Art. 13 
 
                 Elezione del Sindaco metropolitano 
 
  1. L'elezione del Sindaco metropolitano e' indetta con decreto  del
Sindaco  uscente,  da  emanarsi  non  oltre  il  sessantesimo  giorno
antecedente quello della votazione. 
  2. La data dell'elezione, da svolgersi di  norma  in  una  domenica
compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, e' fissata preventivamente
con  delibera  della  Giunta  metropolitana.   In   sede   di   prima
applicazione della  presente  legge,  l'elezione  si  svolge  in  una
domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2015. 
  3.  Il  decreto  e'  notificato  alla  Prefettura  territorialmente
competente, al  Presidente  del  Tribunale  ove  ha  sede  la  Citta'
metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie  locali,  ai
segretari dei comuni della Citta'  metropolitana  ed  e'  pubblicato,
anche online, negli albi pretori della  Citta'  metropolitana  e  dei
comuni  che  ne  fanno  parte  entro  il  quarantacinquesimo   giorno
antecedente quello della votazione. 
  4. In prima  applicazione  della  presente  legge,  il  decreto  di
indizione delle elezioni di cui al comma 1 e' emanato dal  Presidente
della Regione entro 45 giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  5. Il Sindaco metropolitano e' eletto dai sindaci e dai consiglieri
comunali,  in   carica,   dei   comuni   appartenenti   alla   Citta'
metropolitana nonche' dai presidenti dei  consigli  circoscrizionali,
in carica, del comune capoluogo, che compongono l'Adunanza elettorale
metropolitana. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri  comunali
nonche' i presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto
dalla carica ai sensi dell'articolo 11  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235. 
  6. Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sindaci in carica dei
comuni appartenenti alla Citta' metropolitana, il cui  mandato  scada
non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle  elezioni.
Non e' candidabile il sindaco sospeso di  diritto  dalla  carica,  ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012. 
  7. Risulta eletto il  candidato  che  abbia  riportato  il  maggior
numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto  il  candidato
piu' anziano di eta'. 
  8. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge,  lo  statuto  della  Citta'   metropolitana   puo'   prevedere
l'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco  metropolitano,
a decorrere dal primo rinnovo successivo  all'elezione  da  svolgersi
con le modalita' di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei
liberi  Consorzi  comunali   e   delle   Citta'   metropolitane   che
rappresentino  la  maggioranza  della   popolazione   della   Regione
prevedano  l'elezione  diretta,  il  Governo  presenta  all'Assemblea
regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce  le  modalita'
di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del  libero
Consorzio  comunale  e  del  Sindaco  metropolitano.  E'   condizione
necessaria, affinche' si  possa  far  luogo  all'elezione  diretta  a
suffragio universale del Sindaco metropolitano, che entro la data  di
indizione  delle  elezioni  il  comune   capoluogo   abbia   previsto
l'articolazione  del  proprio  territorio   in   piu'   comuni,   con
deliberazione del  consiglio  comunale  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti sottoposto a referendum tra tutti i cittadini della Citta'
metropolitana e approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto.
Per la validita' del referendum e' necessaria la partecipazione della
meta' piu' uno degli aventi diritto. E', altresi', necessario che sia
approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi comuni.