Art. 3 
 
                    Inserimento dell'art. 11-bis 
                         nella L.R. 66/2012) 
 
  1. Dopo l'articolo 11 della L.R. 66/2012 e' inserito il seguente: 
  "Art. 11-bis (Istituzione del logo distintivo "Tartufo d'Abruzzo"). 
  1. La Regione, allo scopo di valorizzare e promuovere  la  qualita'
del tartufo abruzzese, istituisce il  logo  distintivo  di:  "Tartufo
d'Abruzzo". 
  2. La realizzazione del simbolo  grafico,  le  caratteristiche  del
prodotto,  le  regole  di  utilizzo,   le   relative   modalita'   di
assegnazione dell'attestazione "Tartufo d'Abruzzo" sono definite  con
atto della Giunta  regionale  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.".