(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 109 del 21 ottobre 2015) Atto di promulgazione n. 31 Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 41/4 del 1° ottobre 2015; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo: Art. 1 Sostituzione dell'art. 99 della L.R. 24/2005 1. L'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e' sostituito dal seguente: "Art. 99 (Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo). - 1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti di propria competenza o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, purche' sugli stessi impianti sia apposta idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe. 2. I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso. 3. Le disposizioni del presente articolo sono riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata.".