Art. 19 
 
                 Decadenza e cessazione degli organi 
 
  1. La cessazione  dalla  carica  di  sindaco  di  un  comune  o  di
consigliere comunale o di presidente del consiglio  circoscrizionale,
per qualsiasi causa, comporta la  decadenza  immediata  da  qualsiasi
carica ricoperta negli organi dei liberi Consorzi  comunali  e  delle
Citta' metropolitane. 
  2. I componenti degli organi dei liberi Consorzi comunali  e  delle
Citta' metropolitane decadono dalla carica in caso di sospensione  di
diritto dalla carica ricoperta nel comune di  appartenenza  ai  sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 
  3.  Nel  caso  di  cessazione  dalla  carica   di   un   componente
dell'Assemblea del  libero  Consorzio  comunale  o  della  Conferenza
metropolitana, lo stesso e' sostituito, fino al rinnovo della  carica
di  sindaco,  dal  vicesindaco  e  successivamente  dal   commissario
straordinario nominato ai  sensi  dell'articolo  55  dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali nella  Regione  siciliana  approvato
con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni.