Art. 8 
 
            Modifica della legge regionale n. 3 del 2015 
 
  1. La tabella A, di cui all'art. 1 della legge regionale n.  3  del
2015  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   di
previsione  2015  e  del  bilancio   pluriennale   2015-2017   (Legge
finanziaria 2015)), e'  sostituita  dalla  tabella  A  allegata  alla
presente legge. 
  2. L'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2015 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 6. (Interventi in  materia  di  opere  idrauliche  nei  corsi
d'acqua di competenza  regionale).  -  1.  Per  la  realizzazione  di
interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti
in bacini idrografici di competenza regionale e per  la  manutenzione
delle reti di  monitoraggio  meteo-idro-pluviometrico  ai  sensi  del
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle  disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono
disposte, per gli esercizi 2015 e 2016, le seguenti autorizzazioni di
spesa, a valere sui capitoli  di  seguito  indicati,  afferenti  alla
U.P.B.  1.4.2.2.13863  -  Interventi  di  sistemazione  idraulica   e
ambientale: 
    a) capitolo U39186: 
      esercizio 2015 euro 140.000,00, 
      esercizio 2016 euro 272.750,00; 
    b) capitolo U39187: 
      esercizio 2015 euro 5.000,00, 
      esercizio 2016 euro 20.500,00; 
    c) capitolo U39191: 
      esercizio 2015 euro 17.000,00 
      esercizio 2016 euro 31.800,00.». 
  3. Al comma 1 dell'art. 9 della  legge  regionale  n.  3  del  2015
l'importo di «euro 5.697.534,17» e' sostituito  dal  seguente:  «euro
8.197.534,17». 
  4. L'art. 10 della legge regionale n. 3 del 2015 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 10. (Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in
gestione  accentrata  presso  la  Regione  per  la  realizzazione  di
progetti ed attivita' a supporto del Servizio sanitario regionale). -
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attivita'
a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'art.
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n.  421),  gestiti  direttamente  a  livello  regionale
attraverso una quota  di  finanziamento  dei  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata,  viene
determinata, per l'esercizio finanziario 2015, in euro 46.993.830,00,
cosi' articolati: 
    a)  acquisto  di  beni  e  servizi,   a   valere   sui   capitoli
U51614-U51581-U51583-U51585-U51587-U51592-  U51596-U51598,  afferenti
alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 19.498.723,30; 
    b) trasferimenti correnti, a valere sui capitoli U51616 e  U51600
afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18000, per euro 25.195.106,70; 
    c) acquisto di beni, a valere sul capitolo U52302 afferente  alla
U.P.B. 1.5.1.3.19030, per euro 2.300.000,00.». 
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma  1,  lettera
a), della legge regionale n. 3 del  2015  e'  elevata,  per  il  solo
esercizio 2015, ad euro 30.000.000,00 al fine di assicurare copertura
finanziaria agli  oneri  derivanti  dal  pagamento,  da  parte  delle
Aziende sanitarie regionali,  degli  indennizzi  per  emotrasfusi  ai
sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a  favore  dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa  di
vaccinazioni  obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazione   di
emoderivati), nonche' agli oneri a  carico  dei  bilanci  2015  delle
Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di  prestazioni
aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza. 
  6. Al comma 1 dell'art. 14 della legge  regionale  n.  3  del  2015
l'importo di «euro 3.000.000,00» e' sostituito  dal  seguente:  «euro
4.000.000,00». 
  7. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 3 del 2015 dopo
le parole «obiettivi» sono soppressi i numeri «9 e 10,».