Allegato 
 
Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole  produzioni
  locali di alimenti di origine vegetale  e  animale,  in  attuazione
  dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010,
  n. 22 (Legge finanziaria 2011). 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, commi 40 e  41,
della legge regionale 29 dicembre  2010,  n.  22  (Legge  finanziaria
2011)  disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  produzione,
lavorazione, preparazione e vendita diretta al consumatore di piccoli
quantitativi: 
      a) di carni suine, sia  trasformate  che  stagionate,  ottenute
dall'allevamento degli animali nella propria azienda; 
      b) di carni avicole e cunicole, sia  fresche  che  trasformate,
ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda; 
      c) di carni di specie diverse da quelle di cui alle lettere  a)
e b), domestiche o selvatiche, allevate  nella  propria  azienda  per
almeno 4 mesi e di ungulati  selvatici  abbattuti  nell'ambito  della
provincia  nella  quale  ha  sede  l'allevamento  e  nelle   province
contermini; 
      d) di miele e prodotti dell'alveare; 
      e) di prodotti di origine vegetale coltivati nei terreni  della
propria azienda agricola; 
      f) di erbe  officinali  e  prodotti  derivati  coltivate  nella
propria azienda agricola e/o raccolte in ambito locale; 
      g) di lumache vive, conserve e sughi di lumache. 
    2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono  definite  piccole
produzioni locali. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. La disciplina delle piccole produzioni locali si applica  agli
imprenditori agricoli a titolo principale e non,  che  non  svolgano,
anche  in  forma   partecipata,   attivita'   medesime   soggette   a
registrazione o riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui  al
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29  aprile  2004,  sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29 aprile 2004, che stabilisce norme  specifiche  in  materia  di
igiene per gli alimenti di origine animale. 
    2. L'attivita' di produzione, lavorazione, preparazione e vendita
delle piccole produzioni  locali  di  cui  all'art.  1,  puo'  essere
realizzata esclusivamente dall'imprenditore agricolo, di cui al comma
1, nell'ambito della produzione  primaria,  di  cui  all'art.  3  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti  generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per  la
sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
alimentare. 
    3. I produttori primari possono svolgere attivita' di produzione,
lavorazione, preparazione e vendita delle piccole  produzioni  locali
anche in forma associata purche' i quantitativi prodotti non superino
i valori massimi di riferimento al presente regolamento; 
    4. L'attivita' di produzione, lavorazione, preparazione e vendita
delle piccole produzioni locali deve rappresentare, di norma, per  il
produttore primario una integrazione al  reddito  e  non  l'attivita'
principale della propria azienda. 
    5. La produzione primaria e'  svolta  in  terreni  di  pertinenza
aziendale ubicati nella regione Friuli Venezia Giulia sulle superfici
condotte: in proprieta', in affitto o altro titolo riscontrabile,  se
il proprietario e' titolare del fascicolo aziendale SIAN le superfici
utilizzate devono essere comprese in tale fascicolo. 
    6. La vendita dei  prodotti  di  cui  all'art.  1  puo'  avvenire
esclusivamente in ambito locale sia direttamente  presso  la  propria
azienda, sia in occasione di fiere o mercati. Il produttore  primario
puo', altresi', fornire i prodotti di cui all'art. 1  a  dettaglianti
locali o ad esercizi di somministrazione purche' tale  fornitura  sia
limitata al 30 per cento della sua produzione annuale. 
