Art. 24 
 
             Semplificazione organizzativa e gestionale 
 
  1. Allo scopo di favorire i nuovi  investimenti,  la  Regione,  gli
enti di area vasta ed i  comuni  promuovono  l'integrazione  unitaria
delle   strutture   amministrative   esistenti,   con   funzioni   di
interlocuzione con  gli  investitori,  per  assicurare  tempi  certi,
omogeneita' e speditezza del processo decisionale.