Art. 39 Autonomia finanziaria 1. In armonia con la Costituzione e nei limiti dello Statuto della Regione, i liberi Consorzi comunali e le Citta' metropolitane hanno autonomia di entrata e di spesa. 2. In fase di prima applicazione della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Citta' metropolitane continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed umane gia' spettanti alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, mantenendo la titolarita' dei relativi rapporti giuridici, nell'ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.