Art. 19 Decadenza e cessazione degli organi 1. La cessazione dalla carica di sindaco di un comune o di consigliere comunale o di presidente del consiglio circoscrizionale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza immediata da qualsiasi carica ricoperta negli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane. 2. I componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane decadono dalla carica in caso di sospensione di diritto dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 3. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente dell'Assemblea del libero Consorzio comunale o della Conferenza metropolitana, lo stesso e' sostituito, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal vicesindaco e successivamente dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.