Art. 49 Misure in favore delle unioni di comuni 1. A sostegno ed incentivo delle unioni dei comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' autorizzata la spesa di 1600 migliaia di euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli anni 2014 e 2015, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.