Art. 39 
 
                        Autonomia finanziaria 
 
  1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto  della
Regione, i liberi Consorzi comunali e le Citta'  metropolitane  hanno
autonomia di entrata e di spesa. 
  2. In fase di prima applicazione della  presente  legge,  i  liberi
Consorzi comunali e le Citta' metropolitane continuano ad  utilizzare
le risorse finanziarie, strumentali ed umane gia' spettanti  alle  ex
province regionali alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, mantenendo la titolarita'  dei  relativi  rapporti  giuridici,
nell'ambito delle relative dotazioni di  bilancio  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.