Art. 12 Sindaco metropolitano 1. Il Sindaco metropolitano: a) e' il legale rappresentante dell'ente; b) convoca e presiede la Giunta metropolitana; c) convoca e presiede la Conferenza metropolitana; d) convoca l'Adunanza elettorale metropolitana; e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonche' all'esecuzione degli atti; f) esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto. 2. Il Sindaco metropolitano nomina tra i componenti della Giunta metropolitana un Vicesindaco, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, assume le funzioni di Sindaco metropolitano il componente della Giunta piu' anziano di eta'. 3. Il Sindaco metropolitano puo' assegnare deleghe ai componenti della Giunta metropolitana, nel rispetto del principio di collegialita', secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dallo statuto. Le deleghe possono essere revocate con provvedimento motivato. 4. Il Sindaco metropolitano compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti ad altri organi della Citta' metropolitana, al segretario ed ai dirigenti della Citta' metropolitana. Nomina il segretario della Citta' metropolitana, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna. I rapporti di collaborazione esterna e di consulenza non possono superare le due unita' e non possono prevedere un compenso superiore al 50 per cento di quello spettante ai dirigenti di prima nomina. 5. Il Sindaco metropolitano, ogni sei mesi, presenta alla Conferenza metropolitana una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente.