Art. 33 
 
                         Funzioni regionali 
 
  1. La Regione svolge, oltre alle  funzioni  ad  essa  spettanti  ai
sensi della normativa vigente, le seguenti ulteriori funzioni proprie
gia' attribuite alle ex province regionali, ai sensi dell'articolo 13
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge: 
    1) in materia di servizi culturali: 
      a) promozione ed  attuazione  di  iniziative  ed  attivita'  di
formazione professionale nonche' realizzazione di infrastrutture  per
la formazione professionale; 
    2) in materia di tutela dell'ambiente: 
      a) tutela  dell'ambiente  ed  attivita'  di  prevenzione  e  di
controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attivita'
industriali. 
  2. La Regione svolge  le  competenze  gia'  proprie  delle  Aziende
autonome provinciali per l'incremento turistico nonche' la  vigilanza
sulle  imprese  turistiche   operanti   nel   territorio   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n.
10. 
  3. La Regione, con riferimento alle funzioni attribuite  ai  liberi
Consorzi comunali ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo
27, provvede alla definizione degli indirizzi generali in materia  di
strumenti urbanistici dei comuni. 
  4. Ai fini dell'individuazione  delle  risorse  necessarie  per  il
finanziamento delle funzioni attribuite alla  Regione  ai  sensi  del
presente articolo, il Presidente della Regione,  previa  delibera  di
Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e  della
Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emana uno  o
piu' decreti, sulla base di un'intesa con i competenti  organi  dello
Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato
e la Regione. 
  5.  A  seguito  dell'entrata   in   vigore   di   ciascun   decreto
presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio,  al
fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni. 
  6. Nelle more dell'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  4,  le
funzioni gia' attribuite alle ex  province  regionali  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  continuano   ad   essere
esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Citta' metropolitane,
nei limiti delle disponibilita' finanziarie in atto esistenti.