per   i   progetti   di   innovazione   dei    processi    e
dell'organizzazione l'intensita' massima di aiuto e' elevata di: 
      a) 35 punti percentuali per le piccole imprese; 
      b) 25 punti percentuali per le medie imprese. 
    6. Fermo restando il limite massimo di contributo di cui all'art.
14, comma 1, l'intensita' massima dell'aiuto non puo'  in  ogni  caso
superare i limiti di seguito indicati: 
      a) 80 per cento per i progetti di ricerca; 
      b) 60 per cento per i progetti di sviluppo; 
      c) 50 per cento per i progetti di innovazione  dei  processi  e
dell'organizzazione. 
    7.  La  valutazione  del  singolo  progetto   avviene   in   fase
istruttoria, sentito il Comitato, secondo i  criteri  indicati  nella
scheda di cui  all'Allegato  B,  riferiti  sia  alle  caratteristiche
dell'impresa,  sia  ai  contenuti  del  progetto  stesso,  sia   alla
localizzazione  in  zone  di  svantaggio  socio  economico,  di   cui
all'Allegato  C.  La  scheda  di  valutazione   e'   aggiornata   con
deliberazione di Giunta regionale. 
    8. La valutazione di cui al comma 7 da' origine  a  un  punteggio
che colloca il progetto in uno dei tre livelli  di  valore  previsti,
ovvero alto, medio  o  basso.  I  progetti  che  non  raggiungono  il
punteggio minimo non sono ammessi. 
    9. In relazione alle risorse disponibili, con deliberazione della
Giunta  regionale  sono  determinate   le   misure   del   contributo
attribuibili a ciascuno dei tre  livelli  di  valore,  espresse  come
percentuali delle intensita' massime definite ai commi 2, 3, 4,  5  e
6, entro il limite delle stesse. 
 
                              Art. 16. 
 
 
         Termini e modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. In relazione alle risorse  disponibili,  la  Giunta  regionale
dispone  con  propria  deliberazione  l'apertura   del   termine   di
presentazione delle  domande;  con  il  medesimo  provvedimento  puo'
disporre altresi' di non procedere alla  preselezione  delle  domande
pervenute. 
    2. La domanda e'  presentata,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia fiscale, alla  Direzione  centrale  competente  in
materia  di  commercio  e  turismo  (di  seguito  Direzione  centrale
competente) esclusivamente in forma elettronica, per  via  telematica
tramite il sistema GOLD secondo le  modalita'  indicate  nelle  linee
guida, entro il  termine  di  tre  giorni  dal  giorno  previsto  per
l'apertura del  termine  iniziale  di  presentazione  delle  domande,
stabilito con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
Prima del termine iniziale e' possibile  elaborare  la  domanda  e  i
relativi allegati sul sistema GOLD. La decorrenza della  possibilita'
di elaborare la domanda e del termine per la sua  presentazione  sono
pubblicati sul sito internet  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia
all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione  dedicata  al  settore
commercio e servizi o al settore turismo. Il  termine  per  l'inoltro
telematico delle  domande  decorre  dalle  ore  9.15  del  giorno  di
apertura alle ore 9.15 del giorno di scadenza. Il termine, iniziale o
finale, che cade di sabato o in un giorno  festivo  e'  prorogato  al
primo giorno lavorativo seguente. 
    3.   La   domanda   e'   redatta   esclusivamente   a   pena   di
inammissibilita' utilizzando il modello  approvato  con  decreto  del
Direttore centrale competente, pubblicato  sul  sito  internet  della
Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it  nella
sezione dedicata, rispettivamente, al settore commercio e  servizi  o
al settore turismo, unitamente alle note illustrative  e  alle  linee
guida per la compilazione della domanda. La domanda, corredata  dalla
documentazione prevista e' sottoscritta dal legale rappresentante con
firma digitale a garanzia della paternita' e integrita' della stessa. 
    4.  La  domanda  descrive  nel   dettaglio   le   caratteristiche
soggettive dell'impresa e del progetto che essa  intende  realizzare,
il periodo di svolgimento, le risorse da  utilizzare  e  le  relative
spese;  comprende   dichiarazioni   sostitutive   di   atto   notorio
relativamente ai requisiti  necessari  per  accedere  al  contributo.
Relativamente agli amministratori e ai soci di cui all'art. 11, comma
1, lettera a), numero 1, alla domanda e' allegato lo  specifico  atto
di conferimento dell'incarico,  con  la  determinazione  dell'impegno
previsto e del compenso pattuito per lo svolgimento dell'attivita' di
ricerca, sviluppo o innovazione. 
    5. Ai fini della preselezione di  cui  all'art.  17,  le  domande
presentate contengono altresi' l'Allegato  «Relazione  sintetica  del
progetto»,  che  illustra,  nello  spazio  massimo  di   tre   pagine
contenenti  complessivamente  al  massimo  novemila  caratteri,   gli
elementi significativi che caratterizzano l'impresa e il progetto  da
realizzare. 
    6. Per le ATI la domanda inoltre contiene gli  estremi  dell'atto
costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del  mandato
con rappresentanza  all'impresa  referente  per  i  rapporti  con  la
Regione, unitamente all'illustrazione del  ruolo  svolto  da  ciascun
aderente. 
    7. Per le sole grandi imprese la documentazione e' integrata  con
l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo  al  fine  di
comprovare il carattere di addizionalita' delle  iniziative  rispetto
all'ordinaria attivita' di ricerca,  di  sviluppo  e  di  innovazione
svolta  dalle  imprese.  Tale  requisito  e'  oggetto  di   specifica
valutazione tecnica del Comitato. 
    8. Ciascuna impresa presenta una sola domanda. 
    9. Qualora l'impresa presenti piu' di una domanda, e'  sottoposta
alla preselezione  o  istruita  solo  la  prima  domanda  presentata,
secondo il numero progressivo di protocollo assegnato. 
    10. Non sono  sottoposte  a  preselezione  o  istruite,  ma  sono
archiviate  e   dell'archiviazione   e'   data   tempestiva   notizia
all'impresa: 
      a) le domande ulteriori rispetto alla  prima  presentate  dalla
medesima impresa nell'ambito del periodo di apertura del  termine  di
presentazione delle domande; 
      b) le domande inoltrate con modalita' diverse  dall'inoltro  in
forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD; 
      c) le domande prive di sottoscrizione del legale rappresentante
con firma digitale. 
    11. L'istante che, in corso d'istruttoria,  intenda  ritirare  la
domanda presentata, ne da' tempestiva comunicazione. 
    12. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  i  dati
acquisiti nel corso del  procedimento  sono  oggetto  di  trattamento
esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   istituzionali
finalizzate alla concessione di contributi alle  imprese  e  potranno
essere comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  o  privati  per  le
medesime finalita'. 
 
                              Art. 17. 
 
 
             Procedimento di preselezione delle domande 
 
    1. La preselezione e' effettuata tra tutte le domande validamente
presentate acquisendo il parere del Comitato di cui all'art. 3, comma
1, lettera o), che assegna un punteggio  a  ciascun  progetto,  sulla
base della corrispondente relazione sintetica,  secondo  i  parametri
indicati all'Allegato D. 
    2. In esito alla preselezione e' predisposto  un  elenco  con  le
domande esaminate, collocate in ordine  decrescente,  a  seconda  del
punteggio assegnato ad ognuna; le prime venti domande di detto elenco
sono istruite e portate nuovamente all'attenzione del Comitato per il
parere definitivo ai sensi dell'art. 18,  sulla  base  del  quale  e'
stilata la graduatoria. 
    3. Ai fini della formazione della  graduatoria  si  procede,  ove
necessario  in  relazione  alle  risorse   finanziarie   disponibili,
all'istruttoria di ulteriori domande secondo le  modalita'  stabilite
con deliberazione della Giunta regionale. 
    4. Con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  3,  si  procede
all'integrazione della graduatoria, qualora  si  rendano  disponibili
nuove risorse finanziarie, ferme restando le assegnazioni  risultanti
dal riparto gia' approvato. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                         Parere del Comitato 
 
    1. Il Comitato si esprime sui parametri relativi  al  merito  del
progetto, valutandone il grado di innovazione e originalita', in base
ai criteri di cui all'Allegato B. 
    2. Il Comitato  valuta,  indipendentemente  dalla  qualificazione
proposta dall'impresa, se il progetto  e  le  specifiche  spese  sono
riconducibili  alle  fattispecie  ricerca  applicata  o  industriale,
attivita'  di  sviluppo  sperimentale,  innovazione   dei   processi,
innovazione dell'organizzazione. 
    3. Il Comitato e' sentito  in  sede  di  analisi  del  rendiconto
quando  sussistano  dubbi  circa  la  conformita'  tra  il   progetto
preventivato  e  quello  realizzato,  e  comunque  qualora  le  spese
rendicontate siano inferiori del 20 per cento al costo programmato. 
 
                              Art. 19. 
 
 
          Criteri e modalita' di concessione dei contributi 
 
    1. I contributi sono concessi tramite procedimento  valutativo  a
graduatoria ai sensi dei commi 2, 5 e  6  dell'art.  36  della  legge
regionale n. 7/2000, entro  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del
termine  di  presentazione  delle  domande,  salvo  quanto   previsto
dall'art. 49, comma 2. 
    2. Ai fini della preselezione, nonche' ai fini della graduatoria,
a  parita'  di  punteggio,  e'  preso  in   considerazione   l'ordine
cronologico di presentazione  delle  domande,  attestato  dal  numero
progressivo di protocollo,  assegnato  nel  rispetto  dell'ordine  di
inoltro telematico tramite il sistema GOLD. 
    3.    A    seguito    dell'approvazione     della     graduatoria
l'Amministrazione  provvede  a  dare   comunicazione   alle   imprese
interessate dell'ammissione o della non ammissione a finanziamento. 
    4. I contributi sono concessi  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie previste dalla legge di bilancio correlati  ai  patti  di
stabilita'  e  crescita;  in  caso  di  copertura   finanziaria   non
sufficiente per tutte le iniziative ammesse, e' seguito  l'ordine  di
graduatoria fino all'esaurimento delle risorse  disponibili.  Qualora
le risorse disponibili non  consentano  di  finanziare  integralmente
l'ultimo progetto finanziabile, e' disposta la  concessione  parziale
nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con
le eventuali risorse sopravvenute. 
    5. Qualora non tutti i progetti rientranti in  un  unico  riparto
trovino da subito copertura finanziaria e qualora nel corso dell'anno
si rendano disponibili risorse all'interno del  riparto  considerato,
derivanti   da   revoche   o   rinunce   ai   contributi    concessi,
l'Amministrazione procede allo scorrimento della graduatoria. 
    6. Le  domande  ammesse  che  non  possono  essere  totalmente  o
parzialmente finanziate  a  causa  dell'insufficienza  delle  risorse
disponibili  per  l'esercizio   finanziario   di   riferimento   sono
archiviate. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. I contributi possono  essere  erogati  in  via  anticipata  in
misura non superiore al 50  per  cento  dell'importo  del  contributo
concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di: 
      a) fideiussione bancaria o  assicurativa  d'importo  pari  alla
somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi  dell'art.  39
della legge  regionale  n.  7/2000,  redatta  secondo  il  fac-simile
disponibile sul sito internet della Regione Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it  nella  sezione  dedicata  ai
settori commercio e turismo; 
      b) comunicazione  di  avvio  dell'iniziativa  resa  dal  legale
rappresentante dell'impresa corredata della documentazione richiamata
nell'art. 13, comma 2. 
    2. Il contributo in via anticipata  e'  erogato,  compatibilmente
con i vincoli posti dal patto di  stabilita'  e  crescita,  entro  il
termine massimo di novanta giorni dalla data di  presentazione  della
documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), ai sensi dell'art.
5 della legge regionale n. 7/2000. 
    3.  Sull'importo  dell'anticipo   sono   operate   le   eventuali
trattenute  previste  dalle  normative  fiscali  vigenti,  salva   la
dimostrazione, resa dal soggetto beneficiario  tramite  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  della   sussistenza   di   un
particolare regime di esenzione. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                 Proroga e variazioni all'iniziativa 
 
    1. La proroga della data di conclusione del progetto  e'  ammessa
una  sola  volta  nel  limite  massimo  di  sessanta  giorni  ed   e'
autorizzata dall'Amministrazione regionale, nel rispetto del  termine
massimo di durata di diciotto  mesi,  solo  a  seguito  di  richiesta
inoltrata,  a  pena  di  inammissibilita',   in   forma   scritta   e
adeguatamente motivata prima della scadenza del termine  stesso  come
individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3. La proroga del termine di
conclusione del progetto in seguito all'accoglimento  della  relativa
richiesta determina lo slittamento di  pari  misura  del  termine  di
rendicontazione, fermo restando il termine perentorio  stabilito  per
le iniziative di cui all'art. 49. 
    2. Nel caso in cui il progetto, una volta ammesso  a  contributo,
necessiti di variazioni relativamente alla sede della ricerca o  alla
natura o alla progettualita'  o  alle  modalita'  di  esecuzione,  il
soggetto beneficiario ne  da'  tempestiva  e  motivata  comunicazione
all'Amministrazione regionale che  provvede  alla  valutazione  della
variante proposta per l'eventuale approvazione entro  30  giorni  dal
ricevimento della stessa, fermo restando quanto previsto dai commi  3
e 4. 
    3. L'Amministrazione regionale si riserva, in ogni  caso,  previa
valutazione  tecnica  del  Comitato,   di   valutare   in   sede   di
rendicontazione l'ammissibilita' delle modifiche e  delle  variazioni
apportate  al   progetto,   debitamente   giustificate   dall'impresa
beneficiaria,  alla  luce  della  visione  complessiva   e   organica
dell'iniziativa consentita dalla documentazione di rendicontazione di
cui  all'art.  22,  comma  2  e  dalla   documentazione   integrativa
eventualmente richiesta. 
    4. Qualora sia accertato, sentito il  parere  del  Comitato,  che
l'iniziativa effettivamente realizzata si discosta significativamente
dal progetto ammesso a  contributo,  l'Amministrazione  procede  alla
revoca o alla rideterminazione  del  contributo  concesso,  ai  sensi
dell'art. 44. 
    5.  In  difetto  della  comunicazione   di   cui   al   comma   2
l'Amministrazione regionale revoca il  contributo  concesso,  qualora
ricorrano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera f). 
    6. Nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 9, comma 2, non
e' in ogni caso ammissibile la variazione che comporti  la  riduzione
della partecipazione delle PMI al progetto della grande impresa sotto
il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile. 
    7. Qualora in fase di  rendicontazione  la  spesa  effettivamente
sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo
ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le  grandi
imprese, il provvedimento di concessione del contributo  e'  revocato
ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera d). 
 
