Allegato Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle Piccole produzioni locali di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) disciplina i criteri e le modalita' per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi: a) di carni suine, sia trasformate che stagionate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda; b) di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda; c) di carni di specie diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), domestiche o selvatiche, allevate nella propria azienda per almeno 4 mesi e di ungulati selvatici abbattuti nell'ambito della provincia nella quale ha sede l'allevamento e nelle province contermini; d) di miele e prodotti dell'alveare; e) di prodotti di origine vegetale coltivati nei terreni della propria azienda agricola; f) di erbe officinali e prodotti derivati coltivate nella propria azienda agricola e/o raccolte in ambito locale; g) di lumache vive, conserve e sughi di lumache. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono definite piccole produzioni locali. Art. 2. Ambito di applicazione 1. La disciplina delle piccole produzioni locali si applica agli imprenditori agricoli a titolo principale e non, che non svolgano, anche in forma partecipata, attivita' medesime soggette a registrazione o riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. 2. L'attivita' di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali di cui all'art. 1, puo' essere realizzata esclusivamente dall'imprenditore agricolo, di cui al comma 1, nell'ambito della produzione primaria, di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. 3. I produttori primari possono svolgere attivita' di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali anche in forma associata purche' i quantitativi prodotti non superino i valori massimi di riferimento al presente regolamento; 4. L'attivita' di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole produzioni locali deve rappresentare, di norma, per il produttore primario una integrazione al reddito e non l'attivita' principale della propria azienda. 5. La produzione primaria e' svolta in terreni di pertinenza aziendale ubicati nella regione Friuli Venezia Giulia sulle superfici condotte: in proprieta', in affitto o altro titolo riscontrabile, se il proprietario e' titolare del fascicolo aziendale SIAN le superfici utilizzate devono essere comprese in tale fascicolo. 6. La vendita dei prodotti di cui all'art. 1 puo' avvenire esclusivamente in ambito locale sia direttamente presso la propria azienda, sia in occasione di fiere o mercati. Il produttore primario puo', altresi', fornire i prodotti di cui all'art. 1 a dettaglianti locali o ad esercizi di somministrazione purche' tale fornitura sia limitata al 30 per cento della sua produzione annuale. 7. I Servizi veterinari ed i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende per l'assistenza sanitaria competenti per territorio effettuano le attivita' di controllo previste dal presente regolamento, in collaborazione, per i controlli di laboratorio, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 8. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in sinergia con la Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali provvede al monitoraggio ed alla vigilanza sullo sviluppo delle attivita' concernenti le piccole produzioni locali. 9. Nei prodotti PPL a base di vegetali, frutta, cereali ed erbe e' proibito l'uso di additivi conservanti. Art. 3. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici; b) produzione primaria in apicoltura: tutte le attivita' relative alla produzione di prodotti derivanti dall'apicoltura compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele e degli altri derivati ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda apistica; c) operazioni preliminari: si intendono le operazioni quali lavaggio, defogliazione e cernita destinate a migliorare la presentazione del prodotto vegetale; d) allevamento: struttura, registrata nella Banca Dati Nazionale, in cui sono allevati gli animali del produttore primario; e) ambito locale: il territorio della provincia in cui insiste l'azienda nonche' il territorio delle province contermini; f) salumi di propria produzione: salumi ottenuti dalla lavorazione di un numero massimo annuale di trenta suini, allevati dal produttore primario nella propria azienda per almeno quattro mesi. I suini devono essere macellati nel periodo da ottobre a febbraio presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 853/2004. E' consentito l'utilizzo di ingredienti e additivi necessari per la lavorazione del prodotto nel rispetto della tradizione (Allegato A); g) prodotto di salumeria stagionato: salume stagionato per un periodo sufficiente a ridurre l'attivita' dell'acqua (Aw) a un valore inferiore o uguale a 0,92 ed una percentuale di sale sulla ricetta non inferiore al 2,5 per cento (Allegato A); h) prodotto di salumeria fresco: il prodotto di salumeria che deve essere consumato previa cottura (Allegato A); i) prodotti a base di carne: i prodotti trasformati risultanti dalla lavorazione di carne o dall'ulteriore preparazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche (Allegato A); j) carni avicole: le carni ottenuti dalla macellazione di un numero massimo di millecinquecento avicoli per anno, allevati nella propria azienda per un periodo minimo di novanta giorni (Allegato B); k) carni cunicole: le carni ottenute dalla macellazione di un numero massimo di cinquemila cunicoli per anno, allevati nella propria azienda per un periodo minimo di ottanta giorni (Allegato B); l) rotolo di coniglio: preparazione di carne ottenuta da carne disossata di coniglio con aggiunta di sale, spezie e aromi, arrotolata e da consumarsi previa cottura (Allegato B); m) rotolo di avicoli: preparazione di carne ottenuta da carne disossata di avicoli con aggiunta di sale, spezie e aromi, arrotolata e da consumarsi previa cottura (Allegato B); n) miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele per un quantitativo complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di peso netto prodotto finito (Allegato C); o) prodotti di origine vegetale: prodotti frutta ottenuti dalla raccolta di specie vegetali aziendali o del territorio utilizzati per le trasformazioni e per la vendita; p) pane e prodotti da forno: prodotti ottenuti cuocendo al forno un impasto di acqua, farina di frumento e/o di altri cereali, proteoleaginose ed altre granaglie eduli coltivati dall'azienda agricola, con aggiunta, in percentuale inferiore, di altri ingredienti della ricetta (ad esempio: lievito, agenti lievitanti, lievito madre, sale, zucchero, uova, burro, strutto, olii, uva sultanina, zucca, frutta e suoi derivati, latte, miele, frutta secca, spezie, erbe aromatiche, ecc.), per un quantitativo complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di prodotto finito (Allegato D); q) conserve alimentari vegetali in genere, confetture di frutta, composte e succhi di frutta: prodotti ottenuti dalla formulazione di frutta aziendale e vegetali aziendali o raccolti in ambito locale anche con altri ingredienti secondo la normativa vigente per le varie classi merceologiche e per prodotti di fantasia per un quantitativo complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di peso netto prodotto finito (Allegato E); r) erbe PPL FVG: tutti i prodotti ottenuti da materiale botanico di coltivazione aziendale o raccolta spontanea in ambito locale eseguita ai sensi dell'allegato F del presente Regolamento; s) prodotto alimentare vegetale: prodotto realizzato a base di piante officinali, singole o miscelate, non addizionato con prodotti di sintesi o semisintesi, non destinato ad essere ingerito a scopo nutritivo ma utilizzato nel tradizionale impiego alimentare o di uso corrente per il quale non sono dichiarate in nessun modo finalita' salutistiche o terapeutiche; t) integratore alimentare a base di piante officinali: prodotto a base di piante officinali per il quale sono dichiarate finalita' salutistiche, ma privo delle finalita' proprie dei medicinali; u) materiale botanico: qualsiasi prodotto di origine vegetale quale ad esempio spezie, erbe anche aromatiche come piante intere o parti, sminuzzate o tagliate; v) confezionamento: si intende il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posto a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione; w) lumache vive: lumache del genere Helix spp. allevate dal produttore primario per almeno quattro mesi, confezionate a seguito di processo di spurgatura ed asciugatura di almeno 15 giorni, per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 3000 kg di peso di prodotto finito; x) conserve di lumache: prodotti ottenuti dalla formulazione in salamoia di lumache precotte con attivita' dell'acqua (Aw) finale inferiore o uguale a 0,83 sono ottenute per confezionamento di una miscela di lumache, opportunamente trattate termicamente, con una salamoia contenente almeno il 20% di sale per un quantitativo annuo non superiore a 500 kg di peso netto prodotto finito; y) sughi di lumache: prodotti cotti principalmente costituiti da lumache, pronti al consumo e conservati a temperatura di refrigerazione, per un quantitativo complessivo annuo non superiore a 500 kg di peso netto prodotto finito. Art. 4. Identificazione degli animali 1. Il produttore primario deve identificare, individualmente o in gruppo, gli animali destinati alla produzione, lavorazione, preparazione e vendita dei prodotti di cui all'art. 1 secondo i metodi che ne garantiscano l'efficacia. 2. Il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente, all'atto del sopralluogo di cui all' art. 5, comma 3, verifica che le procedure di identificazione degli animali adottate assicurino la rintracciabilita' dal prodotto agli animali. Art. 5. Avvio dell'attivita' 1. Il produttore primario che intende avviare le attivita' di cui all'art. 1 presenta all'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio domanda di registrazione redatta secondo il modello di cui all'allegato H. 2. Il modulo debitamente compilato di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) planimetria in scala 1:100, in due copie, sottoscritte e datate dall'OSA, che riporti, ove presenti, la disposizione dei locali di vendita, lavorazione, deposito, stagionatura e macellazione dei capi avicunicoli, con relative attrezzature, dei servizi igienici, nonche' della rete idrica e degli scarichi conforme alla normativa vigente; b) una breve relazione tecnico - descrittiva: 1) del luogo, delle strutture e delle modalita' di allevamento degli animali; 2) del luogo di produzione dei vegetali lavorati; 3) dei