Art. 51 
 
Norma transitoria in materia di proroga della gestione  commissariale
                     delle ex province regionali 
 
  1. Nelle more dell'insediamento degli organi  degli  enti  di  area
vasta, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2015,  le  funzioni
esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore
della presente  legge  continuano  ad  essere  svolte  da  commissari
straordinari nominati ai  sensi  dell'articolo  145  dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali nella  Regione  siciliana  approvato
con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni. 
  2. Al fine di garantire la continuita' amministrativa dei  suddetti
enti,  i  commissari  straordinari  attualmente  preposti  ai   sensi
dell'articolo  1  della  legge  regionale  10  aprile  2015,  n.   8,
assicurano la gestione ordinaria fino alla nomina dei  commissari  di
cui al comma 1, e comunque non oltre quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.