Art. 14 
 
          Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano 
 
  1. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano  si  sia  dimesso,  sia
cessato per qualsiasi causa dalla carica di  sindaco  del  comune  di
appartenenza o di Sindaco metropolitano ovvero nel caso di  rimozione
dello stesso Sindaco metropolitano per approvazione della mozione  di
sfiducia ai sensi dell'articolo 17, si procede, entro sessanta giorni
dalla cessazione, all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano. 
  2. Fino all'elezione del nuovo Sindaco  metropolitano  le  relative
funzioni sono esercitate dal Vicesindaco metropolitano. 
  3. Nei casi di cui  al  comma  1  la  Giunta  metropolitana  compie
esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.