Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale 1. Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, e' titolare, oltre che delle funzioni gia' spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie gia' attribuite, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) in materia di servizi sociali e culturali: a) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonche' alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalita' di cui all'articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali; b) realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti; c) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola; 2) in materia di sviluppo economico: a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attivita' turistiche, di interesse sovracomunale; b) interventi di promozione e di sostegno delle attivita' artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; c) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne; d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni; 3) in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente: a) costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale; c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; d) protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali; e) organizzazione e gestione dei servizi nonche' localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi. 2. Il libero Consorzio comunale svolge, altresi', le seguenti funzioni proprie: a) pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalita' di cui all'articolo 34; b) approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli indirizzi regionali; c) organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale; d) pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; e) promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell'area del libero Consorzio comunale. L'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attivita' strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonche' a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in eta' post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale; f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonche' degli enti culturali gia' sostenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in qualita' di soci, nei Consorzi universitari gia' partecipati dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari; g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati nonche' assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; h) organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale. 3. Ai liberi Consorzi comunali spetta altresi' la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali. 5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilita' finanziarie in atto esistenti.