Art. 41 Razionalizzazione delle forme di esercizio associato di funzioni tra comuni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto ai comuni di istituire nuove entita', comunque denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonche' le convenzioni per l'espletamento di servizi. 2. Gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane possono prevedere forme di esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.