                              Art. 22. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti  beneficiari
presentano alla Direzione centrale competente la  rendicontazione  di
spesa entro il termine massimo di quattro mesi dalla conclusione  del
progetto, salvo proroga per gravi comprovati motivi  e  comunque  nel
rispetto del termine  perentorio  di  rendicontazione  stabilito  con
deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 49, comma  2;
nel decreto di concessione, trasmesso al beneficiario, e' indicata la
data  di  scadenza  di  tale  termine  in  relazione  alla  data   di
conclusione del progetto comunicata  dall'impresa,  tenuto  conto  di
eventuali richieste di proroga. 
    2. La rendicontazione evidenzia gli esiti dell'iniziativa e tutti
gli oneri, al netto di imposte, sostenuti per la realizzazione  della
stessa nell'arco temporale stabilito. Per i progetti di  ricerca,  di
sviluppo e di innovazione, la rendicontazione si compone dei seguenti
documenti: 
      a) relazione tecnico-scientifica dell'attivita' svolta  in  cui
si da' conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura  del
conseguimento  degli  obiettivi  prefissati  e  di   ogni   eventuale
scostamento o variazione intervenuti  nei  contenuti  della  ricerca,
nelle risorse impiegate  e  nelle  spese  sostenute.  Per  le  grandi
imprese,  la  documentazione  deve  essere  integrata  con  l'analisi
dell'effetto di incentivazione del contributo al fine  di  comprovare
il   carattere   di   addizionalita'   delle   iniziative    rispetto
all'ordinaria attivita' di ricerca,  di  sviluppo  e  di  innovazione
svolta dalle imprese; 
      b) riepilogo sintetico  dei  costi  sostenuti  nel  periodo  di
riferimento, suddivisi per  tipologia  di  attivita',  ossia  ricerca
applicata  o  industriale,  sviluppo  sperimentale,  innovazione  dei
processi, innovazione dell'organizzazione e per categoria di costo; 
      c) elenchi del personale di ricerca e della manodopera operanti
nell'ambito del progetto riportanti  il  numero  complessivo  di  ore
svolte da ciascun addetto; 
      d) elenchi dei giustificativi di spesa, suddivisi per tipologia
di costo; 
      e) dichiarazioni attestanti i costi  del  personale  utilizzato
per il progetto e dei beni e servizi acquisiti, gli eventuali  ricavi
e recuperi, nonche' il corretto annullamento delle relative fatture; 
      f) coordinate bancarie per la liquidazione del contributo; 
      g) dichiarazione da parte del  soggetto  certificatore  di  cui
all'art. 23. 
    3. Per  i  progetti  presentati  da  associazioni  temporanee  di
imprese commerciali, turistiche e di servizi, i documenti di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e), sono prodotti per ogni aderente,  ma
integrati in un unico documento di rendicontazione. 
    4.  La  rendicontazione  e'  redatta  esclusivamente  a  pena  di
inammissibilita' utilizzando il modello  approvato  con  decreto  del
Direttore centrale competente, pubblicato  sul  sito  internet  della
Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it  nella
sezione dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo,
unitamente alle linee guida per la compilazione. La  rendicontazione,
corredata dalla documentazione prevista e'  sottoscritta  dal  legale
rappresentante con firma  digitale  a  garanzia  della  paternita'  e
integrita' della stessa. 
    5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni
per  provvedere  alla   regolarizzazione   o   all'integrazione.   E'
consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a  condizione
che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. 
    6. Tutta la documentazione  inerente  l'attivita'  finanziata  e'
custodita da parte dell'impresa beneficiaria e tenuta a  disposizione
presso  la  sede  legale  o  operativa  in   cui   viene   realizzata
l'iniziativa  per  la  durata  stabilita  all'art.  46,  al  fine  di
eventuali controlli da parte dell'Amministrazione  regionale  di  cui
all'art. 48 del presente regolamento. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                           Certificazione 
 
    1. Le imprese beneficiarie si avvalgono della certificazione  per
rendicontare la totalita' delle spese, pena la revoca del contributo,
fatta salva la facolta' di regolarizzazione ai  sensi  dell'art.  21,
comma 5; l'attivita' di certificazione e' prestata da commercialisti,
revisori contabili, centri di assistenza fiscale con  i  requisiti  e
secondo le modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale  n.
7/2000. 
    2. L'Amministrazione  ha  facolta'  di  richiedere  in  qualunque
momento all'impresa beneficiaria l'esibizione della documentazione di
spesa originale e di effettuare gli opportuni controlli. 
    3.  Le  spese  inerenti  l'attivita'   di   certificazione   sono
finanziate ai sensi del regolamento concernente criteri  e  modalita'
per la concessione  di  contributi  a  fronte  delle  spese  connesse
all'attivita'  di  certificazione  della  rendicontazione  ai   sensi
dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 4  giugno  2009,  n.  11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,  sostegno
al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione  di  lavori
pubblici) emanato con DPReg. 30 maggio 2011, n. 123 e s.m.i. 
    4. L'importo del contributo concedibile e' determinato  ai  sensi
dell'art. 7, comma 1, del DPReg. 123/2011 ed entro il limite  massimo
di euro 2.500,00 ivi previsto. 
    5. La  spesa  relativa  all'attivita'  di  certificazione  svolta
dall'esperto contabile indipendente  e'  riconosciuta  ammissibile  a
titolo di  «de  minimis»  a  favore  dell'impresa  beneficiaria,  nel
rispetto delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                   Costi del personale di ricerca 
 
    1. Le spese per le prestazioni del personale di ricerca,  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), punto  1),  sono  rendicontate  con
certificazione  prestata  ai  sensi  dell'art.  41-bis  della   legge
regionale n. 7/2000 che attesta il costo complessivo sostenuto per il
responsabile della ricerca e per i  ricercatori,  calcolato  mediante
applicazione al  numero  complessivo  di  ore  da  essi  dedicate  al
progetto, delle tariffe orarie forfettarie indicate nelle linee guida
e suddivise come segue: 
      a)  responsabile  della  ricerca  inquadrato  come   dirigente,
quadro, impiegato o responsabile della  ricerca  non  dipendente  che
riveste  la  qualifica  di  titolare,  di  socio   o   amministratore
dell'impresa; 
      b) ricercatori. 
    2. Nell'ipotesi in cui  il  responsabile  della  ricerca  sia  un
soggetto esterno alla societa', il suo onorario e'  considerato  come
prestazione di terzi ed e'  comprovato  da  apposita  documentazione,
ovvero ricevuta, parcella, fattura o altro documento equipollente. 
    3.  Il  soggetto  beneficiario  tiene  un  diario  nel  quale  il
responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore dedicate  al
progetto dal responsabile stesso e da ciascuno dei ricercatori. 
    4. Sono  imputate  solo  le  ore  effettivamente  e  direttamente
dedicate al programma,  con  esclusione  dell'attivita'  di  gestione
ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un  ammontare
annuo massimo di 1800 ore/uomo. 
    5.   Il   certificatore   verifica   in   maniera   puntuale   la
corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 3 con il
numero  di  ore  di  effettiva  presenza  in   servizio   debitamente
documentate al certificatore dall'impresa. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                         Prestazioni interne 
 
