Art. 45 Norme per l'istituzione di nuovi liberi Consorzi comunali 1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volonta' di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi comunali che abbiano i seguenti requisiti: a) continuita' territoriale tra i comuni aderenti; b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. 2. Le delibere relative all'adesione al nuovo libero Consorzio comunale, da adottarsi entro sei mesi dalla prima, devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio comunale. 3. Non e' ammessa la costituzione di un libero Consorzio comunale ai sensi del presente articolo qualora, per effetto del distacco dei comuni, nel libero Consorzio comunale ovvero nella Citta' metropolitana di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti, si interrompa la continuita' territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. 4. Nel caso di costituzione di un ulteriore libero Consorzio comunale, il comune con il maggior numero di abitanti assume il ruolo di capofila del libero Consorzio comunale. 5. L'efficacia di ogni delibera di cui al comma 2 e' subordinata all'esito favorevole di un referendum confermativo al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. Il referendum ha esito favorevole se la delibera e' confermata dalla maggioranza dei voti validi. Il referendum deve svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera, con le modalita' stabilite nello statuto del comune interessato. 6. Dopo l'espletamento dei referendum confermativi, le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2 sono trasmesse all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, che predispone e sottopone alla Giunta regionale la proposta di istituzione del nuovo libero Consorzio comunale, corredata di: a) una relazione tecnico-illustrativa; b) l'indicazione, su carta dell'Istituto geografico militare, dei nuovi confini, con il relativo quadro di unione; c) i fogli di mappa catastali. 7. Nei successivi trenta giorni il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che istituisce il nuovo ente di area vasta, individuandone il territorio.