    7. I Servizi veterinari ed i Servizi di igiene degli  alimenti  e
della nutrizione delle Aziende per l'assistenza sanitaria  competenti
per territorio effettuano le  attivita'  di  controllo  previste  dal
presente  regolamento,  in  collaborazione,  per   i   controlli   di
laboratorio,  con  l'Istituto  Zooprofilattico   Sperimentale   delle
Venezie. 
    8. La Direzione  centrale  salute,  integrazione  sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia, in sinergia con la  Direzione  centrale
attivita' produttive, commercio,  cooperazione,  risorse  agricole  e
forestali provvede al monitoraggio ed alla vigilanza  sullo  sviluppo
delle attivita' concernenti le piccole produzioni locali. 
    9. Nei prodotti PPL a base di vegetali, frutta, cereali  ed  erbe
e' proibito l'uso di additivi conservanti. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
      a)  produzione  primaria:  tutte  le  fasi  della   produzione,
dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari,  compresi
il raccolto, la mungitura e la produzione  zootecnica  precedente  la
macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti
selvatici; 
      b)  produzione  primaria  in  apicoltura:  tutte  le  attivita'
relative  alla  produzione  di  prodotti  derivanti   dall'apicoltura
compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele e degli altri
derivati  ed  il  confezionamento  e/o   imballaggio   nel   contesto
dell'azienda apistica; 
      c) operazioni preliminari: si  intendono  le  operazioni  quali
lavaggio,  defogliazione  e  cernita  destinate   a   migliorare   la
presentazione del prodotto vegetale; 
      d)  allevamento:  struttura,  registrata   nella   Banca   Dati
Nazionale, in cui sono allevati gli animali del produttore primario; 
      e) ambito locale: il territorio della provincia in cui  insiste
l'azienda nonche' il territorio delle province contermini; 
      f)  salumi  di  propria  produzione:  salumi   ottenuti   dalla
lavorazione di un numero massimo annuale di  trenta  suini,  allevati
dal produttore primario nella  propria  azienda  per  almeno  quattro
mesi. I suini devono  essere  macellati  nel  periodo  da  ottobre  a
febbraio presso stabilimenti riconosciuti ai  sensi  del  regolamento
(CE) 853/2004. E' consentito l'utilizzo  di  ingredienti  e  additivi
necessari  per  la  lavorazione  del  prodotto  nel  rispetto   della
tradizione (Allegato A); 
      g) prodotto di salumeria stagionato: salume stagionato  per  un
periodo sufficiente a ridurre l'attivita' dell'acqua (Aw) a un valore
inferiore o uguale a 0,92 ed una percentuale di  sale  sulla  ricetta
non inferiore al 2,5 per cento (Allegato A); 
      h) prodotto di salumeria fresco: il prodotto di  salumeria  che
deve essere consumato previa cottura (Allegato A); 
      i) prodotti a base di carne: i prodotti trasformati  risultanti
dalla lavorazione di carne  o  dall'ulteriore  preparazione  di  tali
prodotti trasformati  in  modo  tale  che  la  superficie  di  taglio
permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni
fresche (Allegato A); 
      j) carni avicole: le carni ottenuti dalla  macellazione  di  un
numero massimo di millecinquecento avicoli per anno,  allevati  nella
propria azienda per un periodo minimo di novanta giorni (Allegato B); 
      k) carni cunicole: le carni ottenute dalla macellazione  di  un
numero massimo  di  cinquemila  cunicoli  per  anno,  allevati  nella
propria azienda per un periodo minimo di ottanta giorni (Allegato B); 
      l) rotolo di coniglio: preparazione di carne ottenuta da  carne
disossata  di  coniglio  con  aggiunta  di  sale,  spezie  e   aromi,
arrotolata e da consumarsi previa cottura (Allegato B); 
      m) rotolo di avicoli: preparazione di carne ottenuta  da  carne
disossata di avicoli con aggiunta di sale, spezie e aromi, arrotolata
e da consumarsi previa cottura (Allegato B); 
      n) miele e prodotti dell'alveare: miele,  prodotti  dolciari  a
base di miele con frutta, frutta  secca  o  propoli,  pappa  reale  o
gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele per un quantitativo
complessivo annuo non superiore a  chilogrammi  5000  di  peso  netto
prodotto finito (Allegato C); 
      o) prodotti di origine vegetale: prodotti frutta ottenuti dalla
raccolta di specie vegetali aziendali o del territorio utilizzati per
le trasformazioni e per la vendita; 
      p) pane e prodotti da  forno:  prodotti  ottenuti  cuocendo  al
forno un impasto di acqua, farina di frumento e/o di  altri  cereali,
proteoleaginose  ed  altre  granaglie  eduli  coltivati  dall'azienda
agricola,  con  aggiunta,  in   percentuale   inferiore,   di   altri
ingredienti della ricetta (ad esempio:  lievito,  agenti  lievitanti,
lievito madre,  sale,  zucchero,  uova,  burro,  strutto,  olii,  uva
sultanina, zucca, frutta e suoi derivati, latte, miele, frutta secca,
spezie, erbe aromatiche, ecc.), per un quantitativo complessivo annuo
non superiore a chilogrammi 5000 di prodotto finito (Allegato D); 
      q)  conserve  alimentari  vegetali  in  genere,  confetture  di
frutta,  composte  e  succhi  di  frutta:  prodotti  ottenuti   dalla
formulazione di frutta aziendale e vegetali aziendali o  raccolti  in
ambito locale  anche  con  altri  ingredienti  secondo  la  normativa
vigente per le varie classi merceologiche e per prodotti di  fantasia
per un quantitativo complessivo annuo  non  superiore  a  chilogrammi
5000 di peso netto prodotto finito (Allegato E); 
      r) erbe  PPL  FVG:  tutti  i  prodotti  ottenuti  da  materiale
botanico di coltivazione aziendale o  raccolta  spontanea  in  ambito
locale eseguita ai sensi dell'allegato F del presente Regolamento; 
      s) prodotto alimentare vegetale: prodotto realizzato a base  di
piante officinali, singole o miscelate, non addizionato con  prodotti
di sintesi o semisintesi, non destinato ad essere  ingerito  a  scopo
nutritivo ma utilizzato nel tradizionale impiego alimentare o di  uso
corrente per il quale non sono dichiarate in  nessun  modo  finalita'
salutistiche o terapeutiche; 
      t) integratore alimentare a base di piante officinali: prodotto
a base di piante officinali per il quale  sono  dichiarate  finalita'
salutistiche, ma privo delle finalita' proprie dei medicinali; 
      u) materiale botanico: qualsiasi prodotto di  origine  vegetale
quale ad esempio spezie, erbe anche aromatiche come piante  intere  o
parti, sminuzzate o tagliate; 
      v) confezionamento: si intende il collocamento di  un  prodotto
alimentare in un involucro o contenitore posto a diretto contatto con
il prodotto alimentare in questione; 
      w) lumache vive: lumache del genere  Helix  spp.  allevate  dal
produttore primario per almeno quattro mesi, confezionate  a  seguito
di processo di spurgatura ed asciugatura di almeno 15 giorni, per  un
quantitativo complessivo annuo non superiore a 3000  kg  di  peso  di
prodotto finito; 
      x) conserve di lumache: prodotti ottenuti dalla formulazione in
salamoia di lumache precotte con  attivita'  dell'acqua  (Aw)  finale
inferiore o uguale a 0,83 sono ottenute per  confezionamento  di  una
miscela di lumache, opportunamente  trattate  termicamente,  con  una
salamoia contenente almeno il 20% di sale per un  quantitativo  annuo
non superiore a 500 kg di peso netto prodotto finito; 
      y) sughi di lumache: prodotti cotti  principalmente  costituiti
da  lumache,  pronti  al  consumo  e  conservati  a  temperatura   di
refrigerazione, per un quantitativo complessivo annuo non superiore a
500 kg di peso netto prodotto finito. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                    Identificazione degli animali 
 
