Art. 9 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa 1. La Regione e' autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo, per l'importo complessivo di euro 200.000,00, destinato alla morosita' incolpevole, atto a: a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto; b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione; c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprieta' di privati, nonche' per favorire la mobilita' nel settore della locazione. 2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalita' e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, per l'esercizio 2015, mediante l'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, a valere sul capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.