Art. 22 
 
            Organo di revisione degli enti di area vasta 
 
  1. In ciascun ente di area vasta  e'  costituito  un  collegio  dei
revisori dei conti composto  da  tre  soggetti,  individuati  con  le
modalita' di cui al comma 2. 
  2. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  16,  comma
25, del decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori  dei
conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti
nel registro dei revisori legali di cui  al  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 nonche' tra gli iscritti all'ordine  dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili, in possesso  dei  requisiti
previsti dall'articolo 3, commi 3  e  4,  del  decreto  del  Ministro
dell'Interno 15 febbraio  2012,  n.  23,  che  abbiano  richiesto  di
partecipare  alla  procedura  di  scelta  dell'organo  di   revisione
dell'ente di area vasta. A tal fine  un  componente,  che  assume  le
funzioni di presidente, e' scelto tra  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 4  dell'articolo  3  del  predetto  decreto
ministeriale e due componenti sono scelti tra  tutti  i  soggetti  in
possesso dei requisiti che  abbiano  richiesto  di  partecipare  alla
procedura. 
  3. Al fine della costituzione del collegio dei revisori, l'ente  di
area vasta, entro il termine di  due  mesi  antecedenti  la  scadenza
dell'organo  di  revisione,  emana  un  avviso  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel  sito  istituzionale
dell'ente. Nel caso di rinuncia o cessazione,  per  qualsiasi  causa,
dall'incarico di un componente del collegio,  l'ente  di  area  vasta
emana l'avviso di cui al presente comma entro quindici  giorni  dalla
cessazione dall'incarico medesimo. 
  4. L'estrazione a sorte e' effettuata pubblicamente, alla  presenza
del segretario,  presso  l'ente  di  area  vasta,  secondo  modalita'
stabilite  con  apposito  decreto  dell'Assessore  regionale  per  le
autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. L'incarico di componente del collegio  dei  revisori  dei  conti
dell'ente di area vasta e' incompatibile con quello di componente del
collegio dei revisori dei conti di un comune appartenente al medesimo
ente di area vasta. Qualora un soggetto sia scelto  quale  componente
del collegio dei revisori dei conti di un ente di area vasta e di  un
comune appartenente al medesimo ente di area  vasta,  il  diritto  di
opzione  e'  esercitato  entro  il  termine  di  dieci   giorni   dal
verificarsi della causa di incompatibilita'. Decorso  inutilmente  il
predetto  termine,  il  soggetto  interessato  decade   dall'incarico
nell'ente di area vasta. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal primo rinnovo degli organi di revisione dei conti degli  enti  di
area vasta successivo all'entrata in vigore della presente legge.