    1. Le spese per le prestazioni interne, di cui all'art. 11, comma
1,  lettera  a),  punto  2),  sono  rendicontate  con  certificazione
prestata ai sensi dell'art. 41-bis della legge  regionale  n.  7/2000
che  attesta  il  costo  complessivo  sostenuto  per  la   manodopera
direttamente impiegata per il progetto di ricerca calcolato  mediante
applicazione, al numero  complessivo  di  ore  da  essa  dedicate  al
progetto, della tariffa oraria forfettaria di cui alle linee guida. 
    2.  Il  soggetto  beneficiario  tiene  un  diario  nel  quale  il
responsabile della ricerca annota quotidianamente le ore dedicate  al
progetto da ogni singolo addetto. 
    3. Sono  imputate  solo  le  ore  effettivamente  e  direttamente
dedicate al programma,  con  esclusione  dell'attivita'  di  gestione
ordinaria, commerciale e amministrativa, e comunque per un  ammontare
annuo massimo di 1800 ore/uomo. 
    4.   Il   certificatore   verifica   in   maniera   puntuale   la
corrispondenza delle ore annotate nel diario di cui al comma 2 con il
numero  di  ore  di  effettiva  presenza  in   servizio   debitamente
documentate al certificatore dall'impresa. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                      Strumenti e attrezzature 
 
    1. Il costo di strumenti e  attrezzature,  di  cui  all'art.  11,
comma 1, lettera b), e' determinato in base alle fatture, al netto di
IVA, piu' dazi doganali, trasporto, imballo ed  eventuale  montaggio,
con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. 
    2. Il costo di cui al comma 1 e' riconosciuto limitatamente  alle
quote di ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo
del bene nell'arco di durata del progetto, rapportata  a  un  periodo
complessivo di ammortamento fissato in cinque anni. 
    3. Nell'ipotesi in cui i costi di cui al comma 1 siano  sostenuti
con contratto di leasing, si tiene conto  della  quota  capitale  dei
canoni pagati, rapportata al periodo di effettivo utilizzo  del  bene
per il progetto, con esclusione della quota interessi e  delle  spese
accessorie. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                        Prestazioni di terzi 
 
    1. Il costo delle prestazioni di terzi, di cui all'art. 11, comma
1, lettera c), e' determinato in base  alla  fattura  o  parcella  al
netto dell'IVA, con  chiara  indicazione  della  natura,  qualita'  e
quantita' dei servizi forniti. 
    2.  L'Amministrazione  regionale  si  riserva  di   valutare   la
congruita' e la pertinenza al  progetto  dei  costi  rendicontati  ai
sensi del comma 1, sentito il parere del Comitato. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                           Spese generali 
 
    1. Le spese generali di cui all'art. 11,  comma  1,  lettera  e),
sono rendicontate  con  modalita'  forfettaria  per  un  importo  non
superiore al 20 per cento dei costi del personale di ricerca dedicato
al progetto. 
 
                              Art. 29. 
 
 
                              Materiali 
 
    1. Il costo di acquisto dei materiali, di cui all'art. 11,  comma
1, lettera f), e' determinato in base alle fatture, al netto di  IVA,
piu' dazi doganali, trasporto, imballo ed  eventuale  montaggio,  con
esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. 
    2. In caso di utilizzo di  materiali  presenti  in  magazzino,  i
medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati  al
costo  di  inventario  di  magazzino,  con  esclusione  di  qualsiasi
ricarico per spese generali. Il soggetto beneficiario  deve  produrre
la  lista  dei  prelievi  effettuati   per   il   progetto,   recante
l'indicazione  di  unita'  di  misura,   costo   unitario   e   costo
complessivo: l'Amministrazione regionale ha facolta' di richiedere il
dettaglio della documentazione comprovante i prelievi. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                              Recuperi 
 
    1. Nell'ipotesi di recupero derivante dall'alienazione a terzi di
beni materiali o immateriali  acquistati  per  la  realizzazione  del
programma, la quantificazione del recupero e' rilevata dalla  fattura
di vendita. 
    2. Nell'ipotesi di parziale o  completo  utilizzo  del  prototipo
nell'attivita'  ordinaria  dell'impresa,  il  recupero  e'  calcolato
percentualmente sul suo valore o  sul  valore  complessivo  dei  suoi
componenti. 
 
                              Capo III 
 
 
           Contributi per acquisizione di beni immateriali 
             e predisposizione di studi di fattibilita' 
 
 
                              Art. 31. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della  legge  sono
finanziabili  le  iniziative   dirette   a   favorire   processi   di
acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo  ovvero
di   licenze   o   conoscenze   tecniche   non    brevettate    volte
all'introduzione  di   innovazioni   finalizzate   all'organizzazione
dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione di prodotti  o
di servizi, ivi compresa l'attivita'  di  assistenza  alla  clientela
nella vendita o nella post-vendita. 
    2. Ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera d), e 2,  della  legge
sono finanziabili le  iniziative  relative  alla  predisposizione  di
studi di fattibilita' e di progetti di  ricerca  da  presentare  allo
Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli
stessi concesse in materia  di  ricerca  e  sviluppo  su  materie  di
elevato impatto sistemico per le imprese  del  commercio,  turismo  e
servizi alle imprese e alle persone della regione. 
    3. Le iniziative di cui all'art. 11, comma 1, lettera  d),  della
legge possono essere realizzate dai soggetti altamente qualificati di
cui all'art. 3, comma 1, lettera l). 
 
