Art. 13 Elezione del Sindaco metropolitano 1. L'elezione del Sindaco metropolitano e' indetta con decreto del Sindaco uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, e' fissata preventivamente con delibera della Giunta metropolitana. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2015. 3. Il decreto e' notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Citta' metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della Citta' metropolitana ed e' pubblicato, anche online, negli albi pretori della Citta' metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. 4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 e' emanato dal Presidente della Regione entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il Sindaco metropolitano e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Citta' metropolitana nonche' dai presidenti dei consigli circoscrizionali, in carica, del comune capoluogo, che compongono l'Adunanza elettorale metropolitana. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali nonche' i presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto dalla carica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 6. Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sindaci in carica dei comuni appartenenti alla Citta' metropolitana, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Non e' candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012. 7. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'. 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Citta' metropolitana puo' prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalita' di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalita' di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano. E' condizione necessaria, affinche' si possa far luogo all'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, che entro la data di indizione delle elezioni il comune capoluogo abbia previsto l'articolazione del proprio territorio in piu' comuni, con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti sottoposto a referendum tra tutti i cittadini della Citta' metropolitana e approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. Per la validita' del referendum e' necessaria la partecipazione della meta' piu' uno degli aventi diritto. E', altresi', necessario che sia approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi comuni.