Art. 29 Funzioni proprie dei comuni 1. Nel rispetto del principio di sussidiarieta', sono di competenza dei comuni tutte le funzioni non attribuite dalla legge alla Regione o agli enti di area vasta. 2. I comuni svolgono, oltre alle funzioni ad essi spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie gia' attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo. 3. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai comuni ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. 4. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 5. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, le funzioni gia' attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Citta' metropolitane, nei limiti delle disponibilita' finanziarie in atto esistenti.