Art. 14 Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano 1. Nel caso in cui il Sindaco metropolitano si sia dimesso, sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco del comune di appartenenza o di Sindaco metropolitano ovvero nel caso di rimozione dello stesso Sindaco metropolitano per approvazione della mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 17, si procede, entro sessanta giorni dalla cessazione, all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano. 2. Fino all'elezione del nuovo Sindaco metropolitano le relative funzioni sono esercitate dal Vicesindaco metropolitano. 3. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta metropolitana compie esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.