Art. 40 
 
                      Razionalizzazione di enti 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, i liberi Consorzi comunali e le Citta'  metropolitane  inviano
all'Assessorato regionale delle autonomie  locali  e  della  funzione
pubblica  una  ricognizione  di  tutti  gli  enti,  le  agenzie,  gli
organismi, comunque denominati, da loro  partecipati,  controllati  o
vigilati, individuando quelli che esercitano funzioni in tutto  o  in
parte coincidenti con le funzioni loro attribuite. 
  2. Ferma restando l'autonomia finanziaria degli enti di area vasta,
sono mantenuti i rapporti in essere alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge tra le  ex  province  regionali  e  le  societa'
interamente  o  prevalentemente  partecipate  dalle  stesse  per   lo
svolgimento dei servizi connessi  all'esercizio  delle  funzioni.  Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di  cui
all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. 
  3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica gli enti  di  area
vasta, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  procedono   alla   dismissione   delle   proprie   quote   di
partecipazione in societa' che non sono strategiche per  l'erogazione
dei  servizi  di  interesse  generale,   al   verificarsi,   in   via
alternativa, di una delle seguenti condizioni: 
    a) le quote siano complessivamente inferiori al dieci  per  cento
del capitale sociale; 
    b) le societa' abbiano un numero di dipendenti  inferiori  a  tre
unita' di personale; 
    c) le societa' abbiano chiuso gli ultimi tre esercizi di bilancio
in passivo; 
    d)  le  spese  per  il   personale,   il   costo   degli   organi
amministrativi e di gestione, le consulenze esterne di tali  societa'
superino il cinquanta per cento delle spese correnti dell'ente. 
  4. Ai fini di cui al comma 3 sono considerate strategiche le  quote
e le partecipazioni nelle societa' aeroportuali. 
  5. Gli enti di area vasta non  possono  costituire  nuove  societa'
partecipate se non quelle previste per legge regionale. 
  6. Il numero dei componenti degli organi degli enti partecipati dai
liberi Consorzi comunali e dalle Citta' metropolitane non puo' essere
superiore a tre. 
  7. Nelle more del  processo  di  statizzazione  i  liberi  Consorzi
comunali e  le  Citta'  metropolitane  continuano  ad  esercitare  le
competenze in materia di istituti di istruzione superiore nonche'  di
istituti  superiori  di  studi  musicali  gia'  esercitate  dalle  ex
province regionali.