                              Art. 32. 
 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi  per  la  realizzazione  delle
iniziative di cui  all'art.  31,  comma  1,  le  imprese  di  seguito
elencate: 
      a) imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle
persone; 
      b)  consorzi  o   societa'   consortili,   anche   cooperative,
costituiti da imprese di cui alla lettera a); 
      c) associazioni temporanee di imprese di cui alla lettera a); 
      d) consorzi fra imprese di cui alla lettera a) e altri soggetti
pubblici o privati. 
    2. Sono beneficiari dei contributi  per  la  realizzazione  delle
iniziative di cui all'art. 31, comma 2, i seguenti soggetti: 
      a) soggetti elencati al comma 1; 
      b) Centri di ricerca, di trasferimento tecnologico e centri per
l'innovazione  con  personalita'  giuridica  autonoma,   promossi   e
finanziati da uno o piu' dei soggetti di cui al comma 1; 
      c) Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali  (CAT)
autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 85 della legge regionale
5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in  materia  di  attivita'
commerciali e di somministrazione di  alimenti  e  bevande.  Modifica
alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina  organica  del
turismo»), che hanno la finalita' di  introdurre  innovazione,  anche
tecnologica, all'interno delle imprese del terziario; 
      d)   societa'   di   servizi   alle   imprese,   societa'   tra
professionisti in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  aventi  come
finalita'  la  prestazione   di   servizi   per   l'innovazione,   il
trasferimento tecnologico, o l'attivita' di sviluppo sperimentale. 
    3.  I  soggetti  beneficiari,  compreso  ciascun  componente   di
consorzi e associazioni, devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro  delle
imprese presso la CCIAA competente per territorio; 
      b) avere  dimensione  di  PMI,  limitatamente  alle  iniziative
previste dall'art. 31, comma 1; 
      c)  avere  sede  o  almeno  un'unita'  operativa   attiva   nel
territorio regionale, con attivita' effettiva codificata  dai  codici
ATECO di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), come  risultante  dalla
visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo; 
      d)  non  essere  in  stato  di  scioglimento   o   liquidazione
volontaria e non essere sottoposti  a  procedure  concorsuali,  quali
fallimento,   liquidazione    coatta    amministrativa,    concordato
preventivo, amministrazione straordinaria; 
      e) non essere iscritti  agli  Albi  provinciali  delle  imprese
artigiane. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Per  le  iniziative  di  cui  all'art.  31,  comma  1,   sono
ammissibili le seguenti spese: 
      a) spese  per  l'acquisizione  di  brevetti  o  di  diritti  di
utilizzo; 
      b) spese per l'acquisizione di marchi o di diritti di utilizzo; 
      c) spese per l'acquisizione di licenze  o  conoscenze  tecniche
non brevettate; 
      d) spese per l'acquisizione  di  diritti  di  utilizzazione  di
nuove tecnologie; 
      e) spese per servizi di consulenza in materia  di  innovazione:
consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle
conoscenze,  acquisizione,  protezione  e  sfruttamento   di   attivi
immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in  cui  sono
contemplati; 
      f) spese per servizi di sostegno all'innovazione: la  fornitura
di locali a  uso  ufficio,  banche  dati,  biblioteche,  ricerche  di
mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualita', test  e
certificazione al fine di sviluppare  prodotti,  processi  o  servizi
piu' efficienti. 
    2. Per la predisposizione degli  studi  e  dei  progetti  di  cui
all'art. 31, comma 2, sono ammissibili le spese,  al  netto  di  IVA,
corrispondenti al costo dello studio. 
    3. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di  beni  e  i  costi
interni;  in  relazione  ai  servizi  di  consulenza  e  di  sostegno
all'innovazione non sono  ammessi  i  costi  di  esercizio  ordinario
dell'impresa connessi  ad  attivita'  regolari  quali  la  consulenza
fiscale, la consulenza legale o la pubblicita'. 
    4. Le domande sono sottoposte alla valutazione del  Comitato  che
si esprime sulla pertinenza e la congruita' delle spese preventivate. 
 
                              Art. 34. 
 
 
                        Avvio dell'iniziativa 
 
    1.  L'iniziativa  ha  avvio  in  data  successiva  a  quella   di
presentazione della domanda tramite il sistema di  gestione  on  line
delle domande (GOLD). Non sono ammissibili le spese  sostenute  prima
dell'avvio dell'iniziativa. 
 
                              Art. 35. 
 
 
                   Limiti di spesa e di contributo 
 
    1. In relazione alle iniziative di cui al presente Capo i  limiti
di spesa ammissibile e di contributo concedibile sono i seguenti: 
      a) limite minimo di spesa ammissibile: 5 mila euro; 
      b) limite massimo di contributo concedibile: 100 mila euro. 
    2. Qualora in fase di  rendicontazione  la  spesa  effettivamente
sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore  a  5  mila  euro,  il
contributo e' revocato. 
 
                              Art. 36. 
 
 
                        Intensita' dell'aiuto 
 
    1. Fermo restando il limite massimo di contributo di cui all'art.
35, comma  1,  lettera  b),  l'intensita'  del  contributo  in  conto
capitale per le iniziative di cui all'art.  31,  comma  1,  non  puo'
superare: 
      a) per le spese previste dall'art. 33, comma 1, lettere da a) a
d): 20 per cento del costo ammissibile per le piccole  imprese  e  10
per cento del costo ammissibile per le medie imprese; 
      b) per le spese previste dall'art. 33, comma 1,  lettere  e)  e
f): 50 per cento dei costi ammissibili. 
    2.  L'intensita'  del  contributo  in  conto  capitale   per   le
iniziative di cui all'art. 31, comma 2, non puo' superare il  40  per
cento delle spese  ammissibili.  L'intensita'  massima  di  aiuto  e'
elevata di: 
      a) 20 punti percentuali per le piccole imprese; 
      b) 10 punti percentuali per le medie imprese. 
 
                              Art. 37. 
 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda e'  presentata,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti  in  materia  fiscale,  alla  Direzione  centrale  competente
esclusivamente in forma elettronica, per via  telematica  tramite  il
sistema GOLD,  nei  termini  di  apertura  dello  sportello  previsti
dall'avviso pubblicato  sul  sito  internet  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella  sezione
dedicata al settore commercio e servizi o al settore turismo. 
    2.   La   domanda   e'   redatta   esclusivamente   a   pena   di
inammissibilita' utilizzando il modello  approvato  con  decreto  del
Direttore centrale competente, pubblicato  sul  sito  internet  della
Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it  nella
sezione dedicata, rispettivamente, al settore commercio e  servizi  o
al settore turismo, unitamente alle note illustrative  di  redazione.
La domanda, corredata dalla documentazione prevista  e'  sottoscritta
del  legale  rappresentante  con  firma  digitale  a  garanzia  della
paternita' e integrita' della stessa. 
    3. La domanda  descrive  nel  dettaglio  le  caratteristiche  del
soggetto  richiedente,  l'oggetto  e  le  modalita'  di   svolgimento
dell'iniziativa, le  relative  finalita'  e  il  costo  preventivato,
nonche' comprende le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto di notorieta' relativamente ai requisiti necessari per  accedere
al contributo. 
    4. Per le ATI la domanda inoltre contiene gli  estremi  dell'atto
costitutivo e la documentazione relativa al conferimento del  mandato
con rappresentanza  all'impresa  referente  per  i  rapporti  con  la
Regione, unitamente all'illustrazione del  ruolo  svolto  da  ciascun
aderente. 
    5. Non sono istruite, ma sono archiviate e dell'archiviazione  e'
data tempestiva notizia all'impresa: 
      a) le domande inoltrate con modalita' diverse  dall'inoltro  in
forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD; 
      b) le domande prive di sottoscrizione del legale rappresentante
con firma digitale; 
      c) le domande pervenute oltre il termine  previsto  nell'avviso
di cui al comma 1. 
    6. L'istante che, in corso  d'istruttoria,  intenda  ritirare  la
domanda presentata, ne da' tempestiva comunicazione. 
    7. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n.  196/2003,  i
dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento
esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   istituzionali
finalizzate alla concessione di contributi alle  imprese  e  potranno
essere comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  o  privati  per  le
medesime finalita'. 
 
                              Art. 38. 
 
 
          Criteri e modalita' di concessione dei contributi 
 
    1. Il procedimento istruttorio segue la  procedura  valutativa  a
sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della  legge  regionale  n.
7/2000. 
    2. I contributi sono concessi  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie previste dalla legge di bilancio, correlati ai  patti  di
stabilita' e crescita. 
    3. Le domande ammissibili  che  nell'anno  di  presentazione  non
possono  essere  totalmente  o  parzialmente   finanziate   a   causa
dell'insufficiente disponibilita' finanziaria sono archiviate. 
 
