Art. 44 
 
Norma transitoria in materia di adesione alla Citta' metropolitana di
  Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  con  deliberazione  del   consiglio   comunale   adottata   a
maggioranza assoluta dei componenti, i  comuni  di  Gela,  Niscemi  e
Piazza Armerina, che hanno deliberato di aderire al libero  Consorzio
comunale di Catania, ed il comune di Licodia Eubea, che ha deliberato
di aderire al libero Consorzio comunale di  Ragusa,  ai  sensi  degli
articoli 2 e 9 della legge regionale 24 marzo  2014,  n.  8,  possono
deliberare di aderire rispettivamente alla  Citta'  metropolitana  di
Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa. 
  2. Nell'ipotesi di variazione territoriale ai sensi del comma 1, il
Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale  siciliana  il
disegno di legge che prevede  le  modifiche  territoriali  ai  liberi
Consorzi comunali ed alle Citta' metropolitane.