Art. 44 Norma transitoria in materia di adesione alla Citta' metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Catania, ed il comune di Licodia Eubea, che ha deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa, ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, possono deliberare di aderire rispettivamente alla Citta' metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa. 2. Nell'ipotesi di variazione territoriale ai sensi del comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che prevede le modifiche territoriali ai liberi Consorzi comunali ed alle Citta' metropolitane.