Art. 34 Attivita' di programmazione dei liberi Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane 1. I liberi Consorzi comunali e le Citta' metropolitane operano sulla base di programmi, mediante i quali sono individuati gli obiettivi, i tempi e le modalita' dei propri interventi. 2. Essi concorrono, altresi', nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione (P.T.R.). 3. Per l'attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli 27 e 28, i liberi Consorzi comunali e le Citta' metropolitane predispongono i rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalita' ulteriore di tutelarne l'integrita' fisica ed ambientale, l'identita' culturale nonche' di promuoverne lo sviluppo sostenibile. 4. A tal fine, i suddetti piani indicano, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione: a) i diversi usi e destinazioni del territorio, in relazione alle sue caratteristiche geologiche, morfologiche ed idrogeologiche; b) la localizzazione dei servizi e delle attivita' di livello consortile e metropolitano; c) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, degli impianti produttivi e commerciali, delle principali linee di comunicazione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti; d) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regolamentazione delle acque. 5. Il P.T.C. e' trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini della sua approvazione con le modalita' di cui al comma 6. 6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera di Giunta, emana un apposito decreto per disciplinare i contenuti specifici e le procedure di approvazione del P.T.C., nel rispetto del principio di partecipazione dei soggetti coinvolti e di garanzia delle relazioni interregionali.