Art. 28 
 
             Funzioni proprie della Citta' metropolitana 
 
  1. La Citta' metropolitana, quale ente di  area  vasta,  oltre  che
delle  funzioni  attribuite  dall'articolo  27  ai  liberi   Consorzi
comunali, e' titolare delle seguenti funzioni proprie: 
    a) adozione ed  aggiornamento  annuale  di  un  piano  strategico
triennale del  territorio  metropolitano,  che  costituisce  atto  di
indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni  dei  comuni  e
delle unioni di comuni compresi nel  predetto  territorio,  anche  in
relazione all'esercizio di funzioni ulteriori eventualmente  delegate
o assegnate dalla Regione; 
    b) pianificazione territoriale generale ed urbanistica  che,  nel
fissare vincoli e obiettivi all'attivita'  dei  comuni  compresi  nel
territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare
all'edilizia  residenziale  pubblica,  convenzionata   ed   agevolata
nonche' le strutture di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  e  le
infrastrutture  e  ne  valuta  la  loro  sostenibilita'   ambientale,
ecologica ed energetica nel contesto metropolitano; 
    c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione  dei  servizi
pubblici locali del  territorio  metropolitano,  gia'  di  competenza
comunale; 
    d)  mobilita'  e   viabilita'   nel   territorio   metropolitano,
assicurando la compatibilita'  e  la  coerenza  della  pianificazione
urbanistica dei singoli comuni nell'ambito metropolitano e garantendo
in ogni caso l'intermodalita' dei trasporti nonche'  l'ottimizzazione
dei  collegamenti  delle  aree  portuali  ed  aeroportuali   con   le
infrastrutture autostradali; 
    e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e  sociale
nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno  e  supporto
alle attivita' economiche e di ricerca innovative e coerenti  con  la
vocazione  della  Citta'  metropolitana,  come  delineata  nel  piano
strategico del territorio di cui alla lettera a); 
    f) sostegno e sviluppo dei  Consorzi  universitari  presenti  nel
territorio nonche' degli  enti  culturali  gia'  sostenuti  dalle  ex
province regionali; 
    g) partecipazione diretta  alla  programmazione,  assegnazione  e
gestione di interventi finanziati con fondi europei,  destinati  alla
Citta' metropolitana. 
  2. Ai fini dell'individuazione  delle  risorse  necessarie  per  il
finanziamento delle funzioni attribuite alle Citta' metropolitane  ai
sensi del presente articolo,  il  Presidente  della  Regione,  previa
delibera  di  Giunta,  previo   parere   della   Commissione   Affari
istituzionali e della Commissione Bilancio  dell'Assemblea  regionale
siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di  un'intesa  con  i
competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione, allo  scopo  di  assicurare  lo
svolgimento dei compiti istituzionali delle Citta' metropolitane. 
  3.  A  seguito  dell'entrata   in   vigore   di   ciascun   decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,  al
fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 
  4. Nelle more dell'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  2,  le
Citta' metropolitane continuano ad esercitare le funzioni  attribuite
alle ex province regionali alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, nei limiti delle disponibilita' finanziarie  in  atto
esistenti.