Art. 16 
 
                        Giunta metropolitana 
 
  1. La Giunta  metropolitana  e'  l'organo  esecutivo  della  Citta'
metropolitana ed esercita le funzioni attribuite dallo statuto. 
  2. La Giunta metropolitana e' composta da: 
    a) quattro componenti, nelle Citta' metropolitane con popolazione
residente fino a 500.000 abitanti; 
    b) sei componenti, nelle  Citta'  metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 500.000 abitanti ed inferiore  a  1.000.000  di
abitanti; 
    c) otto componenti, nelle Citta'  metropolitane  con  popolazione
residente pari o superiore a 1.000.000 di abitanti. 
  3. La  Giunta  metropolitana  e'  eletta  dall'Adunanza  elettorale
metropolitana. Le elezioni della  Giunta  sono  indette  dal  Sindaco
metropolitano entro quindici giorni dalla sua elezione e si  svolgono
nei successivi trenta giorni. Ai fini  dell'elezione  dei  componenti
della  Giunta,  il   Sindaco   metropolitano   propone   all'Adunanza
elettorale un elenco di candidati, scelti tra i sindaci, i presidenti
dei  consigli  circoscrizionali  del   comune   sede   della   Citta'
metropolitana ed  i  consiglieri  comunali,  in  carica,  dei  comuni
appartenenti alla Citta' metropolitana, in numero triplo  rispetto  a
quello previsto dal comma 2. L'elenco dei  candidati  deve  prevedere
almeno un rappresentante dei comuni con popolazione non  superiore  a
5.000 abitanti ed almeno un rappresentante dei comuni con popolazione
tra 5.000 e 10.000  abitanti.  Nell'ambito  del  suddetto  elenco  di
candidati,  nel  quale  nessuno  dei  due  sessi  puo'  superare   la
percentuale dei due terzi,  l'Adunanza  elettorale  elegge  i  membri
della Giunta. A tal fine ciascun elettore puo' esprimere fino  a  due
preferenze. Nel caso di espressione di  due  preferenze  esse  devono
riguardare candidati  di  genere  diverso,  pena  la  nullita'  della
seconda preferenza. Sono eletti i candidati che abbiano  ottenuto  il
maggior numero  di  preferenze.  Nel  caso  in  cui  gli  ultimi  due
candidati collocati in posizione utile  abbiano  ottenuto  un  uguale
numero di voti, risulta eletto il candidato piu' giovane. 
  4. Non sono candidabili a componenti della  Giunta  il  coniuge,  i
parenti  e  gli  affini  entro   il   secondo   grado   del   Sindaco
metropolitano. Non sono candidabili i sindaci, i consiglieri comunali
ed i presidenti dei  consigli  circoscrizionali  sospesi  di  diritto
dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235. 
  5. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza,
per qualsiasi causa, comporta la decadenza dalla carica di componente
della Giunta metropolitana. 
  6. Nel caso di cui al comma  5,  il  Sindaco  metropolitano  indice
l'elezione di un nuovo  componente  della  Giunta  metropolitana,  da
svolgersi con le modalita' ed i termini  di  cui  al  comma  3.  Fino
all'elezione  le  relative  funzioni  sono  esercitate  dal   Sindaco
metropolitano. 
  7. Nei casi di cessazione  del  Sindaco  metropolitano,  la  Giunta
permane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco. 
  8. La Giunta metropolitana propone alla Conferenza metropolitana lo
statuto della Citta' metropolitana per la sua approvazione. 
  9. La Giunta propone alla Conferenza  metropolitana  i  bilanci  di
previsione, consuntivi e pluriennali per l'approvazione.