    1. Il produttore primario deve identificare, individualmente o in
gruppo,  gli  animali   destinati   alla   produzione,   lavorazione,
preparazione e vendita dei prodotti  di  cui  all'art.  1  secondo  i
metodi che ne garantiscano l'efficacia. 
    2.  Il  Servizio  veterinario   dell'Azienda   per   l'assistenza
sanitaria territorialmente competente, all'atto  del  sopralluogo  di
cui  all'  art.  5,  comma  3,   verifica   che   le   procedure   di
identificazione    degli    animali    adottate     assicurino     la
rintracciabilita' dal prodotto agli animali. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Avvio dell'attivita' 
 
    1. Il produttore primario che intende avviare le attivita' di cui
all'art. 1 presenta all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente
per territorio domanda di registrazione redatta secondo il modello di
cui all'allegato H. 
    2. Il modulo debitamente compilato di cui al comma 1 deve  essere
corredata dalla seguente documentazione: 
      a) planimetria in scala 1:100, in  due  copie,  sottoscritte  e
datate dall'OSA, che  riporti,  ove  presenti,  la  disposizione  dei
locali di vendita, lavorazione, deposito, stagionatura e macellazione
dei  capi  avicunicoli,  con  relative  attrezzature,   dei   servizi
igienici, nonche' della rete idrica e degli  scarichi  conforme  alla
normativa vigente; 
      b) una breve relazione tecnico - descrittiva: 
        1)  del  luogo,  delle  strutture  e   delle   modalita'   di
allevamento degli animali; 
        2) del luogo di produzione dei vegetali lavorati; 
        3)  dei  locali  in  cui  e'  esercitata  la  trasformazione,
conservazione e vendita dei prodotti, nonche' degli  impianti  e  del
ciclo di lavorazione con indicazioni relative  all'approvvigionamento
idrico; 
        4) della tipologia dei prodotti  lavorati  e  delle  relative
modalita'  di  produzione,  lavorazione,  conservazione  e   vendita,
nonche' degli eventuali  veicoli  o  contenitori  utilizzati  per  il
trasporto di animali vivi e dei prodotti; 
      c) documentazione che attesti  la  titolarita'  dell'utenza  in
caso  di  allacciamento   all'acquedotto   pubblico;   in   caso   di
approvvigionamento autonomo e'  richiesta  la  valutazione  analitica
della potabilita' delle acque utilizzate con la determinazione  anche
di eventuali inquinanti legati alla territorialita'. 
      d) copia della ricevuta delle eventuali tariffe dovute ex  lege
per lo svolgimento dell'attivita'; 
      e) fotocopia  dell'attestato  di  partecipazione  al  corso  di
formazione propedeutico di cui all'art. 11, comma 3; 
      f) fotocopia del documento di identita'. 
    3. I competenti servizi dell'Azienda per  l'assistenza  sanitaria
effettuano, nei  quindici  giorni  successivi  al  ricevimento  della
domanda medesima, un sopralluogo diretto ad accertare la  conformita'
dei locali ai requisiti previsti dal presente  Regolamento  redigendo
il verbale secondo il modello di cui all'allegato I. 
    4. L'attivita' di cui al comma 1 puo'  iniziare  solo  a  seguito
dell'esito  favorevole  dell'accertamento  da  parte  dei  competenti
servizi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria  e  agli  adempimenti
previsti all'art. 11, comma 3. 
    5. Le attivita' di cui all'art. 1 sono svolte nel rispetto  delle
disposizioni  comuni  di  cui  agli  articoli  da  6  a  14  e  delle
disposizioni specifiche per ciascuna attivita' recate dagli  allegati
A), B), C), D), E), F) e G). 
    6.  Ogni  modifica  strutturale   o   impiantistica   ai   locali
registrati, ai sensi del presente regolamento, allo svolgimento delle
attivita'  previste  dovra'  essere  preventivamente  comunicata   ai
competenti   servizi   dell'Azienda   per   l'assistenza    sanitaria
territorialmente  competente  che  provvedera'  ad  effettuare,   nei
quindici giorni successivi alla presentazione della comunicazione, un
sopralluogo  diretto  ad  accertare  la  conformita'  dei  locali  ai
requisiti previsti dal presente Regolamento. 
    7. La cessazione dell'attivita' PPL avviene con apposita notifica
all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio. 
    8. Il superamento delle quantita' previste per  ciascun  prodotto
PPL nell'art. 3 e negli allegati A), B), C), D), E), F) e G) comporta
per il produttore PPL la necessaria comunicazione di cui al comma  7.
Tale  produttore  puo'  contemporaneamente  registrare   la   propria
attivita'  ai  sensi  della  norma  vigente  avendo  la  facolta'  di
mantenere e ove necessario aggiornare, il  manuale  di  buone  prassi
precedentemente  applicato  in  regime   PPL.   Il   manuale,   cosi'
modificato, e' considerato il manuale aziendale. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                        Requisiti dei locali 
                   per la lavorazione dei prodotti 
 
