Art. 2 
 
                 Potesta' statutaria e regolamentare 
                    del libero Consorzio comunale 
 
  1. Il libero Consorzio comunale, nell'ambito dei  principi  fissati
dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale: 
    a)   stabilisce   le   norme   fondamentali   dell'organizzazione
dell'ente; 
    b) specifica le  attribuzioni  degli  organi,  le  modalita'  per
assicurare il rispetto della parita' di genere e le forme di garanzia
e di partecipazione delle opposizioni; 
    c) disciplina i rapporti tra i comuni  e  le  unioni  di  comuni,
compresi nel territorio del libero Consorzio  comunale,  individuando
le modalita' di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle
funzioni dei comuni compresi nel medesimo territorio,  prevedendo  la
loro eventuale differenziazione per aree territoriali  omogenee,  nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e dei criteri di  efficacia,
efficienza, economicita', adeguatezza e riduzione della spesa; 
    d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari  del  libero
Consorzio  comunale  a  favore  dei  comuni  che  ne  fanno  parte  e
viceversa, per l'esercizio di  specifiche  funzioni,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    e) specifica i modi  di  esercizio  della  rappresentanza  legale
dell'ente, anche in giudizio; 
    f) disciplina  gli  istituti  di  partecipazione  dei  cittadini,
compreso  il  referendum  abrogativo,   consultivo   e   propositivo,
l'iniziativa popolare di deliberazioni e  l'istruttoria  pubblica  di
provvedimenti  di  interesse  generale,  le   forme   di   democrazia
partecipativa,  con  modalita'  che  assicurino  il  rispetto   della
partecipazione dei cittadini residenti e delle comunita' locali nelle
decisioni di loro specifico interesse; 
    g) determina le modalita' di partecipazione  alla  vita  pubblica
degli  stranieri  residenti  nel  territorio  del  libero   Consorzio
comunale; 
    h) definisce  le  modalita'  relative  alla  piena  realizzazione
dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella  vita  della
comunita'; 
    i) stabilisce lo stemma ed  il  gonfalone  del  libero  Consorzio
comunale; 
    l) individua, in linea con quanto  stabilito  dalle  disposizioni
regionali, sistemi di controllo interno,  al  fine  di  garantire  il
funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza,  efficacia  ed
economicita' dell'azione amministrativa. 
  2. Lo statuto e' approvato e modificato dall'Assemblea  del  libero
Consorzio comunale, che delibera a maggioranza  assoluta  dei  propri
componenti. 
  3.  Fino  alla  data  di  approvazione  dello  statuto  del  libero
Consorzio comunale, da adottarsi entro il termine di  un  anno  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto
dell'ex provincia regionale corrispondente. 
  4. Il libero Consorzio comunale adotta regolamenti nelle materie di
propria competenza in conformita' alle previsioni dello statuto.