Art. 3 Inserimento dell'art. 11-bis nella L.R. 66/2012) 1. Dopo l'articolo 11 della L.R. 66/2012 e' inserito il seguente: "Art. 11-bis (Istituzione del logo distintivo "Tartufo d'Abruzzo"). 1. La Regione, allo scopo di valorizzare e promuovere la qualita' del tartufo abruzzese, istituisce il logo distintivo di: "Tartufo d'Abruzzo". 2. La realizzazione del simbolo grafico, le caratteristiche del prodotto, le regole di utilizzo, le relative modalita' di assegnazione dell'attestazione "Tartufo d'Abruzzo" sono definite con atto della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".