                              Art. 39. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Le imprese beneficiarie dei contributi del  presente  Capo  si
avvalgono della certificazione di cui all'art. 23, pena la revoca del
contributo, fatta salva la facolta' di  regolarizzazione  di  cui  al
comma 3. 
    2. Ai fini dell'erogazione del contributo i soggetti  beneficiari
presentano alla  Direzione  centrale  competente,  entro  il  termine
massimo di diciotto mesi  dalla  concessione  del  contributo,  salvo
proroga per gravi comprovati motivi, la seguente documentazione: 
      a)  relazione  illustrativa   dei   contenuti   dell'iniziativa
realizzata; 
      b) elenchi dei giustificativi di spesa, suddivisi per tipologia
di costo; 
      c) per le iniziative di cui all'art. 31, comma 2,  copia  della
domanda di contributo e della ricevuta attestante agli uffici statali
o comunitari competenti l'avvenuta presentazione della domanda, entro
la data di scadenza del relativo bando; 
      d) dichiarazione da parte del  soggetto  certificatore  di  cui
all'art. 23. 
    3. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il
responsabile del procedimento ne da'  comunicazione  all'interessato,
assegnando un termine massimo di trenta giorni  per  provvedere  alla
regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita  la  richiesta  di
proroga  del  termine  suddetto  a  condizione  che  sia  motivata  e
presentata prima della scadenza dello stesso. 
    4.  La  rendicontazione  e'  redatta  esclusivamente  a  pena  di
inammissibilita' 
    utilizzando  il  modello  approvato  con  decreto  del  Direttore
centrale competente,  pubblicato  sul  sito  internet  della  Regione
Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella  sezione
dedicata ai settori commercio e servizi e  turismo,  unitamente  alle
linee guida per la compilazione. La rendicontazione, corredata  dalla
documentazione prevista e' sottoscritta dal legale rappresentante con
firma digitale a garanzia della paternita' e integrita' della stessa. 
    5. Tutta la documentazione inerente l'attivita' finanziata  viene
custodita da parte dell'impresa beneficiaria e tenuta a  disposizione
presso  la  sede  legale  o  operativa  in   cui   viene   realizzata
l'iniziativa, per eventuali controlli da  parte  dell'Amministrazione
regionale, come previsto dall'art. 48 del presente regolamento. 
 
                               Capo IV 
 
 
                      Erogazione dei contributi 
 
 
                              Art. 40. 
 
 
  Regolarita' formale della documentazione di spesa e di pagamento 
 
    1.  Le   spese   sostenute   sono   attestate   dall'impresa   al
certificatore tramite  i  relativi  documenti  giustificativi,  quali
fatture, scontrini, parcelle e  documenti  equipollenti,  recanti  il
costo  sostenuto  e  tutti  gli  elementi  necessari   a   ricondurlo
all'attivita'  del  progetto.  Nel  caso  in   cui   tali   documenti
ricomprendano forniture piu' ampie, sono  debitamente  evidenziati  i
costi strettamente pertinenti addebitabili al progetto. 
    2. I documenti  giustificativi  ammissibili  recano  le  seguenti
indicazioni: 
      a) data di emissione compresa nel periodo di svolgimento  della
ricerca; 
      b)  dicitura  di  annullamento   apposta   sull'originale   del
documento, come indicato nelle linee guida, di cui agli articoli  22,
comma 4, e 39, comma 4 e volta a evitare l'utilizzo  del  titolo  per
l'ottenimento di altri contributi; 
      c) effettuazione della consegna  presso  la  sede  dove  si  e'
svolta  l'iniziativa,  nel  caso  di  acquisto  di  beni;   se   tale
indicazione non e'  presente,  e'  necessario  allegare  il  relativo
documento di trasporto. 
    3. I titoli di spesa redatti in lingua straniera  sono  corredati
da traduzione in lingua italiana a cura dell'impresa. 
    4. Il pagamento dei titoli di spesa e' comprovato  con  quietanza
per  l'importo  complessivo  del  titolo,  attraverso  documentazione
bancaria o postale attestante  l'esecuzione  di  bonifici  bancari  o
versamenti su conti correnti postali, dai quali risulti  l'importo  e
il riferimento al titolo in base al quale  il  fornitore  di  beni  e
servizi e' stato pagato. In via residuale sono altresi' consentite le
seguenti modalita': 
      a) nel caso di documenti di spesa saldati in contanti e per  un
importo fino al limite massimo previsto dalla  normativa  statale,  a
comprova  dell'avvenuto  pagamento  sono  ammesse  sia  la   dicitura
«pagato» con firma, data e timbro della ragione sociale del fornitore
apposti sull'originale del titolo, sia la  dichiarazione  liberatoria
specifica  del  fornitore,  in  originale  o  inviata  dal  fornitore
all'impresa via fax o PEC; limitatamente agli  interventi  finanziati
con le risorse  PAR  FSC  di  cui  all'art.  49,  tale  modalita'  e'
consentita per le sole spese  il  cui  valore  e'  inferiore  a  euro
500,00; 
      b) nel caso di  documenti  di  spesa  saldati  con  assegno,  a
comprova  dell'avvenuto  pagamento   deve   essere   prodotta   copia
dell'assegno portato all'incasso  dal  creditore  nonche'  l'estratto
conto bancario o postale  del  debitore  con  evidenza  dell'avvenuto
addebito per il corrispondente importo. 
    5.  Sono  ammissibili  pagamenti  con  strumenti   di   pagamento
elettronico, quali carte di credito o bancomat, purche'  accompagnati
dal relativo  ordine  e  dall'estratto  conto  mensile  dell'istituto
emittente   dove   risultino   dettagliati   i   pagamenti   riferiti
all'iniziativa e purche' la carta su cui e' stata addebitata la spesa
sia collegata a un conto bancario o postale appartenente all'impresa. 
    6. Non sono ammessi artificiosi frazionamenti di fatture e simili
volti a eludere quanto prescritto al comma 4, lettera a). 
    7. Nel caso di pagamento cumulativo di piu' titoli di  spesa,  la
documentazione comprovante il pagamento e' accompagnata dal dettaglio
dei titoli pagati  con  specifica  evidenza  delle  spese  pertinenti
all'iniziativa finanziata. 
    8. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in  euro  con  le
seguenti modalita': 
      a) in caso di pagamenti con addebito su conto  in  euro,  sulla
base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la  transazione
nel  giorno  di  effettivo  pagamento,  al  netto  delle  commissioni
bancarie; 
      b) per pagamenti  effettuati  direttamente  in  valuta  estera,
sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno  di
effettivo  pagamento,  rilevabile  dai  comunicati  giornalieri   del
Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale e reperibile  anche  sul  sito  dell'Ufficio  Italiano  dei
Cambi. 
    9. Non e' ammesso il pagamento dei titoli di spesa  effettuato  a
mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile  ne'
a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. 
 
                              Art. 41. 
 
