Art. 3 Potesta' statutaria e regolamentare della Citta' metropolitana 1. La Citta' metropolitana, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, adotta il proprio statuto, il quale: a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente; b) specifica le attribuzioni degli organi, le modalita' per assicurare il rispetto della parita' di genere e le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni; c) disciplina i rapporti tra i comuni e le unioni di comuni, compresi nel territorio della Citta' metropolitana, individuando le modalita' di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle funzioni e dei servizi eventualmente differenziate per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e dei criteri di efficacia, efficienza, economicita', adeguatezza e riduzione della spesa; d) disciplina l'utilizzo delle strutture immobiliari della Citta' metropolitana a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; e) specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio; f) disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, le forme di democrazia partecipativa, con modalita' che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunita' locali nelle decisioni di loro specifico interesse; g) determina le modalita' di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio della Citta' metropolitana; h) definisce le modalita' relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunita'; i) stabilisce lo stemma ed il gonfalone della Citta' metropolitana; l) individua, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali, sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa. 2. Lo statuto e' approvato e modificato dalla Conferenza metropolitana, che delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. 3. Fino alla data di approvazione dello statuto della Citta' metropolitana, da adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica lo statuto dell'ex provincia regionale corrispondente. 4. La Citta' metropolitana adotta regolamenti nelle materie di propria competenza in conformita' alle previsioni dello statuto.