Art. 41 
 
        Razionalizzazione delle forme di esercizio associato 
                       di funzioni tra comuni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' fatto divieto ai  comuni  di  istituire  nuove  entita',  comunque
denominate, ivi compresi gli organismi di cui agli articoli 31  e  32
del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  per  l'esercizio
associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge  nonche'
le convenzioni per l'espletamento di servizi. 
  2.  Gli  statuti  dei  liberi  Consorzi  comunali  e  delle  Citta'
metropolitane possono  prevedere  forme  di  esercizio  associato  di
funzioni da parte dei comuni.