Art. 16 
 
                  Promozione di attivita' culturali 
 
  1. La Regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a  trasferire  alle
Province e alla Citta' metropolitana di Bologna risorse per sostenere
il  funzionamento  degli  enti,  fondazioni,  associazioni  e   altre
istituzioni operanti in ambito culturale. 
  2. La Giunta regionale, con  propri  atti,  definisce  modalita'  e
priorita' per il trasferimento delle risorse. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte,  per  l'esercizio
finanziario 2015, mediante un'autorizzazione di  spesa  pari  a  euro
800.000,00, a valere  sul  capitolo  U70683,  afferente  alla  U.P.B.
1.5.6.2.27100 - Promozione di attivita' culturali.