Art. 20 
 
               Indennita' per le cariche negli organi 
                      degli enti di area vasta 
 
  1. Al Presidente  del  libero  Consorzio  comunale  ed  al  Sindaco
metropolitano e' attribuita un'indennita' pari  alla  differenza  tra
l'indennita' percepita per la carica di sindaco e quella spettante al
sindaco del comune con il  maggior  numero  di  abitanti  del  libero
Consorzio comunale o della Citta' metropolitana. 
  2.  Qualora  l'indennita'  percepita  dal  Presidente  del   libero
Consorzio comunale o  dal  Sindaco  metropolitano,  in  virtu'  della
carica di sindaco, sia pari a  quella  del  sindaco  del  comune  con
maggior  numero  di  abitanti,  agli   stessi   e'   attribuita   una
maggiorazione del 20 per cento dell'indennita' gia' percepita. 
  3. Ai componenti della Giunta del libero Consorzio comunale e della
Citta' metropolitana e' attribuita un'indennita' pari alla differenza
tra l'indennita' percepita per la carica ricoperta nel comune  ed  il
50 per cento di quella spettante al Presidente  del  relativo  libero
Consorzio comunale o al Sindaco della relativa Citta' metropolitana. 
  4. Qualora l'indennita' percepita dai componenti della  Giunta  del
libero Consorzio comunale e della  Citta'  metropolitana,  in  virtu'
della carica ricoperta nel comune, sia  pari  o  superiore  a  quella
spettante ai sensi  del  comma  3,  agli  stessi  e'  attribuita  una
maggiorazione del 10 per cento dell'indennita' gia' percepita. 
  5. Ai fini dell'applicazione al sindaco del comune capoluogo  della
Citta' metropolitana delle disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
l, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, la classe demografica
e'  determinata  con  riferimento  alla  popolazione  residente   nel
territorio metropolitano. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie in atto  esistenti.  Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico del bilancio della Regione.