Art. 33 Funzioni regionali 1. La Regione svolge, oltre alle funzioni ad essa spettanti ai sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie gia' attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge: 1) in materia di servizi culturali: a) promozione ed attuazione di iniziative ed attivita' di formazione professionale nonche' realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale; 2) in materia di tutela dell'ambiente: a) tutela dell'ambiente ed attivita' di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attivita' industriali. 2. La Regione svolge le competenze gia' proprie delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico nonche' la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. 3. La Regione, con riferimento alle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 27, provvede alla definizione degli indirizzi generali in materia di strumenti urbanistici dei comuni. 4. Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno o piu' decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. 5. A seguito dell'entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, le funzioni gia' attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Citta' metropolitane, nei limiti delle disponibilita' finanziarie in atto esistenti.