Art. 4 
 
                        Modifiche all'art. 17 
                         della L.R. 66/2012 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 66/2012 e' sostituito dai
seguenti: 
  "3. Nei comuni  della  Provincia  dell'Aquila,  in  alternativa  al
vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, e' concesso l'utilizzo di
uno  zappetto  rotondeggiante  di  lunghezza  non  superiore   a   15
centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un  manico
inamovibile non superiore a 50 centimetri. 
  3-bis. E' vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3
staffe o appendici varie.".