Art. 40 Razionalizzazione di enti 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i liberi Consorzi comunali e le Citta' metropolitane inviano all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica una ricognizione di tutti gli enti, le agenzie, gli organismi, comunque denominati, da loro partecipati, controllati o vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni loro attribuite. 2. Ferma restando l'autonomia finanziaria degli enti di area vasta, sono mantenuti i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tra le ex province regionali e le societa' interamente o prevalentemente partecipate dalle stesse per lo svolgimento dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti di area vasta, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla dismissione delle proprie quote di partecipazione in societa' che non sono strategiche per l'erogazione dei servizi di interesse generale, al verificarsi, in via alternativa, di una delle seguenti condizioni: a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci per cento del capitale sociale; b) le societa' abbiano un numero di dipendenti inferiori a tre unita' di personale; c) le societa' abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio in passivo; d) le spese per il personale, il costo degli organi amministrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali societa' superino il cinquanta per cento delle spese correnti dell'ente. 4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le quote e le partecipazioni nelle societa' aeroportuali. 5. Gli enti di area vasta non possono costituire nuove societa' partecipate se non quelle previste per legge regionale. 6. Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati dai liberi Consorzi comunali e dalle Citta' metropolitane non puo' essere superiore a tre. 7. Nelle more del processo di statizzazione i liberi Consorzi comunali e le Citta' metropolitane continuano ad esercitare le competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonche' di istituti superiori di studi musicali gia' esercitate dalle ex province regionali.