    1. La lavorazione dei prodotti di  cui  all'art.  1  deve  essere
effettuata in locali specifici dotati dei pertinenti requisiti di cui
al comma 2. I locali possono essere  anche  accessori  all'abitazione
purche' non siano completamente interrati e siano naturalmente aerati
ed adeguatamente illuminati. 
    2. I locali di cui al comma 1 e le attrezzature devono rispettare
i seguenti requisiti: 
      a) la superficie deve essere adeguata  alla  tipologia  e  alla
quantita' di prodotto lavorato; 
      b) devono essere posti ad adeguata distanza dalla  concimaia  o
dalle vasche deposito dei liquami e non  devono  essere  direttamente
comunicanti con i locali di allevamento; 
      c) i pavimenti e le pareti e le porte devono  essere  mantenuti
in  buone  condizioni  facilmente   lavabili   e,   ove   necessario,
disinfettabili, rivestiti di  materiale  resistente,  preferibilmente
con angoli e spigoli arrotondati; 
      d) le acque di lavaggio devono, ove  necessario,  confluire  in
scarichi a sifone; 
      e) i soffitti devono essere intonacati  e  tinteggiati,  oppure
essere in legno opportunamente verniciato; 
      f) deve essere presente un lavabo  fornito  di  acqua  calda  e
fredda e dotato di comando non manuale  (a  pedale,  a  ginocchio,  a
gomito, a pulsante temporizzato o fotocellula), con  distributore  di
sapone ed asciugamani a perdere; 
      g) le superfici di lavoro devono essere facilmente  lavabili  e
disinfettabili; 
      h)  tutti  i  macchinari  e  le  attrezzature   devono   essere
facilmente lavabili e disinfettabili; 
      i) deve essere, ove necessario, garantito un  adeguato  sistema
di sterilizzazione dei coltelli; 
      j) devono essere presenti  adeguate  protezioni  alle  finestre
contro insetti e altri animali nocivi; 
      k) deve essere previsto un armadio o un locale per il  deposito
dei materiali di pulizia e disinfezione anche  collocato  all'interno
all'abitazione purche' di facile accesso; 
      l)  deve  essere  previsto  un  armadio  chiuso  per  la   sola
conservazione degli ingredienti o  degli  additivi  utilizzati  nella
preparazione dei prodotti alimentari; 
      m) deve essere previsto un armadio per  riporre  i  vestiti  da
lavoro che puo' essere collocato  anche  all'interno  dell'abitazione
del produttore primario; 
      n) devono essere previsti,  ove  necessario,  idonei  mezzi  di
convogliamento o allontanamento di fumi, vapori e simili; 
      o) devono essere previsti idonei contenitori con coperchio  per
i sottoprodotti di origine animale, i rifiuti alimentari e gli scarti
di lavorazione  che  devono  essere  smaltiti  secondo  la  normativa
vigente. 
    3. Il servizio igienico non deve comunicare direttamente  con  il
locale di lavorazione. 
    4. E' consentita l'utilizzazione  dei  servizi  igienici  interni
all'abitazione purche'  essi  siano  in  prossimita'  del  locale  di
lavorazione. 
    5. Lo stesso locale puo' essere adibito alla lavorazione di  piu'
prodotti, purche' le lavorazioni di  prodotti  diversi  avvengano  in
momenti diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione  delle
strutture e delle attrezzature. 
    6. Qualora il produttore primario utilizzi lo stesso  locale  per
la lavorazione di piu' prodotti deve assicurare procedure idonee  per
evitare la contaminazione crociata. 
    7. Nei locali di cui al comma 1 devono  essere  inoltre  presenti
idonee attrezzature frigorifere per la conservazione di  ingredienti,
semilavorati e prodotti finiti deperibili. 
    8. E' ammesso l'uso di strumenti ed attrezzi  in  legno  naturale
purche' in buono stato e puliti. 
    9. La macellazione e lavorazione dei volatili e dei conigli  fino
al limite massimo di  millecinquecento  capi  per  anno  deve  essere
svolta in locali aventi i requisiti di cui al presente articolo. 
    10. La macellazione dei conigli in misura superiore al limite  di
cui al comma 9 e comunque fino al limite massimo di  cinquemila  capi
per anno deve essere effettuata in locali aventi i requisiti previsti
dalla deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2009, n.  2564
("Linee guida regionali applicative del Regolamento (CE) n.  853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene per  gli  alimenti
di origine animale", con disposizioni, ai sensi  dell'art.  38  della
L.R. n. 13/2009,  relative  alle  deroghe  per  gli  stabilimenti  di
ridotta  capacita'  produttiva  in  conformita'  a  quanto   previsto
dall'intesa S/R n. 115/CSR del 31.5.2007). 
 