locali in cui e' esercitata la trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonche' degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico; 4) della tipologia dei prodotti lavorati e delle relative modalita' di produzione, lavorazione, conservazione e vendita, nonche' degli eventuali veicoli o contenitori utilizzati per il trasporto di animali vivi e dei prodotti; c) documentazione che attesti la titolarita' dell'utenza in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico; in caso di approvvigionamento autonomo e' richiesta la valutazione analitica della potabilita' delle acque utilizzate con la determinazione anche di eventuali inquinanti legati alla territorialita'. d) copia della ricevuta delle eventuali tariffe dovute ex lege per lo svolgimento dell'attivita'; e) fotocopia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione propedeutico di cui all'art. 11, comma 3; f) fotocopia del documento di identita'. 3. I competenti servizi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria effettuano, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda medesima, un sopralluogo diretto ad accertare la conformita' dei locali ai requisiti previsti dal presente Regolamento redigendo il verbale secondo il modello di cui all'allegato I. 4. L'attivita' di cui al comma 1 puo' iniziare solo a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento da parte dei competenti servizi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria e agli adempimenti previsti all'art. 11, comma 3. 5. Le attivita' di cui all'art. 1 sono svolte nel rispetto delle disposizioni comuni di cui agli articoli da 6 a 14 e delle disposizioni specifiche per ciascuna attivita' recate dagli allegati A), B), C), D), E), F) e G). 6. Ogni modifica strutturale o impiantistica ai locali registrati, ai sensi del presente regolamento, allo svolgimento delle attivita' previste dovra' essere preventivamente comunicata ai competenti servizi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente che provvedera' ad effettuare, nei quindici giorni successivi alla presentazione della comunicazione, un sopralluogo diretto ad accertare la conformita' dei locali ai requisiti previsti dal presente Regolamento. 7. La cessazione dell'attivita' PPL avviene con apposita notifica all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio. 8. Il superamento delle quantita' previste per ciascun prodotto PPL nell'art. 3 e negli allegati A), B), C), D), E), F) e G) comporta per il produttore PPL la necessaria comunicazione di cui al comma 7. Tale produttore puo' contemporaneamente registrare la propria attivita' ai sensi della norma vigente avendo la facolta' di mantenere e ove necessario aggiornare, il manuale di buone prassi precedentemente applicato in regime PPL. Il manuale, cosi' modificato, e' considerato il manuale aziendale. Art. 6. Requisiti dei locali per la lavorazione dei prodotti 1. La lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere effettuata in locali specifici dotati dei pertinenti requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere anche accessori all'abitazione purche' non siano completamente interrati e siano naturalmente aerati ed adeguatamente illuminati. 2. I locali di cui al comma 1 e le attrezzature devono rispettare i seguenti requisiti: a) la superficie deve essere adeguata alla tipologia e alla quantita' di prodotto lavorato; b) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente comunicanti con i locali di allevamento; c) i pavimenti e le pareti e le porte devono essere mantenuti in buone condizioni facilmente lavabili e, ove necessario, disinfettabili, rivestiti di materiale resistente, preferibilmente con angoli e spigoli arrotondati; d) le acque di lavaggio devono, ove necessario, confluire in scarichi a sifone; e) i soffitti devono essere intonacati e tinteggiati, oppure essere in legno opportunamente verniciato; f) deve essere presente un lavabo fornito di acqua calda e fredda e dotato di comando non manuale (a pedale, a ginocchio, a gomito, a pulsante temporizzato o fotocellula), con distributore di sapone ed asciugamani a perdere; g) le superfici di lavoro devono essere facilmente lavabili e disinfettabili; h) tutti i macchinari e le attrezzature devono essere facilmente lavabili e disinfettabili; i) deve essere, ove necessario, garantito un adeguato sistema di sterilizzazione dei coltelli; j) devono essere presenti adeguate protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi; k) deve essere previsto un armadio o un locale per il deposito dei materiali di pulizia e disinfezione anche collocato all'interno all'abitazione purche' di facile accesso; l) deve essere previsto un armadio chiuso per la sola conservazione degli ingredienti o degli additivi utilizzati nella preparazione dei prodotti alimentari; m) deve essere previsto un armadio per riporre i vestiti da lavoro che puo' essere collocato anche all'interno dell'abitazione del produttore primario; n) devono essere previsti, ove necessario, idonei mezzi di convogliamento o allontanamento di fumi, vapori e simili; o) devono essere previsti idonei contenitori con coperchio per i sottoprodotti di origine animale, i rifiuti alimentari e gli scarti di lavorazione che devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. 3. Il servizio igienico non deve comunicare direttamente con il locale di lavorazione. 