Art. 25 Osservatorio regionale 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione - autonomie locali, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, in coerenza con l'accordo tra Governo nazionale e Regioni sancito nella seduta della Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, e' istituito l'Osservatorio regionale per l'attuazione della presente legge, composto dai Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dai Sindaci metropolitani, dai rappresentanti dell'Anci Sicilia, dell'Urps, delle associazioni delle autonomie locali e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto assessoriale sono stabilite le modalita' operative del suddetto organo e le sue eventuali articolazioni interne. All'Osservatorio regionale deve essere garantito in ogni caso un flusso costante di informazioni. 2. Entro tre mesi dall'insediamento degli organi degli enti di area vasta, l'Osservatorio: a) svolge una ricognizione delle entrate nonche' delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta; b) definisce i criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla base di parametri perequativi di natura economicodemografica. 3. La partecipazione all'Osservatorio e' a titolo gratuito. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.