Art. 12 
 
                        Sindaco metropolitano 
 
  1. Il Sindaco metropolitano: 
    a) e' il legale rappresentante dell'ente; 
    b) convoca e presiede la Giunta metropolitana; 
    c) convoca e presiede la Conferenza metropolitana; 
    d) convoca l'Adunanza elettorale metropolitana; 
    e) sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici
nonche' all'esecuzione degli atti; 
    f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto. 
  2. Il Sindaco metropolitano nomina tra i  componenti  della  Giunta
metropolitana un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di  assenza
o impedimento. Qualora anche il Vicesindaco sia assente  o  impedito,
assume le funzioni  di  Sindaco  metropolitano  il  componente  della
Giunta piu' anziano di eta'. 
  3. Il Sindaco metropolitano puo' assegnare  deleghe  ai  componenti
della  Giunta  metropolitana,   nel   rispetto   del   principio   di
collegialita', secondo le modalita'  e  nei  limiti  stabiliti  dallo
statuto.  Le  deleghe  possono  essere  revocate  con   provvedimento
motivato. 
  4.  Il   Sindaco   metropolitano   compie   tutti   gli   atti   di
amministrazione  che  dalla  legge  o   dallo   statuto   non   siano
specificamente attribuiti ad altri organi della Citta' metropolitana,
al segretario ed ai dirigenti della Citta' metropolitana.  Nomina  il
segretario della Citta' metropolitana, i responsabili degli uffici  e
dei servizi, attribuisce e definisce  gli  incarichi  dirigenziali  e
quelli  di  collaborazione  esterna.  I  rapporti  di  collaborazione
esterna e di consulenza non possono superare  le  due  unita'  e  non
possono prevedere un compenso superiore al 50  per  cento  di  quello
spettante ai dirigenti di prima nomina. 
  5.  Il  Sindaco  metropolitano,  ogni  sei  mesi,   presenta   alla
Conferenza metropolitana una relazione relativa al lavoro svolto  nel
semestre precedente.