Art. 16 Promozione di attivita' culturali 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a trasferire alle Province e alla Citta' metropolitana di Bologna risorse per sostenere il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale. 2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalita' e priorita' per il trasferimento delle risorse. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2015, mediante un'autorizzazione di spesa pari a euro 800.000,00, a valere sul capitolo U70683, afferente alla U.P.B. 1.5.6.2.27100 - Promozione di attivita' culturali.