Art. 38 
 
       Attivita' di ricognizione ai fini della ricollocazione 
                            del personale 
 
  1. La Presidenza della Regione, tramite il  Dipartimento  regionale
della  funzione  pubblica  e   del   personale,   avvia   presso   le
Amministrazioni della Regione,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti
da destinare alla ricollocazione del personale.