Art. 51 Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali 1. Nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Al fine di garantire la continuita' amministrativa dei suddetti enti, i commissari straordinari attualmente preposti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 8, assicurano la gestione ordinaria fino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.