                               Art. 7. 
 
 
                 Requisiti dei locali di maturazione 
 
    1. I locali adibiti alla maturazione,  affinatura,  stagionatura,
essiccazione, dei prodotti di cui all'art. 1  (e  ad  altri  processi
analoghi), qualora previsti, devono essere idonei e tenuti  in  buono
stato di manutenzione e pulizia. Detti locali  possono  essere  anche
ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti
in roccia naturale. 
    2. I locali di cui  al  comma  1  devono  rispettare  i  seguenti
requisiti: 
      a) i pavimenti, le pareti e le coperture e gli  infissi  devono
essere facilmente pulibili; 
      b) le superfici che vengono a diretto contatto con  i  prodotti
devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile; 
    3. Deve essere garantita la  protezione  dalla  contaminazione  e
dall'ingresso di animali infestanti. 
    4. Qualora  le  superfici  di  appoggio  che  vengono  a  diretto
contatto con i prodotti e le attrezzature utilizzate siano in  legno,
anche non liscio, devono essere puliti e in buono stato. 
    5. I servizi dell'Azienda per l'assistenza  sanitaria  competente
per territorio possono consentire che le attivita' di cui al comma  1
siano  eseguite  anche  in  locali  accessori   all'abitazione,   non
esclusivamente dedicati, purche' tali locali rispettino  i  requisiti
di cui ai commi 2, 3 e 4. 
    6. I pavimenti della zona  stagionatura,  se  in  terra  battuta,
devono essere adeguatamente  ricoperti  di  ghiaia  con  corridoi  di
servizio a pavimentazione piena. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                  Requisiti dei locali di deposito 
 
    1. I locali adibiti al deposito dei prodotti di cui  all'art.  1,
qualora previsti, devono essere idonei e tenuti  in  buono  stato  di
manutenzione e pulizia.  I  locali  possono  essere  anche  accessori
all'abitazione   purche'    non    direttamente    comunicanti    con
l'allevamento. 
    2. I locali di cui  al  comma  1  devono  rispettare  i  seguenti
requisiti: 
      a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla  concimaia  o
dalle vasche deposito dei liquami; 
      b) i soffitti, anche in legno, devono essere in buono stato  di
manutenzione; 
      c) le superfici che vengono a contatto diretto con  i  prodotti
devono essere facilmente lavabili e disinfettabili; 
      d) i locali devono avere adeguate protezioni alle  finestre  ed
alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti  ed  altri
animali nocivi; 
      e)  devono  essere  presenti  attrezzature  adeguate   per   lo
stoccaggio degli alimenti. 
    3. Nei locali di cui  al  comma  1  e'  vietato  il  deposito  di
materiali non pertinenti all'attivita' lavorativa. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                   Requisiti dei locali di vendita 
 
