Art. 38 Attivita' di ricognizione ai fini della ricollocazione del personale 1. La Presidenza della Regione, tramite il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, avvia presso le Amministrazioni della Regione, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale.