Art. 25 
 
                       Osservatorio regionale 
 
  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  d'intesa  con  la  Conferenza  Regione  -  autonomie
locali, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie  locali
e per la funzione pubblica, in coerenza  con  l'accordo  tra  Governo
nazionale e Regioni sancito nella seduta della  Conferenza  Unificata
dell'11 settembre 2014 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 settembre 2014, e' istituito l'Osservatorio regionale
per l'attuazione della presente legge, composto  dai  Presidenti  dei
liberi  Consorzi  comunali   e   dai   Sindaci   metropolitani,   dai
rappresentanti dell'Anci Sicilia, dell'Urps, delle associazioni delle
autonomie  locali  e  delle   associazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative. Con il medesimo decreto assessoriale sono  stabilite
le modalita'  operative  del  suddetto  organo  e  le  sue  eventuali
articolazioni  interne.  All'Osservatorio   regionale   deve   essere
garantito in ogni caso un flusso costante di informazioni. 
  2. Entro tre mesi dall'insediamento degli organi degli enti di area
vasta, l'Osservatorio: 
    a) svolge una ricognizione  delle  entrate  nonche'  delle  spese
necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite  agli  enti  di
area vasta; 
    b) definisce i criteri per  la  riallocazione  delle  funzioni  e
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla  base  di
parametri perequativi di natura economicodemografica. 
  3. La partecipazione all'Osservatorio e' a titolo gratuito. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.