    1. I locali adibiti alla vendita diretta delle piccole produzioni
locali di cui all'art. 1  devono  avere  dimensioni  ed  attrezzature
adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I  locali
possono essere anche  accessori  all'abitazione  con  esclusione  dei
locali completamenti interrati. 
    2. I locali di cui  al  comma  1  devono  rispettare  i  seguenti
requisiti: 
      a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla  concimaia  o
dalle vasche deposito dei liquami e non  devono  essere  direttamente
comunicanti con i locali di allevamento; 
      b) il pavimento, le pareti e le superfici a  contatto  con  gli
alimenti  devono  essere  mantenuti  in   buone   condizioni   essere
facilmente lavabile e, se necessario, disinfettabile; 
      c) deve essere presente un lavabo  fornito  di  acqua  calda  e
fredda e dotato di comando non  manuale,  a  pedale,  a  ginocchio  o
fotocellula, con distributore di sapone ed asciugamani a perdere; 
      d) qualora le tipologie di prodotti  lo  richiedano,  i  locali
devono avere attrezzature  frigorifere  in  grado  di  mantenere  una
idonea temperatura di conservazione; 
      e) i locali devono avere adeguate protezioni alle  finestre  ed
alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti  ed  altri
animali nocivi; 
      f)  le  attrezzature  devono  essere   di   materiale   idoneo,
facilmente pulibili e disinfettabili; 
      g) i prodotti devono essere collocati  in  modo  da  evitare  i
rischi di contaminazione. 
    3. La vendita dei prodotti puo'  avvenire  anche  nei  locali  di
lavorazione purche' non avvenga contestualmente  alla  lavorazione  e
vengano assicurate procedure idonee per la contaminazione crociata. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                     Locali di somministrazione 
                    "frasca", "osmiza"e "privada" 
 
    1. La domanda di registrazione per  la  produzione,  lavorazione,
preparazione e vendita dei prodotti di cui  all'art.  1  puo'  essere
presentato  anche  dalle   tradizionali   aziende   agricole   locali
denominate "frasca", "osmiza", o  "privada",  previste  da  specifici
regolamenti comunali. 
    2. Per le attivita' svolte nelle aziende di cui al  comma  1  non
rientranti  nel  presente  regolamento   continuano   ad   applicarsi
esclusivamente le procedure di registrazione ai sensi del regolamento
(CE) 852/2004. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                         Disposizioni comuni 
                  in materia di igiene e trasporto 
 
    1. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella  lavorazione,
nella  preparazione,  nel  confezionamento,  nel  deposito  e   nella
stagionatura dei prodotti devono essere idonei al  contatto  con  gli
alimenti, secondo la vigente normativa,  mantenuti  in  buono  stato,
regolarmente  lavati  e  disinfettati  e   conservati   in   apposito
armadietto chiuso. 
    2.  Il  personale   addetto   alla   lavorazione,   preparazione,
trasformazione, confezionamento, trasporto  e  vendita  dei  prodotti
alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia  personale,
indossare indumenti adeguati e puliti. 
    3. Il personale di cui al comma 2 deve frequentare uno  specifico
corso di formazione tenuto dalle Aziende per  l'Assistenza  Sanitaria
alle  buone  pratiche  di  lavorazione   delle   materie   prime   da
trasformare. Il personale di cui al comma 2 deve  inoltre  essere  in
regola con i requisiti previsti dalla legislazione di settore. 
    4. Il trasporto delle  carni  e  dei  prodotti  trasformati  deve
essere  effettuato  con  mezzi  o  contenitori  dedicati  e   idonei,
isotermici o refrigerati a seconda della  tipologia  di  prodotto,  e
registrati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
    5. E' consentito l'utilizzo di contenitori  per  alimenti,  anche
non isotermici, purche' siano lavabili, disinfettabili esclusivamente
per il trasporto delle  carni  provenienti  dai  macelli  ed  avviate
immediatamente alla lavorazione. 
    6. L'utilizzo dei contenitori di cui al  comma  5  e'  consentita
solo se la durata del trasporto e' inferiore ad un'ora. 
    7. I contenitori di cui al comma 5 devono  essere  opportunamente
identificati dal Servizio veterinario dell'Azienda  per  l'assistenza
sanitaria competente per territorio. 
 
                              Art. 12. 
 
 
               Disposizioni comuni in materia di acque 
 
    1. Nei locali destinati alla macellazione,  alla  lavorazione  ed
alla vendita dei prodotti di cui all'art. 1  deve  essere  utilizzata
acqua potabile. 
    2. E' considerata idonea l'acqua dell'acquedotto pubblico. 
    3. Nel caso di una fonte autonoma privata  di  approvvigionamento
(pozzo, sorgente o  acqua  superficiale)  e'  richiesta  la  verifica
analitica della potabilita' con  cadenza  almeno  annuale.  Solo  per
fonti nuove/pozzi di recente terebrazione e' richiesto il giudizio di
idoneita' all'uso dell'acqua da parte dell'Azienda  per  l'assistenza
sanitaria competente per territorio. 
    4. Le acque reflue devono essere  smaltite  in  conformita'  alle
disposizioni vigenti. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    1. I prodotti  di  cui  all'art.  1  devono  essere  venduti  nel
rispetto  delle  vigenti  norme   concernenti   l'etichettatura,   la
presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. Tali prodotti
devono  essere,  altresi',  identificati  con  la  dicitura  "PPL   -
provincia - numero di registrazione". 
 
                              Art. 14. 
 
 
                     Procedure di autocontrollo 
                        e controllo ufficiale 
 
    1. Il produttore  primario  deve  provvedere  alla  conservazione
della documentazione relativa ai prodotti ed alle registrazioni dalla
fase di produzione  alla  fase  di  commercializzazione  al  fine  di
garantire la rintracciabilita' delle produzioni  ai  sensi  del  Reg.
(CE) 178/2002. 
    2. Per la finalita' di cui al comma 1 possono  essere  conservati
anche i  documenti  commerciali  e  ogni  altra  documentazione  gia'
prevista dalla normativa vigente. 
    3.  Il  produttore  PPL  e'  tenuto  ad  adottare   e   compilare
debitamente il manuale di Buone Pratiche di Lavorazione,  predisposto
in conformita' alla normativa comunitaria, nonche'  misure  idonee  a
garantire il rispetto dei requisiti igienico  sanitari  in  tutte  le
fasi delle attivita' di cui all'art. 1. 
    4. Le attivita' di cui all'art. 1 sono soggette alle procedure di
controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del  29
aprile 2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  che  stabilisce
norme  relative  ai  controlli  ufficiali  intesi  a  verificare   la
conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme  sulla  salute  e  sul  benessere  degli   animali,   ed   alle
disposizioni regionali in materia. Il  controllo  e'  effettuato  dal
personale dei Servizi  veterinari  e  dei  Servizi  di  igiene  degli
alimenti e della nutrizione delle  Aziende  per  i  servizi  sanitari
territorialmente competenti. 
    5. I servizi di cui al comma 4  provvedono,  in  accordo  con  la
Regione e  l'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie,
all'effettuazione degli esami di laboratorio e  microbiologici  sulle
produzioni e sui processi. 
    6. Qualora in sede di controllo ufficiale i  Servizi  di  cui  al
comma 4  riscontrino  la  non  conformita'  delle  attivita'  di  cui
all'art. 1 alle disposizioni  del  presente  regolamento  adottano  i
provvedimenti previsti dal Reg (CE)  882/2004  e  dalle  disposizioni
regionali. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                       Modifiche agli allegati 
 
    1. Gli allegati H) e I) al presente  regolamento  possono  essere
modificati con decreto del direttore della Direzione Centrale salute,
integrazione  sociosanitaria,  politiche  sociali  e   famiglia,   da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1.  Sono  fatte  salve  le  registrazioni  delle   aziende   gia'
effettuate ai sensi del  Decreto  del  Presidente  della  Regione  21
febbraio  2014,  n.  023/Pres.  (Regolamento  per  la  disciplina   e
l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di alimenti di  origine
vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40  e  41  della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). 
 
                              Art. 17. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. E'  abrogato  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  21
febbraio  2014,  n.  023/Pres.  (Regolamento  per  la  disciplina   e
l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di alimenti di  origine
vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40  e  41  della
legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). 
 
                              Art. 18. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, il Presidente: Serracchiani