Art. 29 
 
                     Funzioni proprie dei comuni 
 
  1. Nel rispetto del principio di sussidiarieta', sono di competenza
dei comuni tutte le funzioni non attribuite dalla legge alla  Regione
o agli enti di area vasta. 
  2. I comuni svolgono, oltre alle  funzioni  ad  essi  spettanti  ai
sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie
gia' attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge: 
    1) in materia  di  servizi  sociali  e  culturali:  promozione  e
sostegno di manifestazioni e  di  iniziative  artistiche,  culturali,
sportive e di spettacolo. 
  3. Ai fini dell'individuazione  delle  risorse  necessarie  per  il
finanziamento delle  funzioni  attribuite  ai  comuni  ai  sensi  del
presente articolo, il Presidente della Regione,  previa  delibera  di
Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e  della
Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno  o
piu' decreti, sulla base di un'intesa con i competenti  organi  dello
Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato
e la Regione. 
  4.  A  seguito  dell'entrata   in   vigore   di   ciascun   decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,  al
fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 
  5. Nelle more dell'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  3,  le
funzioni gia' attribuite alle ex  province  regionali  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  continuano   ad   essere
esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Citta' metropolitane,
nei limiti delle disponibilita' finanziarie in atto esistenti.