Art. 24 Semplificazione organizzativa e gestionale 1. Allo scopo di favorire i nuovi investimenti, la Regione, gli enti di area vasta ed i comuni promuovono l'integrazione unitaria delle strutture amministrative esistenti, con funzioni di interlocuzione con gli investitori, per assicurare tempi certi, omogeneita' e speditezza del processo decisionale.