Art. 20 Indennita' per le cariche negli organi degli enti di area vasta 1. Al Presidente del libero Consorzio comunale ed al Sindaco metropolitano e' attribuita un'indennita' pari alla differenza tra l'indennita' percepita per la carica di sindaco e quella spettante al sindaco del comune con il maggior numero di abitanti del libero Consorzio comunale o della Citta' metropolitana. 2. Qualora l'indennita' percepita dal Presidente del libero Consorzio comunale o dal Sindaco metropolitano, in virtu' della carica di sindaco, sia pari a quella del sindaco del comune con maggior numero di abitanti, agli stessi e' attribuita una maggiorazione del 20 per cento dell'indennita' gia' percepita. 3. Ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e della Citta' metropolitana e' attribuita un'indennita' pari alla differenza tra l'indennita' percepita per la carica ricoperta nel comune ed il 50 per cento di quella spettante al Presidente del relativo libero Consorzio comunale o al Sindaco della relativa Citta' metropolitana. 4. Qualora l'indennita' percepita dai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e della Citta' metropolitana, in virtu' della carica ricoperta nel comune, sia pari o superiore a quella spettante ai sensi del comma 3, agli stessi e' attribuita una maggiorazione del 10 per cento dell'indennita' gia' percepita. 5. Ai fini dell'applicazione al sindaco del comune capoluogo della Citta' metropolitana delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma l, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, la classe demografica e' determinata con riferimento alla popolazione residente nel territorio metropolitano. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle disponibilita' finanziarie in atto esistenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.