Art. 28 Funzioni proprie della Citta' metropolitana 1. La Citta' metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall'articolo 27 ai liberi Consorzi comunali, e' titolare delle seguenti funzioni proprie: a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione; b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all'attivita' dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonche' le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilita' ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, gia' di competenza comunale; d) mobilita' e viabilita' nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilita' e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l'intermodalita' dei trasporti nonche' l'ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Citta' metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); f) sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonche' degli enti culturali gia' sostenuti dalle ex province regionali; g) partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Citta' metropolitana. 2. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Citta' metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Citta' metropolitane. 3. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, le Citta' metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilita' finanziarie in atto esistenti.