Art. 27 
 
           Funzioni proprie del libero Consorzio comunale 
 
  1. Il libero Consorzio comunale,  quale  ente  di  area  vasta,  e'
titolare, oltre che delle funzioni gia' spettanti  alle  ex  province
regionali ai sensi della normativa vigente, delle  seguenti  funzioni
proprie gia'  attribuite,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed  integrazioni,
alle ex province regionali alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge: 
    1) in materia di servizi sociali e culturali: 
      a) iniziative e  proposte  agli  organi  competenti  in  ordine
all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed  ambientali
ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale  nonche'  alla
tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi  beni,  anche
con la collaborazione degli enti e delle  istituzioni  scolastiche  e
culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le  modalita'
di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, della legge  regionale
1 agosto 1977, n. 80 e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  Per
l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi  Consorzi  comunali  si
avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale  dei
beni culturali ed ambientali; 
      b) realizzazione di strutture e  servizi  assistenziali,  anche
mediante  la  riutilizzazione  delle  istituzioni   socio-scolastiche
permanenti; 
      c)  distribuzione  territoriale,   costruzione,   manutenzione,
arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli  istituti
di istruzione media di secondo grado;  promozione,  negli  ambiti  di
competenza, del  diritto  allo  studio.  Le  suddette  funzioni  sono
esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola; 
    2) in materia di sviluppo economico: 
      a)  promozione  dello  sviluppo  turistico  e  delle  strutture
ricettive, ivi compresa la concessione  di  incentivi  e  contributi;
realizzazione  di  opere,  impianti  e  servizi  complementari   alle
attivita' turistiche, di interesse sovracomunale; 
      b) interventi di  promozione  e  di  sostegno  delle  attivita'
artigiane, ivi compresa la concessione  di  incentivi  e  contributi,
salve le competenze dei comuni; 
      c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne; 
      d) autorizzazione all'apertura degli  esercizi  di  vendita  al
dettaglio di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1972,
n. 43 e successive modifiche ed integrazioni; 
    3) in materia di organizzazione del  territorio  e  della  tutela
dell'ambiente: 
      a) costruzione e manutenzione della rete  stradale  del  libero
Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica  e  delle  ex
trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza  di  altri  enti  sulle
suindicate opere, fatto salvo quanto  previsto  al  penultimo  alinea
dell'articolo 16 della  legge  regionale  2  gennaio  1979,  n.  1  e
successive modifiche ed integrazioni; 
      b) costruzione di infrastrutture di interesse  sovracomunale  e
provinciale; 
      c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; 
      d) protezione del patrimonio naturale  e  gestione  di  riserve
naturali; 
      e) organizzazione e gestione dei servizi nonche' localizzazione
e realizzazione degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti  e  di
depurazione delle acque, quando i  comuni  singoli  o  associati  non
possono provvedervi. 
  2. Il libero  Consorzio  comunale  svolge,  altresi',  le  seguenti
funzioni proprie: 
    a) pianificazione territoriale  ed  urbanistica,  generale  e  di
coordinamento,  comprese  le  opere  e  gli  impianti  di   interesse
sovracomunale, le  vie  di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  ed
infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici
e l'organizzazione dei servizi pubblici  di  interesse  generale,  da
attuarsi con le modalita' di cui all'articolo 34; 
    b) approvazione degli strumenti urbanistici dei  comuni,  la  cui
adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale
previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel  rispetto
degli indirizzi regionali; 
    c) organizzazione e gestione in  materia  di  tutela  ambientale,
entro i limiti della programmazione regionale; 
    d) pianificazione dei servizi di  trasporto  nel  territorio  del
libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in  materia  di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; 
    e) promozione,  coordinamento  e  valorizzazione  dello  sviluppo
economico  e  sociale,  comprese   le   competenze   previste   dalle
disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 23  maggio  1991,
n. 33, nell'area del  libero  Consorzio  comunale.  L'assistenza  dei
ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro
che sono portatori  di  handicap  aggiuntivi  di  natura  fisica  e/o
psichica, anche ad attivita' strutturate a carattere pre-formativo  e
di  orientamento  professionale,   nonche'   a   specifici   percorsi
socio-educativi, da svolgersi in eta'  post-scolare  e  comunque  non
necessariamente  collegate  e/o  concomitanti  con  la  frequenza  di
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di  istruzione
e formazione professionale; 
    f) sostegno e sviluppo dei  Consorzi  universitari  presenti  nel
territorio nonche' degli  enti  culturali  gia'  sostenuti  dalle  ex
province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la  stabile
partecipazione, in qualita' di soci, nei Consorzi  universitari  gia'
partecipati dalle ex province  regionali  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, nei limiti delle  previsioni  statutarie
dei medesimi Consorzi universitari; 
    g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione  e
di digitalizzazione in ambito consortile;  raccolta  ed  elaborazione
dati nonche' assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
    h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti  della
programmazione regionale. 
  3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresi'  la  gestione  delle
riserve naturali gestite dalle ex province  regionali  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  4. Ai fini dell'individuazione  delle  risorse  necessarie  per  il
finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi  Consorzi  comunali
ai sensi del presente articolo, il Presidente della  Regione,  previa
delibera  di  Giunta,  previo   parere   della   Commissione   Affari
istituzionali e della Commissione Bilancio  dell'Assemblea  regionale
siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di  un'intesa  con  i
competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione, allo  scopo  di  assicurare  lo
svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali. 
  5.  A  seguito  dell'entrata   in   vigore   di   ciascun   decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,  al
fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 
  6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi
Consorzi comunali continuano ad  esercitare  le  funzioni  attribuite
alle ex province regionali alla data  dell'entrata  in  vigore  della
presente legge, nei limiti delle disponibilita' finanziarie  in  atto
esistenti.