 
       Modalita' di determinazione del contributo da liquidare 
 
    1. Il contributo liquidabile non  e'  in  nessun  caso  superiore
all'importo massimo concesso, anche qualora i  costi  rendicontati  e
ritenuti ammissibili siano superiori a quanto preventivato. 
    2. Il contributo e'  rideterminato  proporzionalmente  qualora  i
costi rendicontati e ammessi siano inferiori a quelli ammessi in sede
di concessione o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato
all'attribuzione delle maggiorazioni di cui all'art. 15, comma 4. 
    3. Sentito il Comitato, relativamente alle iniziative di  cui  al
Capo II sono ammesse variazioni e compensazioni  di  importo  fra  le
diverse tipologie di costo, purche' sorrette da adeguata  motivazione
e all'interno della stessa  categoria  di  attivita',  ossia  ricerca
applicata  o  industriale,  sviluppo  sperimentale,  innovazione  dei
processi,   innovazione   dell'organizzazione;   relativamente   alle
iniziative  di  cui  al  Capo  III,   sono   ammesse   variazioni   e
compensazioni tra tipologie di spesa aventi la medesima intensita' di
aiuto. 
 
                              Art. 42. 
 
 
                     Liquidazione del contributo 
 
    1. Il contributo spettante,  calcolato  sulla  base  delle  spese
rendicontate e approvate, detratto l'eventuale anticipo concesso,  e'
liquidato,  compatibilmente  con  i  vincoli  posti  dal   patto   di
stabilita' e crescita, entro centottanta giorni  dalla  presentazione
del rendiconto, al beneficiario  istante  o  al  soggetto  subentrato
attraverso l'acquisto dell'impresa  o  del  ramo  d'azienda  relativi
all'iniziativa oggetto del contributo, previa istanza  e  valutazione
da parte dell'Amministrazione regionale. 
    2.  Il  termine  fissato  e'  sospeso  in  pendenza  dei  termini
assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso  in  cui
la stessa risulti irregolare o incompleta, ai sensi dell'art. 7 della
legge regionale n. 7/2000. 
    3. Sull'importo del contributo sono operate le eventuali ritenute
previste dalle normative fiscali vigenti. 
 
                              Art. 43. 
 
 
             Sospensione dell'erogazione del contributo 
 
    1. Ai sensi e con le modalita' dell'art. 47 della legge regionale
n. 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo puo'  essere
disposta nei seguenti casi: 
      a)   qualora   l'Amministrazione   regionale   abbia   notizia,
successivamente verificata, di situazioni che facciano  ritenere  che
l'interesse   pubblico   perseguito   attraverso   l'erogazione   del
contributo possa non essere raggiunto; 
      b)  qualora  la  legittimita'  del  rapporto  contributivo  sia
condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o  diritti,  sino
alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. 
    2. Ai sensi e con le modalita' dell'art. 48 della legge regionale
n. 7/2000 e' disposta la sospensione dell'erogazione  del  contributo
qualora l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e  non
ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura
concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che  possono  portare
all'apertura di tali procedure. 
 
                              Art. 44. 
 
 
       Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 
                  e rideterminazione del contributo 
 
    1. Ai sensi dell'art. 49 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
provvedimento di concessione del contributo e' annullato qualora  sia
riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di  merito
indotti dalla condotta del beneficiario  non  conforme  al  principio
della buona fede oppure imputabili all'Amministrazione. 
    2. Il provvedimento di concessione del contributo e'  revocato  a
seguito della decadenza dal  diritto  all'incentivo  derivante  dalla
rinuncia  del  beneficiario,  a  seguito  del  mancato  rispetto  dei
requisiti soggettivi di cui agli articoli 10, comma 3 e 32, comma  3,
fatto salvo quanto previsto all'art.  48  della  legge  regionale  n.
7/2000, oppure qualora: 
      a)  non  sia  rispettato  il  termine  di   presentazione   del
rendiconto o il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione
o integrazione del rendiconto stesso, ai sensi dell'art. 22, commi  1
e 5, e dell'art. 39 o non sia rispettato quanto previsto all'art. 23,
comma 1, relativamente  all'obbligo  di  certificazione,  sia  per  i
contributi del Capo II, sia per i contributi del Capo III; 
      b) vi sia grave difetto, nella documentazione a consuntivo, dei
requisiti di regolarita' formale di cui all'art. 40; 
      c) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia
inferiore del 40 per cento ai limiti  minimi  previsti  all'art.  14,
comma 2, per le iniziative di cui al Capo II, e a 5 mila euro per  le
iniziative di cui al Capo III; 
      d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia
inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI,
e del 40 per cento per le grandi  imprese,  ai  sensi  dell'art.  21,
comma 7; 
      e) nel caso di progetti congiunti di cui all'art. 9,  comma  2,
la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della
spesa complessiva ammissibile; 
      f)  in  assenza  di   comunicazione   effettuata   dall'impresa
beneficiaria ai sensi dell'art. 21, comma 2, sia  accertata,  sentito
il parere del Comitato secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3,
la difformita' sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata
e quella oggetto del provvedimento di concessione; 
      g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario
di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto  previsto
al comma 7; 
      h) siano scaduti  i  termini  della  sospensione  eventualmente
disposta, in particolare ai sensi dell'art. 43  e  sia  accertato  il
consolidamento delle situazioni all'origine  della  stessa,  come  in
seguito  a  sentenza  di  primo  grado  attestante  la  falsita'  del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione  o  delle
dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'. 
    3.  L'Amministrazione  procede  altresi'  alla  revoca   o   alla
rideterminazione del contributo concesso nel caso  di  variazioni  di
cui all'art. 21, comma 4. 
    4. Qualora siano variate  le  condizioni  che  hanno  determinato
l'attribuzione di  punteggio  addizionale  in  sede  di  valutazione,
relativamente  alla  collaborazione  con  enti  di  ricerca  e   alla
localizzazione in zone di svantaggio socio economico, e la variazione
di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio
di valutazione, il contributo  assegnato  e'  revocato  se  il  nuovo
punteggio risulta inferiore a  quello  assegnato  all'ultima  impresa
utilmente   collocata   in   graduatoria,   ovvero   e'    aggiornato
nell'intensita' nel caso in  cui  il  nuovo  punteggio  non  comporti
l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati, ma implichi la sola
variazione del livello di valutazione. 
    5.  Il  mancato   rispetto   della   condizione   relativa   alla
collaborazione   con   enti   di   ricerca,   comporta   inoltre   la
rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione
eventualmente concessa ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera b). 
    6. La mancata  realizzazione  effettiva  del  progetto  in  forma
congiunta tra imprese indipendenti comporta la  rideterminazione  del
contributo  con  la  detrazione  della  maggiorazione   eventualmente
concessa  ai  sensi  dell'art.  15,  comma   4,   lettera   a),   per
collaborazione fra almeno due imprese indipendenti. 
    7. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 46, comma  1,
lettera  a),  comporta  la   rideterminazione   del   contributo   in
proporzione  al  periodo  per  il  quale  il  vincolo  non  e'  stato
rispettato. E' fatta salva la revoca prevista al comma 2, lettera g),
nei casi in cui l'impresa non abbia in modo  assoluto  rispettato  il
vincolo medesimo. 
    8. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art. 46, comma  1,
lettera b), comporta la riduzione del contributo nella misura del  30
per cento, sentito il Comitato. 
    9.  L'Amministrazione  regionale  comunica   tempestivamente   ai
soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento  di
concessione. Le somme eventualmente erogate sono  restituite  secondo
le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale  n.
7/2000. 
 
                              Art. 45. 
 