4. E' consentita l'utilizzazione dei servizi igienici interni all'abitazione purche' essi siano in prossimita' del locale di lavorazione. 5. Lo stesso locale puo' essere adibito alla lavorazione di piu' prodotti, purche' le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in momenti diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature. 6. Qualora il produttore primario utilizzi lo stesso locale per la lavorazione di piu' prodotti deve assicurare procedure idonee per evitare la contaminazione crociata. 7. Nei locali di cui al comma 1 devono essere inoltre presenti idonee attrezzature frigorifere per la conservazione di ingredienti, semilavorati e prodotti finiti deperibili. 8. E' ammesso l'uso di strumenti ed attrezzi in legno naturale purche' in buono stato e puliti. 9. La macellazione e lavorazione dei volatili e dei conigli fino al limite massimo di millecinquecento capi per anno deve essere svolta in locali aventi i requisiti di cui al presente articolo. 10. La macellazione dei conigli in misura superiore al limite di cui al comma 9 e comunque fino al limite massimo di cinquemila capi per anno deve essere effettuata in locali aventi i requisiti previsti dalla deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2564 ("Linee guida regionali applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene per gli alimenti di origine animale", con disposizioni, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 13/2009, relative alle deroghe per gli stabilimenti di ridotta capacita' produttiva in conformita' a quanto previsto dall'intesa S/R n. 115/CSR del 31.5.2007). Art. 7. Requisiti dei locali di maturazione 1. I locali adibiti alla maturazione, affinatura, stagionatura, essiccazione, dei prodotti di cui all'art. 1 (e ad altri processi analoghi), qualora previsti, devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti in roccia naturale. 2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti: a) i pavimenti, le pareti e le coperture e gli infissi devono essere facilmente pulibili; b) le superfici che vengono a diretto contatto con i prodotti devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile; 3. Deve essere garantita la protezione dalla contaminazione e dall'ingresso di animali infestanti. 4. Qualora le superfici di appoggio che vengono a diretto contatto con i prodotti e le attrezzature utilizzate siano in legno, anche non liscio, devono essere puliti e in buono stato. 5. I servizi dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio possono consentire che le attivita' di cui al comma 1 siano eseguite anche in locali accessori all'abitazione, non esclusivamente dedicati, purche' tali locali rispettino i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4. 6. I pavimenti della zona stagionatura, se in terra battuta, devono essere adeguatamente ricoperti di ghiaia con corridoi di servizio a pavimentazione piena. Art. 8. Requisiti dei locali di deposito 1. I locali adibiti al deposito dei prodotti di cui all'art. 1, qualora previsti, devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia. I locali possono essere anche accessori all'abitazione purche' non direttamente comunicanti con l'allevamento. 2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti: a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami; b) i soffitti, anche in legno, devono essere in buono stato di manutenzione; c) le superfici che vengono a contatto diretto con i prodotti devono essere facilmente lavabili e disinfettabili; d) i locali devono avere adeguate protezioni alle finestre ed alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti ed altri animali nocivi; e) devono essere presenti attrezzature adeguate per lo stoccaggio degli alimenti. 3. Nei locali di cui al comma 1 e' vietato il deposito di materiali non pertinenti all'attivita' lavorativa. Art. 9. Requisiti dei locali di vendita 1. I locali adibiti alla vendita diretta delle piccole produzioni locali di cui all'art. 1 devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione con esclusione dei locali completamenti interrati. 2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti: a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente comunicanti con i locali di allevamento; b) il pavimento, le pareti e le superfici a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni essere facilmente lavabile e, se necessario, disinfettabile; c) deve essere presente un lavabo fornito di acqua calda e fredda e dotato di comando non manuale, a pedale, a ginocchio o fotocellula, con distributore di sapone ed asciugamani a perdere; d) qualora le tipologie di prodotti lo richiedano, i locali devono avere attrezzature frigorifere in grado di mantenere una idonea temperatura di conservazione; e) i locali devono avere adeguate protezioni alle finestre ed alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti ed altri animali nocivi; f) le attrezzature devono essere di materiale idoneo, facilmente pulibili e disinfettabili; g) i prodotti devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. 3. La vendita dei prodotti puo' avvenire anche nei locali di lavorazione purche' non avvenga contestualmente alla lavorazione e vengano assicurate procedure idonee per la contaminazione crociata. Art. 10. Locali di somministrazione "frasca", "osmiza"e "privada" 1. La domanda di registrazione per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita dei prodotti di cui all'art. 1 puo' essere presentato anche dalle tradizionali aziende agricole locali denominate "frasca", "osmiza", o "privada", previste da specifici regolamenti comunali. 2. Per le attivita' svolte nelle aziende di cui al comma 1 non rientranti nel presente regolamento continuano ad applicarsi esclusivamente le procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004. Art. 11. Disposizioni comuni in materia di igiene e trasporto 1. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione, nella preparazione, nel confezionamento, nel deposito e nella stagionatura dei prodotti devono essere idonei al contatto con gli alimenti, secondo la vigente normativa, mantenuti in buono stato, regolarmente lavati e disinfettati e conservati in apposito armadietto chiuso. 2. Il personale addetto alla lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale, indossare indumenti adeguati e puliti. 3. Il personale di cui al comma 2 deve frequentare uno specifico corso di formazione tenuto dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria alle buone pratiche di lavorazione delle materie prime da trasformare. Il personale di cui al comma 2 deve inoltre essere in regola con i requisiti previsti dalla legislazione di settore. 4. Il trasporto delle carni e dei prodotti trasformati deve essere effettuato con mezzi o contenitori dedicati e idonei, isotermici o refrigerati a seconda della tipologia di prodotto, e registrati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 5. E' consentito l'utilizzo di contenitori per alimenti, anche non isotermici, purche' siano lavabili, disinfettabili esclusivamente per il trasporto delle carni provenienti dai macelli ed avviate immediatamente alla lavorazione. 6. L'utilizzo dei contenitori di cui al comma 5 e' consentita solo se la durata del trasporto e' inferiore ad un'ora. 7. I contenitori di cui al comma 5 devono essere opportunamente identificati dal Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio. Art. 12. Disposizioni comuni in materia di acque 1. Nei locali destinati alla macellazione, alla lavorazione ed alla vendita dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere utilizzata acqua potabile. 2. E' considerata idonea l'acqua dell'acquedotto pubblico. 3. Nel caso di una fonte autonoma privata di approvvigionamento (pozzo, sorgente o acqua superficiale) e' richiesta la verifica analitica della potabilita' con cadenza almeno annuale. Solo per fonti nuove/pozzi di recente terebrazione e' richiesto il giudizio di idoneita' all'uso dell'acqua da parte dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio. 4. Le acque reflue devono essere smaltite in conformita' alle disposizioni vigenti. Art. 13. Etichettatura 1. I prodotti di cui all'art. 1 devono essere venduti nel rispetto delle vigenti norme concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono essere, altresi', identificati con la dicitura "PPL - provincia - numero di registrazione". Art. 14. Procedure di autocontrollo e controllo ufficiale 1. Il produttore primario deve provvedere alla conservazione della documentazione relativa ai prodotti ed alle registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione al fine di garantire la rintracciabilita' delle produzioni ai sensi del Reg. (CE) 178/2002. 2. Per la finalita' di cui al comma 1 possono essere conservati anche i documenti commerciali e ogni altra documentazione gia' prevista dalla normativa vigente. 3. Il produttore PPL e' tenuto ad adottare e compilare debitamente il manuale di Buone Pratiche di Lavorazione, predisposto in conformita' alla normativa comunitaria, nonche' misure idonee a garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari in tutte le fasi delle attivita' di cui all'art. 1. 4. Le attivita' di cui all'art. 1 sono soggette alle procedure di controllo ufficiale ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, ed alle disposizioni regionali in materia. Il controllo e' effettuato dal personale dei Servizi veterinari e dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende per i servizi sanitari territorialmente competenti. 5. I servizi di cui al comma 4 provvedono, in accordo con la Regione e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all'effettuazione degli esami di laboratorio e microbiologici sulle produzioni e sui processi. 6. Qualora in sede di controllo ufficiale i Servizi di cui al comma 4 riscontrino la non conformita' delle attivita' di cui all'art. 1 alle disposizioni del presente regolamento adottano i provvedimenti previsti dal Reg (CE) 882/2004 e dalle disposizioni regionali. Art. 15. Modifiche agli allegati 1. Gli allegati H) e I) al presente regolamento possono essere modificati con decreto del direttore della Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 16. Norma transitoria 1. Sono fatte salve le registrazioni delle aziende gia' effettuate ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). Art. 17. Abrogazioni 1. E' abrogato il Decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 023/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole produzioni locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011). Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, il Presidente: Serracchiani