Art. 34 
 
Attivita' di programmazione dei  liberi  Consorzi  comunali  e  delle
                        Citta' metropolitane 
 
  1. I liberi Consorzi comunali e  le  Citta'  metropolitane  operano
sulla base di  programmi,  mediante  i  quali  sono  individuati  gli
obiettivi, i tempi e le modalita' dei propri interventi. 
  2. Essi concorrono, altresi', nei modi stabiliti dalla legge,  alla
determinazione degli  obiettivi  e  delle  scelte  dei  piani  e  dei
programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla
formazione  degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  della
Regione (P.T.R.). 
  3. Per l'attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli  27
e  28,  i  liberi  Consorzi  comunali  e  le   Citta'   metropolitane
predispongono  i  rispettivi  Piani  Territoriali  di   Coordinamento
(P.T.C.),  che  determinano  gli  indirizzi   generali   di   assetto
strutturale del  territorio  e  le  scelte  strategiche  di  sviluppo
economico dei relativi  territori,  con  la  finalita'  ulteriore  di
tutelarne l'integrita' fisica ed  ambientale,  l'identita'  culturale
nonche' di promuoverne lo sviluppo sostenibile. 
  4. A tal fine,  i  suddetti  piani  indicano,  nel  rispetto  delle
previsioni  degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  della
Regione: 
    a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle
sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche; 
    b) la localizzazione dei servizi e  delle  attivita'  di  livello
consortile e metropolitano; 
    c) la localizzazione di massima  delle  maggiori  infrastrutture,
degli impianti produttivi e commerciali, delle  principali  linee  di
comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse  energetiche
e dei rifiuti; 
    d)  le  linee  di  intervento   per   la   sistemazione   idrica,
idrogeologica  ed   idraulico-forestale   ed   in   genere   per   il
consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque. 
  5. Il P.T.C. e' trasmesso all'Assessorato regionale del  territorio
e dell'ambiente ai fini della sua approvazione con  le  modalita'  di
cui al comma 6. 
  6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,   il   Presidente   della   Regione,   su   proposta
dell'Assessore regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente,  previa
delibera di Giunta, emana un  apposito  decreto  per  disciplinare  i
contenuti specifici e le procedure di approvazione  del  P.T.C.,  nel
rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e  di
garanzia delle relazioni interregionali.