 
     Sospensione dei termini per la conclusione del procedimento 
 
    1. Il termine per la concessione del  contributo  e'  sospeso  in
pendenza dei termini assegnati per  l'integrazione  dell'istruttoria,
nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o  incompleta,
ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni,
nel caso di preavviso di provvedimento negativo. 
    2. Il termine per la liquidazione del contributo  e'  sospeso  in
pendenza   dei   termini   assegnati   per    l'integrazione    della
rendicontazione nel caso  in  cui  la  stessa  risulti  irregolare  o
incompleta. 
    3. I termini per la concessione e la liquidazione  dell'incentivo
sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge  regionale  n.
7/2000. 
    4. Per i procedimenti  di  modifica,  revoca  o  annullamento  di
provvedimenti gia' emanati si applica il termine di  novanta  giorni,
decorrenti dalla data in cui il responsabile del  procedimento  abbia
notizia del fatto dal quale sorge  l'obbligo  di  provvedere,  ovvero
dalla data di ricevimento della richiesta. 
 
                              Art. 46. 
 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. Il beneficiario del  contributo  e'  tenuto  al  rispetto  dei
sottoelencati  obblighi  nei  tre  anni  successivi  alla   data   di
conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo per le  piccole  e
medie imprese e nei cinque anni, per le grandi imprese: 
      a) mantenimento della sede o dell'unita' operativa  attiva  nel
territorio regionale e mantenimento dei beni oggetto del contributo; 
      b)  sfruttamento   dei   risultati   ottenuti   dall'attuazione
dell'iniziativa anche nel territorio  regionale,  fermo  restando  il
diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati. 
    2. Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di  cui  al
comma 1, l'impresa beneficiaria presenta  la  relativa  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' entro il 28 febbraio di  ogni  anno
per la durata del vincolo previsto. 
    3. Il beneficiario e' tenuto inoltre a  rispettare  gli  obblighi
stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e gli altri
obblighi specifici previsti dal presente regolamento. 
    4. Il beneficiario  e'  tenuto  a  conservare  la  documentazione
costituente il fascicolo di progetto, in forma originale o  in  copia
conforme all'originale secondo la normativa nazionale vigente, per il
periodo  stabilito  al  comma  1.   Limitatamente   agli   interventi
finanziati con le risorse PAR FSC di cui all'art. 49, il beneficiario
e' tenuto a conservare la documentazione costituente il fascicolo  di
progetto, in  forma  originale  o  in  copia  conforme  all'originale
secondo la normativa nazionale vigente, per il periodo di cinque anni
dalla conclusione del Programma. 
 
                              Art. 47. 
 
 
                      Operazioni straordinarie 
 
    1. In caso di variazioni inerenti le  caratteristiche  soggettive
dell'impresa derivanti da  operazioni  straordinarie,  tra  le  quali
fusioni, incorporazioni  o  scorpori,  cessioni  di  ramo  d'azienda,
scissione,  trasformazione  o  conferimento,  oppure  da   operazioni
societarie di  riorganizzazione,  intervenute  tra  la  presentazione
della domanda di contributo e l'esaurimento degli obblighi  posti  in
capo al beneficiario ai sensi dell'art. 46 del presente  regolamento,
i contributi possono essere trasferiti al soggetto subentrante,  alle
condizioni previste dall'art. 32-ter, comma 1, della legge  regionale
n. 7/2000. 
    2. L'impresa subentrante, entro  il  termine  massimo  di  trenta
giorni dalla registrazione dell'atto, presenta domanda di subentro  e
richiede conferma della  validita'  della  domanda  di  contributo  o
dell'eventuale provvedimento  di  concessione  del  contributo  o  di
subentro negli obblighi. In tale domanda indica gli estremi dell'atto
registrato  comprovante  l'intervenuta  variazione,   dichiara   alla
Direzione centrale competente il possesso dei  requisiti  soggettivi,
l'impegno alla prosecuzione dell'attivita', l'assunzione dei relativi
obblighi  e   riepiloga   in   una   breve   relazione   l'operazione
straordinaria, le motivazioni a fondamento della stessa,  nonche'  lo
stato delle attivita' riferite al progetto oggetto di contributo.  La
relazione, ove possibile, e' controfirmata dall'impresa originaria. 
    3. L'Amministrazione regionale revoca il contributo concesso  per
l'intero ammontare, sentito il Comitato,  qualora  non  ricorrano  le
condizioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 48
della legge regionale n. 7/2000. 
    4. In difetto della domanda  di  subentro  di  cui  al  comma  2,
l'Amministrazione regionale, avuta notizia delle variazioni di cui al
comma 1, assegna un termine perentorio massimo di  trenta  giorni,  a
pena di revoca del contributo, per la loro presentazione. 
    5.  Qualora  l'operazione  straordinaria   intervenga   dopo   la
concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione
d'impresa,  non  si  procede  alla  rideterminazione  del  contributo
spettante. 
 
                              Art. 48. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1.  In  qualsiasi  momento   l'Amministrazione   regionale   puo'
disporre, anche  a  campione,  ispezioni  e  controlli  e  richiedere
l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi, solo
richiesti o gia' concessi, allo  scopo  di  verificare  lo  stato  di
attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti  dal
presente  regolamento  e  la  veridicita'   delle   dichiarazioni   e
informazioni prodotte dal  beneficiario,  nonche'  l'attivita'  degli
eventuali  soggetti  esterni  coinvolti   nel   procedimento   e   la
regolarita' dello stesso. 
 
                               Capo V 
 
 
                       Programmazione PAR FSC 
 
 
                              Art. 49. 
 
 
                       Programmazione PAR FSC 
 
    1. Le disposizioni del presente regolamento trovano  applicazione
anche  in  relazione  ai  contributi  per  il   finanziamento   delle
iniziative di  cui  al  Capo  II  mediante  l'impiego  delle  risorse
previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo  Sviluppo
e la Coesione (PAR FSC 2007-2013) della Regione Friuli Venezia Giulia
per il periodo 2007-2013. 
    2. Nel rispetto  dei  termini  previsti  per  l'attuazione  della
programmazione PAR FSC e in deroga a quanto previsto all'art.  19,  i
contributi sono concessi entro il termine  piu'  breve  eventualmente
previsto con la deliberazione della Giunta regionale di cui  all'art.
16, comma 1. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale  fissa
anche il  termine  perentorio  di  rendicontazione  delle  iniziative
finanziate. 
 
                               Capo VI 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 50. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 29, della legge regionale 23
gennaio 2007, n. 1  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
pluriennale e annuale della Regione Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia
[Legge finanziaria 2007]). 
 
                              Art. 51. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari  operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo   delle   modificazioni   e   integrazioni    intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 52. 
 
 
               Abrogazione e disposizioni transitorie 
 
    1. E' abrogato il «Regolamento concernente  condizioni,  criteri,
modalita' e procedure per  l'attuazione  degli  interventi  a  favore
dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi
alle imprese  e  alle  persone  previsti  dall'art.  11  della  legge
regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in  materia  di
innovazione, ricerca scientifica  e  sviluppo  tecnologico)  e  dalla
programmazione comunitaria», emanato con decreto del Presidente della
Regione 31 agosto 2007, n. 273. 
    2. Il decreto del Presidente della Regione n. 273/2007 continua a
trovare  applicazione  ai  procedimenti  relativi  agli  aiuti   gia'
concessi alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ai
successivi rapporti giuridici agli stessi correlati. 
 
                              Art. 53. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis).