Art. 4 Modifiche all'art. 17 della L.R. 66/2012 1. Il comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 66/2012 e' sostituito dai seguenti: "3. Nei comuni della Provincia dell'Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, e' concesso l'utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri. 3-bis. E' vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie.".