Art. 49 
 
               Misure in favore delle unioni di comuni 
 
  1. A  sostegno  ed  incentivo  delle  unioni  dei  comuni  previste
dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e'
autorizzata   la   spesa   di   1600   migliaia   di   euro,    quale
compartecipazione regionale ai contributi statali per gli anni 2014 e
2015, a valere sul Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma  2,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni. 
  2. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo  esercizio
associato di funzioni da parte dell'unione  a  seguito  della  delega
esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.