Art. 22 Organo di revisione degli enti di area vasta 1. In ciascun ente di area vasta e' costituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre soggetti, individuati con le modalita' di cui al comma 2. 2. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 nonche' tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente di area vasta. A tal fine un componente, che assume le funzioni di presidente, e' scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale e due componenti sono scelti tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano richiesto di partecipare alla procedura. 3. Al fine della costituzione del collegio dei revisori, l'ente di area vasta, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'ente. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico di un componente del collegio, l'ente di area vasta emana l'avviso di cui al presente comma entro quindici giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo. 4. L'estrazione a sorte e' effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario, presso l'ente di area vasta, secondo modalita' stabilite con apposito decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente di area vasta e' incompatibile con quello di componente del collegio dei revisori dei conti di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta. Qualora un soggetto sia scelto quale componente del collegio dei revisori dei conti di un ente di area vasta e di un comune appartenente al medesimo ente di area vasta, il diritto di opzione e' esercitato entro il termine di dieci giorni dal verificarsi della causa di incompatibilita'. Decorso inutilmente il predetto termine, il soggetto interessato decade dall'incarico nell'ente di area vasta. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione dei conti degli enti di area vasta successivo all'entrata in vigore della presente legge.