Art. 45 
 
                       Norme per l'istituzione 
                  di nuovi liberi Consorzi comunali 
 
  1. I comuni, con deliberazione del consiglio  comunale  adottata  a
maggioranza  di  due  terzi  dei  componenti,  possono  esprimere  la
volonta' di costituire, in aggiunta a quelli  previsti  dall'articolo
1,  ulteriori  liberi  Consorzi  comunali  che  abbiano  i   seguenti
requisiti: 
    a) continuita' territoriale tra i comuni aderenti; 
    b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti. 
  2. Le delibere relative  all'adesione  al  nuovo  libero  Consorzio
comunale, da adottarsi entro sei  mesi  dalla  prima,  devono  essere
conformi  tra  loro  e  devono  individuare   l'ambito   territoriale
dell'istituendo libero Consorzio comunale. 
  3. Non e' ammessa la costituzione di un libero  Consorzio  comunale
ai sensi del presente articolo qualora, per effetto del distacco  dei
comuni,  nel  libero   Consorzio   comunale   ovvero   nella   Citta'
metropolitana di  provenienza  la  popolazione  risulti  inferiore  a
150.000 abitanti, si interrompa la continuita' territoriale  o  venga
meno la dimensione sovracomunale. 
  4. Nel caso  di  costituzione  di  un  ulteriore  libero  Consorzio
comunale, il comune con il maggior numero di abitanti assume il ruolo
di capofila del libero Consorzio comunale. 
  5. L'efficacia di ogni delibera di cui al comma  2  e'  subordinata
all'esito favorevole di un referendum confermativo al  quale  possono
partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali  del  comune.
Il referendum ha esito favorevole se la delibera e' confermata  dalla
maggioranza dei voti  validi.  Il  referendum  deve  svolgersi  entro
sessanta giorni dalla data di approvazione  della  delibera,  con  le
modalita' stabilite nello statuto del comune interessato. 
  6.   Dopo   l'espletamento   dei   referendum   confermativi,    le
deliberazioni  adottate  ai  sensi  del  comma   2   sono   trasmesse
all'Assessorato regionale delle autonomie  locali  e  della  funzione
pubblica,  che  predispone  e  sottopone  alla  Giunta  regionale  la
proposta  di  istituzione  del  nuovo  libero   Consorzio   comunale,
corredata di: 
    a) una relazione tecnico-illustrativa; 
    b) l'indicazione, su carta dell'Istituto geografico militare, dei
nuovi confini, con il relativo quadro di unione; 
    c) i fogli di mappa catastali. 
  7. Nei successivi trenta giorni il Governo  presenta  all'Assemblea
regionale siciliana il disegno di legge che istituisce il nuovo  ente
di area vasta, individuandone il territorio.