Art. 37 
 
                     Disposizioni sul personale 
 
  1.  I  liberi  Consorzi  comunali   e   le   Citta'   metropolitane
stabiliscono, in relazione  alle  funzioni  ad  essi  attribuite,  le
dotazioni  organiche  entro  tre  mesi  dalla  definizione  da  parte
dell'Osservatorio dei criteri di cui all'articolo 25. 
  2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al  comma
1, con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  della  Regione,  previa
delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
per  le  autonomie  locali  e  la  funzione  pubblica,   sentite   le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo  parere
della Commissione Affari istituzionali e della  Commissione  Bilancio
dell'Assemblea regionale siciliana, e' individuato il  personale  che
resta assegnato agli enti di area vasta  e  quello  eventualmente  da
destinare alle procedure di mobilita' verso  altri  enti,  secondo  i
criteri definiti dall'Osservatorio di cui all'articolo 25. 
  3.  La  ricollocazione  del  personale  e'  effettuata  a   seguito
dell'emanazione  dei  decreti   di   individuazione   delle   risorse
necessarie al finanziamento delle funzioni di cui agli  articoli  27,
28, 29 e 33. Il personale delle ex  province  regionali  conserva  la
posizione giuridica ed economica in godimento alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  nonche'  l'anzianita'   di   servizio
maturata. 
  4.  Gli  incarichi  dirigenziali  a  termine,  conferiti  ai  sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
cessano al momento dell'insediamento degli organi degli enti di  area
vasta. 
  5.  Nella  fase  di  prima  attuazione  della  presente  legge,  si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  1,
comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e degli articoli  30,
33, 34 e 34-bis del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  6. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, il personale delle
ex province  regionali  continua  ad  essere  utilizzato  dai  liberi
Consorzi comunali e dalle  Citta'  metropolitane,  nei  limiti  delle
disponibilita' finanziarie in atto esistenti.