Art. 3 
 
                 Potesta' statutaria e regolamentare 
                     della Citta' metropolitana 
 
  1. La Citta' metropolitana, nell'ambito dei principi fissati  dalla
presente legge, adotta il proprio statuto, il quale: 
    a)   stabilisce   le   norme   fondamentali   dell'organizzazione
dell'ente; 
    b) specifica le  attribuzioni  degli  organi,  le  modalita'  per
assicurare il rispetto della parita' di genere e le forme di garanzia
e di partecipazione delle opposizioni; 
    c) disciplina i rapporti tra i comuni  e  le  unioni  di  comuni,
compresi nel territorio della Citta' metropolitana,  individuando  le
modalita' di organizzazione, di esercizio e  di  coordinamento  delle
funzioni  metropolitane  e  comunali,  prevedendo  anche   forme   di
organizzazione unitaria delle funzioni e  dei  servizi  eventualmente
differenziate  per  aree  territoriali  omogenee,  nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta' e dei criteri di  efficacia,  efficienza,
economicita', adeguatezza e riduzione della spesa; 
    d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari della Citta'
metropolitana a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per
l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica; 
    e) specifica i modi  di  esercizio  della  rappresentanza  legale
dell'ente, anche in giudizio; 
    f) disciplina  gli  istituti  di  partecipazione  dei  cittadini,
compreso  il  referendum  abrogativo,   consultivo   e   propositivo,
l'iniziativa popolare di deliberazioni e  l'istruttoria  pubblica  di
provvedimenti  di  interesse  generale,  le   forme   di   democrazia
partecipativa,  con  modalita'  che  assicurino  il  rispetto   della
partecipazione dei cittadini residenti e delle comunita' locali nelle
decisioni di loro specifico interesse; 
    g) determina le modalita' di partecipazione  alla  vita  pubblica
degli stranieri residenti nel territorio della Citta' metropolitana; 
    h) definisce  le  modalita'  relative  alla  piena  realizzazione
dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella  vita  della
comunita'; 
    i)  stabilisce  lo  stemma   ed   il   gonfalone   della   Citta'
metropolitana; 
    l) individua, in linea con quanto  stabilito  dalle  disposizioni
regionali, sistemi di controllo interno,  al  fine  di  garantire  il
funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia  ed
economicita' dell'azione amministrativa. 
  2.  Lo  statuto  e'  approvato  e   modificato   dalla   Conferenza
metropolitana,  che  delibera  a  maggioranza  assoluta  dei   propri
componenti. 
  3. Fino alla  data  di  approvazione  dello  statuto  della  Citta'
metropolitana, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex
provincia regionale corrispondente. 
  4. La Citta' metropolitana  adotta  regolamenti  nelle  materie  di
propria competenza in conformita' alle previsioni dello statuto.