Art. 9 
 
             Partecipazione della Regione Emilia-Romagna 
           a fondi e interventi per l'emergenza abitativa 
 
  1. La Regione e' autorizzata a partecipare alla costituzione di  un
fondo, per l'importo complessivo di euro 200.000,00,  destinato  alla
morosita' incolpevole, atto a: 
    a) garantire i crediti assunti dalle banche nei  confronti  degli
inquilini  che  sottoscrivono  con  i  proprietari   degli   immobili
un'intesa per  la  sospensione  dell'esecuzione  delle  procedure  di
sfratto; 
    b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in  una
situazione di inadempienza all'obbligo di  pagamento  del  canone  di
locazione; 
    c) concedere contributi per favorire l'accesso  e  la  permanenza
negli alloggi degli inquilini di alloggi di  proprieta'  di  privati,
nonche' per favorire la mobilita' nel settore della locazione. 
  2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalita' e  i
criteri  di  attribuzione  dei  finanziamenti  di  cui  al   presente
articolo. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte,  per  l'esercizio
2015, mediante l'autorizzazione di spesa pari ad euro  200.000,00,  a
valere sul capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B.  1.4.1.2.12290  -
Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.